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BB.2008.63

Bundesstrafgericht · 2008-07-24 · Italiano CH

Reclamo contro atti od omissioni del Giudice istruttore federale (art. 214 cpv. 1 PP)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 aprile 2006 e i riferimenti ivi citati); che, pertanto, la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo diviene priva d’oggetto; che, premesso quanto sopra, la causa è stralciata dai ruoli;

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che la parte che ha dichiarato la propria desistenza vale quale parte soc- combente ai sensi dell’art. 245 cpv. 1 PP in combinazione con l’art. 66 cpv. 1 LTF; che conformemente all’art. 66 cpv. 1 LTF, applicabile in virtù dell’art. 245 PP, le spese processuali sono, di regola, poste a carico della parte soccom- bente; che all’autorità che soccombe non vengono addossate spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF); che quale parte soccombente, l’UGIF è invece tenuto a risarcire ai recla- manti le spese necessarie causate dalla controversia (art. 68 cpv. 2 LTF); che, in concreto, tenuto conto del presumibile e necessario dispendio causa- to dalla presente procedura, viene posta a carico dell’UGIF un’indennità for- fetaria (IVA inclusa) di fr. 500.--, a titolo di spese ripetibili;

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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

Dispositiv
  1. La causa è stralciata dai ruoli.
  2. La domanda di conferimento dell’effetto sospensivo è divenuta senza og- getto.
  3. Non si prelevano spese giudiziarie.
  4. L’UGIF verserà ai reclamanti un importo di fr. 500.-- a titolo di spese ripe- tibili.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 24 luglio 2008 I Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presiden- te, Tito Ponti ed Alex Staub, Cancelliere Lorenzo Egloff

Parti

A., rappresentato dall’avv. Michele Rusca, Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Autorità che ha reso la decisione impugnata

UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI,

Oggetto

Reclamo contro atti od omissioni del Giudice istruttore federale (art. 214 cpv. 1 PP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: BB.2008.63 (procedura accessoria: BP.2008.38)

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La I Corte dei reclami penali considera in fatto ed in diritto: che, con ordinanza del 28 marzo 2006, l’Ufficio dei giudici istruttori federali (in seguito: UGIF) ha accolto la richiesta d’apertura dell’istruzione preparato- ria nei confronti di diversi soggetti – fra cui il qui reclamante – formulata dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC); che, con lettera dell’11 luglio 2008, l’UGIF ha informato il qui reclamante del fatto che l’istruzione preparatoria del caso che lo interessa si trova nella sua fase finale, invitandolo a presentare entro il 31 luglio 2008 eventuali com- plementi ai sensi dell’art. 115 PP; che nel medesimo scritto l’UGIF ha informato il reclamante del fatto “che al momento della chiusura dell’istruzione verranno considerate unicamente le istanze che si fondano sugli elementi emersi a partire da ora” (v. act. 1.1); che contro tale decisione il reclamante è insorto – per il tramite del suo pa- trocinatore – dinanzi a questa Corte, chiedendo l’annullamento della stessa ed il conferimento dell’effetto sospensivo al reclamo (v. act. 1); che in data 21 luglio 2008 l’UGIF ha revocato la decisione contestata; che tramite la revoca della decisione impugnata l’UGIF ha di fatto proclama- to la propria desistenza dal processo; che la desistenza di una parte giusta l’art. 30 LTPF in combinazione con gli artt. 245 PP, 62 LTF e 73 cpv. 1 PC mette termine alla controversia (cfr. TPF BB.2008.52 e BB.2008.56 del 21 luglio 2008; TPF BB.2006.13 del 10 aprile 2006 e i riferimenti ivi citati); che, pertanto, la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo diviene priva d’oggetto; che, premesso quanto sopra, la causa è stralciata dai ruoli;

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che la parte che ha dichiarato la propria desistenza vale quale parte soc- combente ai sensi dell’art. 245 cpv. 1 PP in combinazione con l’art. 66 cpv. 1 LTF; che conformemente all’art. 66 cpv. 1 LTF, applicabile in virtù dell’art. 245 PP, le spese processuali sono, di regola, poste a carico della parte soccom- bente; che all’autorità che soccombe non vengono addossate spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF); che quale parte soccombente, l’UGIF è invece tenuto a risarcire ai recla- manti le spese necessarie causate dalla controversia (art. 68 cpv. 2 LTF); che, in concreto, tenuto conto del presumibile e necessario dispendio causa- to dalla presente procedura, viene posta a carico dell’UGIF un’indennità for- fetaria (IVA inclusa) di fr. 500.--, a titolo di spese ripetibili;

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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

1. La causa è stralciata dai ruoli.

2. La domanda di conferimento dell’effetto sospensivo è divenuta senza og- getto.

3. Non si prelevano spese giudiziarie.

4. L’UGIF verserà ai reclamanti un importo di fr. 500.-- a titolo di spese ripe- tibili.

Bellinzona, il 24 luglio 2008

In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Michele Rusca - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio dei giudici istruttori federali

Informazione sui rimedi giuridici: Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.