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BB.2008.99

Bundesstrafgericht · 2008-12-12 · Italiano CH

Completamento d'istruzione; richieste delle parti (art. 119 PP) ed effetto sospensivo (art. 218 PP)

Dispositiv
  1. Il reclamo è respinto.
  2. La domanda di effetto sospensivo è senza oggetto.
  3. La tassa di giustizia di Fr. 1’500.-- è posta a carico del reclamante. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese versato in pendenza di causa.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 12 dicembre 2008 I Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presiden- te, Tito Ponti e Alex Staub, Cancelliere Stefan Graf

Parti

A., rappresentato dall’avv. Diego Della Casa, Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Autorità che ha reso la decisione impugnata

UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI,

Oggetto

Completamento d'istruzione; richieste delle parti (art. 119 PP) ed effetto sospensivo (art. 218 PP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: BB.2008.99 Procedura accessoria: BP.2008.60

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Ritenuto in fatto e considerato in diritto: - che in seguito ad alcune segnalazioni ricevute dall’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), dal 13 marzo 2003 il Ministero pub- blico della Confederazione (in seguito: MPC) conduce un’indagine preliminare di polizia giudiziaria per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) nei con- fronti di B., C. e D.; - che nel giugno del 2005 il MPC ha esteso la predetta indagine preliminare di polizia a A. e altri compartecipi; - che, su richiesta del MPC, il 28 marzo 2006 l’Ufficio dei giudici istruttori fede- rali (in seguito: UGIF) ha aperto l’istruzione preparatoria nei confronti delle persone oggetto del procedimento; - che in data 23 ottobre 2008 A. ha chiesto all’UGIF di procedere ad alcuni complementi istruttori ai sensi dell’art. 119 cpv. 1 PP, tra i quali l’interrogatorio del teste E., funzionario di banca; - che con decisione del 12 novembre 2008 l’UGIF ha parzialmente accolto l’istanza in parola, decidendo tuttavia di non procedere all’interrogatorio di E. in quanto ciò comporterebbe tempi di esecuzione troppo lunghi (v. act. 1.1, pag. 3); - che, dissentendo da questa decisione, il 17 novembre 2008 A. è insorto con reclamo alla I Corte dei reclami penali, chiedendo di accogliere la sua istanza di complemento di istruzione anche per quanto attiene alla richiesta di interrogatorio di E.; - che il reclamante ritiene la misura richiesta idonea per chiarire ulteriormente lo svolgimento dei fatti ipotizzati costitutivi di riciclaggio di denaro (v. act. 1); - che è stato chiesto il conferimento dell’effetto sospensivo al reclamo; - che l’UGIF ed il MPC si sono espressi nelle rispettive osservazioni del 1° e 9 dicembre 2008, chiedendo entrambi la reiezione del gravame (v. act. 5 e 7);

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- che giusta gli artt. 214 cpv. 1 PP, 28 cpv. 1 lett. a LTPF e 9 cpv. 2 del Rego- lamento del 20 giugno 2006 del Tribunale penale federale (RS 173.710) gli atti e le omissioni del Giudice istruttore federale possono essere impugnati con ri- corso alla I Corte dei reclami penali; il diritto di reclamo spetta alle parti ed a qualunque persona cui l’operazione o l’omissione abbia cagionato ingiusta- mente un danno (art. 214 cpv. 2 PP); - che il reclamante, indagato nel procedimento in esame, è pacificamente legit- timato a ricorrere contro la decisione dell’UGIF ex art. 119 PP; - che la decisione impugnata è datata 12 novembre 2008, per cui il reclamo, in- trodotto il 17 novembre 2008, risulta tempestivo ed è quindi ricevibile in ordi- ne; - che dato che il reclamo non concerne misure coercitive, la I Corte dei reclami penali rivede la decisione impugnata al beneficio di un ristretto potere cogniti- vo, limitandosi a determinare se il magistrato in questione ha agito nei limiti delle sue competenze o, al contrario, ha ecceduto nel suo potere d’apprezzamento (TPF 2005 145 consid. 2.1; TPF BB.2005.4 del 27 aprile 2005, consid. 2); - che il diritto delle parti di richiedere un complemento d’inchiesta - previsto agli artt. 115 e 119 PP - è relativo, ritenuto che il Giudice istruttore federale non è tenuto a darvi seguito dovendo, per contro, tenere in considerazione unica- mente quegli atti d’istruzione che, in base al suo apprezzamento, risultano pertinenti per il seguito del procedimento (sentenza del Tribunale federale 2A.404/2006 del 9 febbraio 2007, consid. 4.1; TPF 2004 55 consid. 2.1); - che in concreto la richiesta di complemento istruttorio dell’imputato del 23 ot- tobre 2008 è stata in gran parte accolta, avendo l’UGIF rifiutato la sola assun- zione testimoniale oggetto del presente litigio; - che – come fatto rettamente notare dall’UGIF – l’organizzazione dell’interrogatorio di E. prenderebbe troppo tempo, in quanto abitualmente re- sidente all’estero; - che l’esecuzione di una tale prova sarebbe incompatibile con la necessità di un rapido avanzamento della procedura, visto l’incombente rischio di prescri- zione dell’azione penale (v., a tale proposito, le considerazioni espresse nella sentenza TPF BB.2008.78 del 24 settembre 2008, consid. 4.2, pag. 8);

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- che peraltro l’audizione richiesta non comporterebbe alcun valore aggiunto ai fini dell’inchiesta penale; - che di conseguenza il Giudice istruttore federale non ha ecceduto nel suo po- tere d’apprezzamento negando l’assunzione del teste richiesto; - che il reclamo è respinto; - che visto l’esito del presente reclamo la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo è divenuta senza oggetto; - che conformemente all’art. 66 cpv. 1 LTF, applicabile in virtù dell’art. 245 cpv. 1 PP, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente;

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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La domanda di effetto sospensivo è senza oggetto.

3. La tassa di giustizia di Fr. 1’500.-- è posta a carico del reclamante. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese versato in pendenza di causa.

Bellinzona, il 12 dicembre 2008

In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Diego Della Casa - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio dei giudici istruttori federali

Informazione sui rimedi giuridici Contro questa decisione non è dato alcun rimedio di diritto ordinario.