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BB.2009.81

Bundesstrafgericht · 2009-11-26 · Italiano CH

Revoca del divieto d'informare terzi (art. 53 PP).

Dispositiv
  1. Il reclamo è inammissibile.
  2. Una tassa di giustizia di fr. 500.- è messa a carico del reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 26 novembre 2009 I Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presiden- te, Tito Ponti e Alex Staub, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall’avv. Ernesto Ferro,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI,

Controparti

Oggetto

Revoca del divieto d'informare terzi (art. 53 PP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: BB.2009.81

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Visti:

- il reclamo del 5 ottobre 2009 di A. dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, con il quale egli postula la revoca del divie- to di rilasciare informazioni a terzi sul procedimento penale in corso e la concessione di una proroga di 6 mesi (ossia fino al 31 marzo 2010) per formulare le sue richieste ex art. 119 PP;

- la sentenza del 20 ottobre 2009 (v. TPF BP.2009.46) con la quale la I Corte dei reclami penali ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria gratuita per mancata dimostrazione del requisito dell’indigenza;

- la sentenza del 9 novembre 2009 (v. TPF BP.2009.50) con la quale la I Corte dei reclami penali ha respinto la domanda di riconsiderazione della decisione sull’assistenza giudiziaria presentata il 22 ottobre 2009 da A.;

- l’invito a versare alla cassa del Tribunale penale federale, entro un ultimo termine scadente il 20 novembre 2009, un anticipo delle spese di fr. 1'500.-, pena l’irricevibilità del gravame interposto.

Considerato :

- che giusta l’art. 62 LTF, applicabile in virtù dell’esplicito rinvio dell’art. 245 cpv. 1 PP, la parte che adisce il Tribunale penale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (cpv. 1 ). Il giudice dell’istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell’anticipo o la prestazione delle garanzie. Se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio. Se l’anticipo non è versato o le garanzie non sono prestate nemmeno nel termine suppletorio, il ricorso non sarà giudicato nel merito (cpv. 3);

- che in concreto al reclamante sono stati accordati, conformemente alla di- sposizione sopra citata, due termini per effettuare l’anticipo delle spese ri- chiesto, l’ultimo dei quali scadente il 20 novembre 2009 (v. TPF BP.2009.50);

- che il pagamento dell’anticipo richiesto non è intervenuto nel termine ulti- mo impartito dal Tribunale;

- che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del reclamo (art. 62 cpv. 3 LTF);

- che il reclamante, risultando soccombente data l’irricevibilità del suo gra-

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vame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 66 cpv. 1 LTF);

- che una tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a suo carico; essa è fissa- ta in applicazione degli art. 1 e 3 del regolamento sulle tasse di giusti- zia del Tribunale penale federale dell’11 febbraio 2004 (RS 173.711.32).

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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile. 2. Una tassa di giustizia di fr. 500.- è messa a carico del reclamante.

Bellinzona, 27 novembre 2009

In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Ernesto Ferro - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio dei giudici istruttori federali

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).