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BB.2010.113

Bundesstrafgericht · 2011-01-12 · Italiano CH

Completamento d'istruzione; richieste delle parti (art. 119 cpv. 1 PP).

Erwägungen (1 Absätze)

E. 18 febbraio 2005 dopo le ore 17.00, con indicati gli intestatari delle utenze, nonché di procedere agli interrogatori, in qualità di testimoni, dei suoi patrocinatori nell'ambito del procedimento penale italiano, avv. C. e D. (act. 1.8);

- che mediante decisione del 23 novembre 2010, il GIF ha accolto la richiesta di procedere all'assunzione dei tabulati elettronici in questione mentre con decisione del 24 novembre 2010, egli ha respinto la richiesta tendente all'audizione dei suddetti difensori (act. 1.2 e 5.5);

- che dissentendo da tale decisione, il 30 novembre 2010 A. è insorto dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, ribadendo la richiesta tendente all'audizione dei suoi legali italiani;

- che con osservazioni del 10 dicembre 2010, l'UGI ha postulato la reiezione del gravame in epigrafe e la conferma della decisione impugnata;

- che alla stessa conclusione è giunto il MPC nelle sue osservazioni del 15 dicembre 2010;

- che il reclamante ha versato in data 6 dicembre 2010 il richiesto anticipo delle spese di Fr. 1'500.-- (v. act. 3);

- 3 -

- che il 3 gennaio 2010 (recte: 2011) il reclamante ha informato questa Corte di ritirare il reclamo (v. act. 8);

- che tramite il ritiro del reclamo l'insorgente ha di fatto proclamato la propria desistenza dal processo;

- che il Codice di procedura penale svizzero (CPP; RS 312.0) è entrato in vigore il 1° gennaio 2011;

- che a norma dell'art. 453 cpv. 1 CPP, i ricorsi contro le decisioni emanate prima dell'entrata in vigore del presente Codice sono giudicati secondo il diritto anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale diritto;

- che, di conseguenza, il presente reclamo viene esaminato in base al vecchio diritto;

- che la desistenza di una parte giusta l'art. 30 LTPF in combinazione con gli artt. 245 PP, 62 e 71 LTF e 73 cpv. 1 PC mette termine alla controversia (cfr. sentenze del Tribunale penale federale BB.2008.52 e BB.2008.56 del 21 luglio 2008, BB.2006.13 del 10 aprile 2006 e i riferimenti ivi citati);

- che, premesso quanto sopra, la causa è stralciata dai ruoli;

- che la parte che ha dichiarato la propria desistenza vale quale parte soccombente ai sensi dell'art. 245 cpv. 1 PP in combinazione con l'art. 66 cpv. 1 LTF ed è tenuta a sopportare le spese giudiziarie;

- che in concreto viene posta a carico dell'insorgente una tassa di giustizia di Fr. 750.--, calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell'11 feb- braio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32).

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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

Dispositiv
  1. La causa è stralciata dai ruoli.
  2. La tassa di giustizia di Fr. 750.-- è posta a carico del reclamante. Tenuto conto dell'anticipo delle spese già pervenuto, la cassa del Tribunale penale federale restituirà al reclamante un importo di Fr. 750.--.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 12 gennaio 2011 I Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Patrick Robert-Nicoud e Joséphine Contu, Cancelliera Elena Maffei

Parti

A., rappresentato dall'avv. Luigi Mattei, Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI, Autorità che ha reso la decisione impugnata

Oggetto

Completamento d'istruzione; richieste delle parti (art. 119 cpv. 1 PP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: BB.2010.113

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La I Corte dei reclami penali considera in fatto ed in diritto: - che a seguito di una denuncia dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), il MPC conduce un'indagine preliminare di polizia giudiziaria nei confronti di A. ed ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP;

- che l'indagine è stata avviata nell'aprile 2006 per il sospetto che valori patrimoniali illecitamente sottratti a diverse società del Gruppo B., mediante distrazioni perpetrate sull'arco temporale 1991-1996, siano stati riciclati in Svizzera;

- che il 17 novembre 2010 il GIF ha informato l'indagato della possibilità di chiedere complementi istruttori ai sensi dell'art. 119 PP entro il termine del 30 novembre 2010;

- che con scritto del 22 novembre 2010 A. ha chiesto di ottenere il tabulato delle telefonate in entrata sull'utenza n°1 a partire dal 18 febbraio 2005 dopo le ore 17.00, con indicati gli intestatari delle utenze, nonché di procedere agli interrogatori, in qualità di testimoni, dei suoi patrocinatori nell'ambito del procedimento penale italiano, avv. C. e D. (act. 1.8);

- che mediante decisione del 23 novembre 2010, il GIF ha accolto la richiesta di procedere all'assunzione dei tabulati elettronici in questione mentre con decisione del 24 novembre 2010, egli ha respinto la richiesta tendente all'audizione dei suddetti difensori (act. 1.2 e 5.5);

- che dissentendo da tale decisione, il 30 novembre 2010 A. è insorto dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, ribadendo la richiesta tendente all'audizione dei suoi legali italiani;

- che con osservazioni del 10 dicembre 2010, l'UGI ha postulato la reiezione del gravame in epigrafe e la conferma della decisione impugnata;

- che alla stessa conclusione è giunto il MPC nelle sue osservazioni del 15 dicembre 2010;

- che il reclamante ha versato in data 6 dicembre 2010 il richiesto anticipo delle spese di Fr. 1'500.-- (v. act. 3);

- 3 -

- che il 3 gennaio 2010 (recte: 2011) il reclamante ha informato questa Corte di ritirare il reclamo (v. act. 8);

- che tramite il ritiro del reclamo l'insorgente ha di fatto proclamato la propria desistenza dal processo;

- che il Codice di procedura penale svizzero (CPP; RS 312.0) è entrato in vigore il 1° gennaio 2011;

- che a norma dell'art. 453 cpv. 1 CPP, i ricorsi contro le decisioni emanate prima dell'entrata in vigore del presente Codice sono giudicati secondo il diritto anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale diritto;

- che, di conseguenza, il presente reclamo viene esaminato in base al vecchio diritto;

- che la desistenza di una parte giusta l'art. 30 LTPF in combinazione con gli artt. 245 PP, 62 e 71 LTF e 73 cpv. 1 PC mette termine alla controversia (cfr. sentenze del Tribunale penale federale BB.2008.52 e BB.2008.56 del 21 luglio 2008, BB.2006.13 del 10 aprile 2006 e i riferimenti ivi citati);

- che, premesso quanto sopra, la causa è stralciata dai ruoli;

- che la parte che ha dichiarato la propria desistenza vale quale parte soccombente ai sensi dell'art. 245 cpv. 1 PP in combinazione con l'art. 66 cpv. 1 LTF ed è tenuta a sopportare le spese giudiziarie;

- che in concreto viene posta a carico dell'insorgente una tassa di giustizia di Fr. 750.--, calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell'11 feb- braio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32).

- 4 -

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La causa è stralciata dai ruoli.

2. La tassa di giustizia di Fr. 750.-- è posta a carico del reclamante. Tenuto conto dell'anticipo delle spese già pervenuto, la cassa del Tribunale penale federale restituirà al reclamante un importo di Fr. 750.--.

Bellinzona, 14 gennaio 2011

In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a: - Avv. Luigi Mattei - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente sentenza non è dato alcun rimedio giuridico.