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BB.2009.83

Bundesstrafgericht · 2009-12-02 · Italiano CH

Sorveglianza (art. 10 cpv. 5 LSCPT).

Dispositiv
  1. Il reclamo è inammissibile.
  2. Una tassa di giustizia di fr. 200.- è messa a carico del reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 2 dicembre 2009 I Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Alex Staub, Presidente, Nathalie Zufferey e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Stefano Peduzzi,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI,

Controparti

Oggetto

Sorveglianza (art. 10 cpv. 5 LSCPT)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: BB.2009.83

- 2 -

Visti:

- il reclamo del 6 ottobre 2009 di A. dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, mediante il quale egli contesta il contenuto di un'ordinanza del 16 settembre 2009 emessa dall'Ufficio dei giudici istruttori federali nella causa no. 1;

- l’invito a far pervenire al Tribunale penale federale copia dell'ordinanza impugnata nonché a versare alla cassa della medesima autorità, entro il termine scadente il 2 novembre 2009, un anticipo delle spese di fr. 1'500.-;

- il secondo invito a far pervenire al Tribunale penale federale quanto so- pra, entro un ultimo termine scadente il 19 novembre 2009, pena l’irricevibilità del gravame interposto;

- lo scritto del 24 novembre 2009 dell'avv. Stefano Peduzzi, patrocinatore di A., mediante il quale egli invita questo Tribunale a considerare nulla la missiva del suo assistito del 6 ottobre 2009.

Considerato :

- che giusta l’art. 62 LTF, applicabile in virtù dell’esplicito rinvio dell’art. 245 cpv. 1 PP, la parte che adisce il Tribunale penale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (cpv. 1). Il giudice dell’istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell’anticipo o la prestazione delle garanzie. Se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio. Se l’anticipo non è versato o le garanzie non sono prestate nemmeno nel termine suppletorio, il ricorso non sarà giudicato nel merito (cpv. 3);

- che in concreto al reclamante sono stati accordati, conformemente alla di- sposizione sopra citata, due termini per effettuare l’anticipo delle spese ri- chiesto, l’ultimo dei quali scadente il 19 novembre 2009 (v. act. 3);

- che il pagamento dell’anticipo richiesto non è intervenuto nel termine ulti- mo impartito dal Tribunale;

- che lo scritto del 24 novembre 2009 del patrocinatore del reclamante nulla muta alla situazione in quanto tardivo;

- che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del reclamo (art. 62 cpv. 3 LTF);

- 3 -

- che il reclamante, risultando soccombente data l’irricevibilità del suo gra- vame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 66 cpv. 1 LTF);

- che una tassa di giustizia di fr. 200.- è posta a suo carico; essa è fissata in applicazione degli art. 1 e 3 del regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale dell’11 febbraio 2004 (RS 173.711.32).

- 4 -

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile. 2. Una tassa di giustizia di fr. 200.- è messa a carico del reclamante.

Bellinzona, 2 dicembre 2009

In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Stefano Peduzzi - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio dei giudici istruttori federali

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).