Reclamo contro un rifiuto di dissequestro (art. 65 PP)
Sachverhalt
A. A. è stato arrestato il 19 luglio 2004 nell’ambito di un’inchiesta aperta nei suoi confronti e di altre persone dalla polizia giudiziaria federale per infra- zione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), alla leg- ge federale sulle armi (art. 33 LArm) e per partecipazione ad un’organizzazione criminale (art. 260ter CP); egli è stato posto immediata- mente in detenzione preventiva. L’11 novembre 2004 le indagini preliminari di polizia sono state estese ai reati di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) e di usura (art. 157 CP). L’imputato è stato scarcerato l’8 agosto 2005.
B. Con rogatoria del 4 ottobre 2004 (complemento a quelle formulate in data 5 e 27 agosto 2004), il MPC ha chiesto alle autorità italiane il sequestro (con il blocco a Registro fondiario), quali mezzi di prova e ai fini di confisca, di tutti i beni immobili intestati a A., alla moglie e ai figli, in particolare quelli si- tuati nel Comune di Z. (Italia). Il 13 aprile 2005 il Tribunale di Catanzaro ha disposto il sequestro preventivo del fabbricato sito a Z., di cui A. risulta es- sere comproprietario.
C. Con scritti del 20 maggio e 4 luglio 2005 A. ha presentato al Ministero pub- blico della Confederazione (in seguito: MPC) una richiesta di dissequestro dell’immobile in questione. Tale richiesta è stata respinta dall’autorità inqui- rente in data 14 ottobre 2005 (act. 1.1).
D. Dissentendo da tale decisione, il 24 ottobre 2005 A. è insorto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo il disse- questro totale o parziale dell’immobile di cui sopra nonché la concessione dell’assistenza giudiziaria gratuita. In primo luogo, egli ritiene illegittima la decisione dell’autorità di mantenere il sequestro sull’intero immobile, dato che per i 5/6 esso sarebbe di proprietà di terzi non indagati. In secondo luogo, la quota parte di pertinenza di A. sarebbe comunque stata acquisita nel 1993, ossia in tempi non sospetti, ciò che escluderebbe ogni possibilità di confisca.
E. Il 24 novembre 2005 la Corte dei reclami penali ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria gratuita, invitando A. a versare un anticipo delle spe- se.
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F. Nella sua risposta del 20 dicembre 2005 il MPC ha chiesto la reiezione del reclamo nella misura della sua ammissibilità. L’autorità inquirente precisa anzitutto che la misura coercitiva contestata concerne unicamente i beni di proprietà del reclamante o le sue quote di comproprietà. La messa in ese- cuzione delle misure coercitive richieste per rogatoria non dipenderebbe in ogni caso dal MPC, ragione per cui eventuali lamentele in tale ambito do- vrebbero essere rivolte all’autorità italiana di esecuzione. Inoltre, tra i diver- si elementi atti a giustificare il sequestro figurerebbero ugualmente le spese di miglioria effettuate sull’immobile negli anni 1999-2000 per un importo di fr. 80'000.-, alle quali si applicherebbe la presunzione prevista all’art. 59 n. 3 CP. Infine, vista la situazione finanziaria del reclamante, anche un risar- cimento giusta l’art. 59 n. 2 CP entrerebbe in linea di conto.
G. Nella sua replica del 28 dicembre 2005 A., oltre a ribadire le argomentazio- ni esposte in sede di reclamo, postula la produzione da parte del MPC dell’intero incarto relativo al sequestro dell’immobile di Z., in particolare le istanze di dissequestro (con gli allegati) e la documentazione pervenuta per via rogatoriale, con susseguente facoltà per il reclamante di accedere alla documentazione prodotta e di determinarsi sulla stessa. Basandosi su ulte- riori atti da lui inoltrati, egli formula nuovamente una domanda di assistenza giudiziaria.
Il MPC, da parte sua, con duplica del 10 gennaio 2006, si riconferma nelle motivazioni di fatto e di diritto indicate nella risposta, inviando inoltre gli atti in originale ricevuti dalle autorità italiane che hanno eseguito la rogatoria.
Invitato a prendere posizione sugli atti di cui sopra, il reclamante, con tripli- ca del 24 gennaio 2006, conferma le sue conclusioni esposte in sede di re- clamo e replica, aggiungendo che l’autorità inquirente non avrebbe prodotto l’intero incarto riferito al sequestro dell’immobile in Italia, come imposto dal- la giurisprudenza.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 La Corte dei reclami penali esamina d’ufficio l’ammissibilità del rimedio e- sperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazione dell’atto
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o dall’autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122 IV 188 con- sid. 1, e giurisprudenza citata).
E. 1.1 Il reclamante, proprietario di un’unità abitativa (v. act. 1.3) compresa nel bene immobile a Z., è senz’altro legittimato a contestarne il sequestro a fini probatori e di confisca, giacché direttamente toccato dal provvedimento or- dinato dal MPC (art. 214 cpv. 2 PP). La legittimazione a ricorrere di B., C., D. e E., proprietari delle altre unità abitative, non è invece data, in quanto il provvedimento impugnato concerne unicamente i beni immobili intestati al reclamante, alla moglie e ai loro tre figli (v. act. 10.1, pag. 4 in fine); su questo punto, il ricorso è dunque irricevibile.
Limitatamente all’unità abitativa di pertinenza del reclamante, il rimedio, i- noltrato entro il termine di cinque giorni di cui all’art. 217 PP, è tempestivo e pertanto ricevibile in ordine.
E. 1.2 Il patrocinatore ha interposto reclamo, in via principale, per il reclamante e, cautelativamente e in via sussidiaria, per gli altri comproprietari dell’immobile di cui sopra. Ora, tale modo di procedere è inammissibile in quanto non previsto dall’ordinamento giuridico vigente; delle due cose l’una, o il reclamo è interposto a nome di A. o esso è inoltrato a nome di tut- ti i proprietari dell’immobile di cui sopra. A questo proposito si rileva che nella sua domanda di assistenza giudiziaria del 4 ottobre 2004 (act. 10.1, pag. 4), il MPC aveva chiesto all’autorità italiana unicamente il sequestro dei beni immobili del reclamante, della moglie dei figli; contrariamente a ta- le richiesta, l’autorità rogata ha invece decretato il sequestro di tutte le unità abitative (appartenenti a cinque proprietari) della palazzina situata a Z.. Trattandosi – fatto salvo il diritto italiano applicabile in materia – di un errore di esecuzione della rogatoria elvetica, la richiesta di dissequestro delle uni- tà abitative non intestate al reclamante o alla sua famiglia (moglie e figli) doveva essere presentata all’autorità italiana competente. È questa d’altronde la procedura già seguita dal padre del reclamante, che in data 28 aprile 2005 ha interposto un ricorso al Tribunale ordinario di Catanzaro av- verso il provvedimento del 13 aprile 2005 (v. act. 15.1, MPC 018/004/07200-07202), ottenendo il dissequestro della sua quota di com- proprietà (v. ordinanza del 10 maggio 2005, act. 15.1, MPC 018/004/07227-07228). Non è in ogni caso compito del MPC contestare le misure coercitive da lui non richieste e adottate dall’autorità rogata, anche se un suo intervento chiarificatore presso quest’ultima avrebbe in effetti po- tuto - e potrebbe ancora - facilitare ed accelerare la risoluzione del proble- ma.
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E. 1.3 Con sentenza del 24 novembre 2005 questa Corte ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria inoltrata dal reclamante relativamente alla presen- te procedura di reclamo (act. 6). Nella sua replica del 28 dicembre 2005 l’imputato, allegando nuova documentazione a sostegno, ha reiterato la sua domanda di assistenza giudiziaria gratuita, asserendo che nel calcolo operato nella sentenza summenzionata farebbero difetto ulteriori spese a suo carico. Ebbene, la Corte dei reclami penali non può che costatare la tardività dell’invio della nuova documentazione e confermare la decisione negativa in proposito emanata in precedenza. La nuova richiesta presenta- ta dal reclamante è quindi inammissibile.
E. 1.4 Il reclamante lamenta una violazione del diritto di essere sentito relativa- mente al fatto che l’autorità inquirente non avrebbe messo a disposizione dell’autorità giudicante l’intero incarto della procedura di sequestro dell’immobile a Z.. In questo ambito vi è da rilevare che l’autorità inquirente non è obbligata a trasmettere all’autorità giudicante, quindi anche al difen- sore della controparte, l'integralità dell'incarto relativo ad una procedura d’inchiesta, ma unicamente la documentazione che ritiene valida e neces- saria per sostanziare il provvedimento da lei intrapreso. A tal proposito vi è da ricordare che l’analisi da parte dell’autorità giudicante dell’intero incarto, come preteso dal reclamante, risulterebbe – soprattutto in presenza di in- chieste complesse e voluminose - contraria alla natura della procedura prevista agli art. 214 e segg. PP, la quale deve essere semplice e celere. Se, per ragioni tattiche o per scongiurare possibili rischi collusivi, l'autorità inquirente intende mantenere confidenziale parte della documentazione a- gli atti, essa è autorizzata a farlo, conformemente alle indicazioni dottrinali e giurisprudenziali riguardanti l'accesso agli atti nella fase delle indagini preliminari (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.37 del 18 luglio 2005 consid. 3.1, con i riferimenti ivi citati; HAU- SER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Ba- silea/Ginevra/Monaco, § 55 n. 21). Per costante prassi e per rispetto dei principi costituzionali di essere sentiti e di parità delle armi, ai fini del giudi- zio il tribunale deve prendere in considerazione unicamente la documenta- zione trasmessa anche al difensore. In concreto, nella misura in cui la Cor- te dei reclami, per statuire sulla presente causa, si è basata esclusivamen- te sugli atti dell’incarto a disposizione delle parti e sui quali esse hanno po- tuto esprimersi, la censura del reclamante deve essere respinta.
E. 2 Il sequestro costituisce una misura processuale provvisionale, volta ad as- sicurare i mezzi di prova nel corso dell’inchiesta (art. 65 n. 1 PP; DTF 124 IV 313 consid. 4 e riferimenti); parimenti, si possono sequestrare oggetti e
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beni patrimoniali sottostanti presumibilmente a confisca ai sensi dell’art. 59
n. 1 CP . Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente, ritenu- to che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definiti- ve e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Come in tutti gli isti- tuti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per preva- lenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità requi- rente ed inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (DTF 125 IV 185 consid. 2a; PIQUEREZ, Pro- cédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 2554 e segg.). Nelle fasi iniziali dell’inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fon- damento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, op. cit., § 69,
n. 1; PIQUEREZ, op. cit., n. 2553). Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali (come già la Camera d’accusa prima di essa), non può peraltro sta- tuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi all’esame dell’ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e d). Secondo costante giurisprudenza, finché sussiste una possibilità di con- fisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222 consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; SJ 1994 p. 97, 102). Trattandosi di un valore patrimoniale appartenente ad una perso- na sospettata di partecipazione o sostegno ad un’organizzazione criminale, esso può essere sequestrato allorquando il detentore non può provare im- mediatamente, senza ulteriori atti ed in maniera chiara, che del bene in questione l’organizzazione criminale non ha, né direttamente né indiretta- mente, la facoltà di disporne (art. 59 n. 3 CP; v. DTF 131 II 169 consid. 9.1; sentenza del Tribunale penale federale BK_B 082/04 del 25 agosto 2004 consid. 4.2; FF 1993 III 311). Nonostante il legislatore non lo abbia previsto espressamente nella disposizione appena menzionata, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare in questo ambito che la persona il cui valore patrimoniale è stato sequestrato, per ottenerne il dissequestro, ha ugual- mente la possibilità di dimostrare che tale valore è stato acquisito legal- mente (DTF 131 II 169 consid. 9.2).
E. 3 Il reclamante contesta l’esistenza di sufficienti indizi di reato atti a giustifica- re il sequestro dell’unità abitativa di sua pertinenza, sostenendo che il MPC neppure li avrebbe indicati nella decisione avversata, presupposto indi- spensabile per i mantenimento di un sequestro confiscatorio. Neppure di- mostrata sarebbe la connessione tra l’attività delittuosa ed il bene bloccato.
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E. 3.1 Riguardo all’esistenza di sufficienti indizi di reato - presupposto indispensa- bile del provvedimento di sequestro cautelare ai sensi dell’art. 65 PP (v. HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, op. cit., § 69, n. 1) - può senz’altro essere rinviato ai precedenti giudizi (noti alle parti) riguardanti l’indagato resi negli scorsi mesi da questa Corte (v. BK_H 115/04 del 3 settembre 2004; BK_H 119/04 del 23 settembre 2004 consid. 3; BK_B 151/04 dell’8 ottobre 2004; BK_H 204/04 del 13 dicembre 2004 consid. 2.2; BK_B 165/04 del 18 gen- naio 2005 consid. 3.1; BB.2005.8 del 23 marzo 2005 consid. 2.2), in cui si evidenziava la presenza in concreto di indizi che avvalorano sia l’ipotesi di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), sia quella di partecipazione e/o sostegno ad un organizzazione criminale (art. 260ter CP). L’inchiesta a carico del reclamante è stata inoltre estesa ai titoli di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 LArm) e usura (art. 157 CP). L’argomento non merita invero ulteriore disanima in questa sede, atteso che gli indizi di col- pevolezza a carico dell’indagato sono comunque sufficienti – tenuto anche conto della fase intermedia della procedura - per decretare l’adozione di misure coercitive quali un sequestro ai sensi dell’art. 65 PP.
E. 3.2 Il reclamante sostiene di essere divenuto proprietario dell’unità abitativa posta sotto sequestro il 14 luglio 1993, a seguito della notifica di accata- stamento – ossia la denuncia di cambiamento dello stato dei terreni esatta dalla legislazione italiana in materia - inoltrata dal padre all’autorità compe- tente, una volta conclusa l’edificazione dell’intera palazzina comprendente i sei appartamenti. Mediante tale atto, il padre, che avrebbe acquistato il ter- reno già nel 1968, avrebbe in pratica assegnato, senza necessità di com- piere alcun ulteriore negozio giuridico, alcuni appartamenti ai membri della famiglia, tra i quali il reclamante (sub. 3; act. 1.3). Egli sarebbe dunque di- ventato proprietario dell’appartamento sequestrato in epoca non sospetta. Per quanto attiene alle spese di ristrutturazione di fr. 80'000.- effettuate dal reclamante negli anni 1999-2000 per l’appartamento, queste sarebbero ri- conducibili al provento dell’attività del locale (“F.”) da lui gestito, rispettiva- mente agli incassi derivanti dalle macchine da gioco.
La presente autorità costata che al reclamante è contestata l’appartenenza ad un’organizzazione criminale dal 1995, ragione per cui, avendo il mede- simo acquisito la proprietà dell’appartamento nel 1993, occorrerà focalizza- re l’analisi del nesso tra l’attività delittuosa ed il bene bloccato sulle spese di ristrutturazione effettuate in favore di quest’ultimo a partire dal 1995 (v. act. 1.3). Da rilevare anzitutto che gli investimenti, per un importo appros- simativo di fr. 80'000.-, operati a favore dell’appartamento di Z. sono avve- nuti, per stessa ammissione dell’indagato (v. verbale d’interrogatorio
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dell’indagato del 27 luglio 2005, pag. 12, act. 10.2), nel periodo (1999-
2000) durante il quale l’autorità inquirente sostiene egli facesse già parte dell’organizzazione criminale sotto inchiesta. Ciò precisato, la Corte dei re- clami penali – tenuto anche conto dello stadio intermedio dell’inchiesta - ri- tiene le argomentazioni presentate dal reclamante tendenti ad ottenere la revoca del provvedimento impugnato insufficienti. Come già esposto in un precedente giudizio relativamente ad altri beni sequestrati di pertinenza del reclamante (BK_B 165/04 consid. 3.2.2), l’inchiesta è finalizzata anche alla verifica della compatibilità fra l’attività lavorativa del reclamante quale ge- rente del locale pubblico “F.” di Y., a cui è stato assegnato in maniera poco verosimile un alto grado di redditività (nell’ordine di guadagni mensili oscil- lanti tra i fr. 10'000.-- e i fr. 15'000.--), e il tenore di vita dello stesso imputa- to. In quest’ambito, l’acquisto in tempi abbastanza ravvicinati (4 anni), dei due appartamenti ad Y. per un controvalore di fr. 450'000.-- e, rispettiva- mente fr. 350-375'000.--, unitamente alle spese di rinnovamento concer- nenti l’appartamento di Z., assume una particolare valenza: nelle circostan- ze sopra indicate e considerata la natura dei reati contestati al reclamante, non può infatti essere escluso che almeno parte del capitale necessario per finanziare tale spese sia provento di attività illecite. Ad ogni modo, tenuto conto delle condizioni poste dall’art. 59 n. 3 CP, il reclamante, proprietario dell’appartamento sequestrato nonché persona sospettata di appartenenza e/o sostegno ad un’organizzazione criminale, non ha né provato, in manie- ra chiara ed inequivocabile, l’inesistenza della facoltà di disporre del bene in questione da parte dell’organizzazione criminale, né dimostrato l’origine lecita dei fondi impiegati negli anni 1999-2000 per ristrutturare l’appartamento. In definitiva, l’obiezione secondo la quale non vi sarebbe connessione tra le attività delittuose imputate al reclamante e l’appartamento di sua proprietà a Z., e che pertanto questo dovrebbe esse- re sbloccato, non ha pregio; il sequestro del bene in questione deve dun- que essere confermato.
E. 4 Nelle circostanze concrete, in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva, e tenuto conto dei sufficienti indizi di reato emersi dall’inchiesta, il provvedimento impugnato non può essere conside- rato lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragione di an- nullarlo in questo momento, come chiesto dal reclamante.
E. 5 Visto quanto precede, il reclamo deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Conformemente al nuovo art. 245 PP, in vigore dal 1° aprile 2004, le spese processuali sono poste a carico della parte soccom-
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bente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Rego- lamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1’500.--. Dedotto l’anticipo spese di fr. 1’000.-- già pervenuto, il reclamante dovrà versare il saldo di fr. 500.--.
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Dispositiv
- Nella misura della sua ammissibilità, il reclamo è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante. Dedotto l’anticipo spese di fr. 1’000.-- già pervenuto, egli è invitato a versare il saldo di fr. 500.--.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 7 febbraio 2006 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presi- dente, Andreas J. Keller e Tito Ponti, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall’avv. Nadir Guglielmoni Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO- NE Controparte
Oggetto
Reclamo contro un rifiuto di dissequestro (art. 65 PP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: BB.2005.111
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Fatti:
A. A. è stato arrestato il 19 luglio 2004 nell’ambito di un’inchiesta aperta nei suoi confronti e di altre persone dalla polizia giudiziaria federale per infra- zione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), alla leg- ge federale sulle armi (art. 33 LArm) e per partecipazione ad un’organizzazione criminale (art. 260ter CP); egli è stato posto immediata- mente in detenzione preventiva. L’11 novembre 2004 le indagini preliminari di polizia sono state estese ai reati di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) e di usura (art. 157 CP). L’imputato è stato scarcerato l’8 agosto 2005.
B. Con rogatoria del 4 ottobre 2004 (complemento a quelle formulate in data 5 e 27 agosto 2004), il MPC ha chiesto alle autorità italiane il sequestro (con il blocco a Registro fondiario), quali mezzi di prova e ai fini di confisca, di tutti i beni immobili intestati a A., alla moglie e ai figli, in particolare quelli si- tuati nel Comune di Z. (Italia). Il 13 aprile 2005 il Tribunale di Catanzaro ha disposto il sequestro preventivo del fabbricato sito a Z., di cui A. risulta es- sere comproprietario.
C. Con scritti del 20 maggio e 4 luglio 2005 A. ha presentato al Ministero pub- blico della Confederazione (in seguito: MPC) una richiesta di dissequestro dell’immobile in questione. Tale richiesta è stata respinta dall’autorità inqui- rente in data 14 ottobre 2005 (act. 1.1).
D. Dissentendo da tale decisione, il 24 ottobre 2005 A. è insorto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo il disse- questro totale o parziale dell’immobile di cui sopra nonché la concessione dell’assistenza giudiziaria gratuita. In primo luogo, egli ritiene illegittima la decisione dell’autorità di mantenere il sequestro sull’intero immobile, dato che per i 5/6 esso sarebbe di proprietà di terzi non indagati. In secondo luogo, la quota parte di pertinenza di A. sarebbe comunque stata acquisita nel 1993, ossia in tempi non sospetti, ciò che escluderebbe ogni possibilità di confisca.
E. Il 24 novembre 2005 la Corte dei reclami penali ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria gratuita, invitando A. a versare un anticipo delle spe- se.
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F. Nella sua risposta del 20 dicembre 2005 il MPC ha chiesto la reiezione del reclamo nella misura della sua ammissibilità. L’autorità inquirente precisa anzitutto che la misura coercitiva contestata concerne unicamente i beni di proprietà del reclamante o le sue quote di comproprietà. La messa in ese- cuzione delle misure coercitive richieste per rogatoria non dipenderebbe in ogni caso dal MPC, ragione per cui eventuali lamentele in tale ambito do- vrebbero essere rivolte all’autorità italiana di esecuzione. Inoltre, tra i diver- si elementi atti a giustificare il sequestro figurerebbero ugualmente le spese di miglioria effettuate sull’immobile negli anni 1999-2000 per un importo di fr. 80'000.-, alle quali si applicherebbe la presunzione prevista all’art. 59 n. 3 CP. Infine, vista la situazione finanziaria del reclamante, anche un risar- cimento giusta l’art. 59 n. 2 CP entrerebbe in linea di conto.
G. Nella sua replica del 28 dicembre 2005 A., oltre a ribadire le argomentazio- ni esposte in sede di reclamo, postula la produzione da parte del MPC dell’intero incarto relativo al sequestro dell’immobile di Z., in particolare le istanze di dissequestro (con gli allegati) e la documentazione pervenuta per via rogatoriale, con susseguente facoltà per il reclamante di accedere alla documentazione prodotta e di determinarsi sulla stessa. Basandosi su ulte- riori atti da lui inoltrati, egli formula nuovamente una domanda di assistenza giudiziaria.
Il MPC, da parte sua, con duplica del 10 gennaio 2006, si riconferma nelle motivazioni di fatto e di diritto indicate nella risposta, inviando inoltre gli atti in originale ricevuti dalle autorità italiane che hanno eseguito la rogatoria.
Invitato a prendere posizione sugli atti di cui sopra, il reclamante, con tripli- ca del 24 gennaio 2006, conferma le sue conclusioni esposte in sede di re- clamo e replica, aggiungendo che l’autorità inquirente non avrebbe prodotto l’intero incarto riferito al sequestro dell’immobile in Italia, come imposto dal- la giurisprudenza.
Diritto:
1. La Corte dei reclami penali esamina d’ufficio l’ammissibilità del rimedio e- sperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazione dell’atto
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o dall’autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122 IV 188 con- sid. 1, e giurisprudenza citata).
1.1 Il reclamante, proprietario di un’unità abitativa (v. act. 1.3) compresa nel bene immobile a Z., è senz’altro legittimato a contestarne il sequestro a fini probatori e di confisca, giacché direttamente toccato dal provvedimento or- dinato dal MPC (art. 214 cpv. 2 PP). La legittimazione a ricorrere di B., C., D. e E., proprietari delle altre unità abitative, non è invece data, in quanto il provvedimento impugnato concerne unicamente i beni immobili intestati al reclamante, alla moglie e ai loro tre figli (v. act. 10.1, pag. 4 in fine); su questo punto, il ricorso è dunque irricevibile.
Limitatamente all’unità abitativa di pertinenza del reclamante, il rimedio, i- noltrato entro il termine di cinque giorni di cui all’art. 217 PP, è tempestivo e pertanto ricevibile in ordine.
1.2 Il patrocinatore ha interposto reclamo, in via principale, per il reclamante e, cautelativamente e in via sussidiaria, per gli altri comproprietari dell’immobile di cui sopra. Ora, tale modo di procedere è inammissibile in quanto non previsto dall’ordinamento giuridico vigente; delle due cose l’una, o il reclamo è interposto a nome di A. o esso è inoltrato a nome di tut- ti i proprietari dell’immobile di cui sopra. A questo proposito si rileva che nella sua domanda di assistenza giudiziaria del 4 ottobre 2004 (act. 10.1, pag. 4), il MPC aveva chiesto all’autorità italiana unicamente il sequestro dei beni immobili del reclamante, della moglie dei figli; contrariamente a ta- le richiesta, l’autorità rogata ha invece decretato il sequestro di tutte le unità abitative (appartenenti a cinque proprietari) della palazzina situata a Z.. Trattandosi – fatto salvo il diritto italiano applicabile in materia – di un errore di esecuzione della rogatoria elvetica, la richiesta di dissequestro delle uni- tà abitative non intestate al reclamante o alla sua famiglia (moglie e figli) doveva essere presentata all’autorità italiana competente. È questa d’altronde la procedura già seguita dal padre del reclamante, che in data 28 aprile 2005 ha interposto un ricorso al Tribunale ordinario di Catanzaro av- verso il provvedimento del 13 aprile 2005 (v. act. 15.1, MPC 018/004/07200-07202), ottenendo il dissequestro della sua quota di com- proprietà (v. ordinanza del 10 maggio 2005, act. 15.1, MPC 018/004/07227-07228). Non è in ogni caso compito del MPC contestare le misure coercitive da lui non richieste e adottate dall’autorità rogata, anche se un suo intervento chiarificatore presso quest’ultima avrebbe in effetti po- tuto - e potrebbe ancora - facilitare ed accelerare la risoluzione del proble- ma.
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1.3 Con sentenza del 24 novembre 2005 questa Corte ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria inoltrata dal reclamante relativamente alla presen- te procedura di reclamo (act. 6). Nella sua replica del 28 dicembre 2005 l’imputato, allegando nuova documentazione a sostegno, ha reiterato la sua domanda di assistenza giudiziaria gratuita, asserendo che nel calcolo operato nella sentenza summenzionata farebbero difetto ulteriori spese a suo carico. Ebbene, la Corte dei reclami penali non può che costatare la tardività dell’invio della nuova documentazione e confermare la decisione negativa in proposito emanata in precedenza. La nuova richiesta presenta- ta dal reclamante è quindi inammissibile.
1.4 Il reclamante lamenta una violazione del diritto di essere sentito relativa- mente al fatto che l’autorità inquirente non avrebbe messo a disposizione dell’autorità giudicante l’intero incarto della procedura di sequestro dell’immobile a Z.. In questo ambito vi è da rilevare che l’autorità inquirente non è obbligata a trasmettere all’autorità giudicante, quindi anche al difen- sore della controparte, l'integralità dell'incarto relativo ad una procedura d’inchiesta, ma unicamente la documentazione che ritiene valida e neces- saria per sostanziare il provvedimento da lei intrapreso. A tal proposito vi è da ricordare che l’analisi da parte dell’autorità giudicante dell’intero incarto, come preteso dal reclamante, risulterebbe – soprattutto in presenza di in- chieste complesse e voluminose - contraria alla natura della procedura prevista agli art. 214 e segg. PP, la quale deve essere semplice e celere. Se, per ragioni tattiche o per scongiurare possibili rischi collusivi, l'autorità inquirente intende mantenere confidenziale parte della documentazione a- gli atti, essa è autorizzata a farlo, conformemente alle indicazioni dottrinali e giurisprudenziali riguardanti l'accesso agli atti nella fase delle indagini preliminari (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.37 del 18 luglio 2005 consid. 3.1, con i riferimenti ivi citati; HAU- SER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Ba- silea/Ginevra/Monaco, § 55 n. 21). Per costante prassi e per rispetto dei principi costituzionali di essere sentiti e di parità delle armi, ai fini del giudi- zio il tribunale deve prendere in considerazione unicamente la documenta- zione trasmessa anche al difensore. In concreto, nella misura in cui la Cor- te dei reclami, per statuire sulla presente causa, si è basata esclusivamen- te sugli atti dell’incarto a disposizione delle parti e sui quali esse hanno po- tuto esprimersi, la censura del reclamante deve essere respinta.
2. Il sequestro costituisce una misura processuale provvisionale, volta ad as- sicurare i mezzi di prova nel corso dell’inchiesta (art. 65 n. 1 PP; DTF 124 IV 313 consid. 4 e riferimenti); parimenti, si possono sequestrare oggetti e
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beni patrimoniali sottostanti presumibilmente a confisca ai sensi dell’art. 59
n. 1 CP . Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente, ritenu- to che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definiti- ve e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Come in tutti gli isti- tuti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per preva- lenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità requi- rente ed inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (DTF 125 IV 185 consid. 2a; PIQUEREZ, Pro- cédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 2554 e segg.). Nelle fasi iniziali dell’inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fon- damento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, op. cit., § 69,
n. 1; PIQUEREZ, op. cit., n. 2553). Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali (come già la Camera d’accusa prima di essa), non può peraltro sta- tuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi all’esame dell’ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e d). Secondo costante giurisprudenza, finché sussiste una possibilità di con- fisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222 consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; SJ 1994 p. 97, 102). Trattandosi di un valore patrimoniale appartenente ad una perso- na sospettata di partecipazione o sostegno ad un’organizzazione criminale, esso può essere sequestrato allorquando il detentore non può provare im- mediatamente, senza ulteriori atti ed in maniera chiara, che del bene in questione l’organizzazione criminale non ha, né direttamente né indiretta- mente, la facoltà di disporne (art. 59 n. 3 CP; v. DTF 131 II 169 consid. 9.1; sentenza del Tribunale penale federale BK_B 082/04 del 25 agosto 2004 consid. 4.2; FF 1993 III 311). Nonostante il legislatore non lo abbia previsto espressamente nella disposizione appena menzionata, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare in questo ambito che la persona il cui valore patrimoniale è stato sequestrato, per ottenerne il dissequestro, ha ugual- mente la possibilità di dimostrare che tale valore è stato acquisito legal- mente (DTF 131 II 169 consid. 9.2).
3. Il reclamante contesta l’esistenza di sufficienti indizi di reato atti a giustifica- re il sequestro dell’unità abitativa di sua pertinenza, sostenendo che il MPC neppure li avrebbe indicati nella decisione avversata, presupposto indi- spensabile per i mantenimento di un sequestro confiscatorio. Neppure di- mostrata sarebbe la connessione tra l’attività delittuosa ed il bene bloccato.
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3.1 Riguardo all’esistenza di sufficienti indizi di reato - presupposto indispensa- bile del provvedimento di sequestro cautelare ai sensi dell’art. 65 PP (v. HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, op. cit., § 69, n. 1) - può senz’altro essere rinviato ai precedenti giudizi (noti alle parti) riguardanti l’indagato resi negli scorsi mesi da questa Corte (v. BK_H 115/04 del 3 settembre 2004; BK_H 119/04 del 23 settembre 2004 consid. 3; BK_B 151/04 dell’8 ottobre 2004; BK_H 204/04 del 13 dicembre 2004 consid. 2.2; BK_B 165/04 del 18 gen- naio 2005 consid. 3.1; BB.2005.8 del 23 marzo 2005 consid. 2.2), in cui si evidenziava la presenza in concreto di indizi che avvalorano sia l’ipotesi di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), sia quella di partecipazione e/o sostegno ad un organizzazione criminale (art. 260ter CP). L’inchiesta a carico del reclamante è stata inoltre estesa ai titoli di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 LArm) e usura (art. 157 CP). L’argomento non merita invero ulteriore disanima in questa sede, atteso che gli indizi di col- pevolezza a carico dell’indagato sono comunque sufficienti – tenuto anche conto della fase intermedia della procedura - per decretare l’adozione di misure coercitive quali un sequestro ai sensi dell’art. 65 PP.
3.2 Il reclamante sostiene di essere divenuto proprietario dell’unità abitativa posta sotto sequestro il 14 luglio 1993, a seguito della notifica di accata- stamento – ossia la denuncia di cambiamento dello stato dei terreni esatta dalla legislazione italiana in materia - inoltrata dal padre all’autorità compe- tente, una volta conclusa l’edificazione dell’intera palazzina comprendente i sei appartamenti. Mediante tale atto, il padre, che avrebbe acquistato il ter- reno già nel 1968, avrebbe in pratica assegnato, senza necessità di com- piere alcun ulteriore negozio giuridico, alcuni appartamenti ai membri della famiglia, tra i quali il reclamante (sub. 3; act. 1.3). Egli sarebbe dunque di- ventato proprietario dell’appartamento sequestrato in epoca non sospetta. Per quanto attiene alle spese di ristrutturazione di fr. 80'000.- effettuate dal reclamante negli anni 1999-2000 per l’appartamento, queste sarebbero ri- conducibili al provento dell’attività del locale (“F.”) da lui gestito, rispettiva- mente agli incassi derivanti dalle macchine da gioco.
La presente autorità costata che al reclamante è contestata l’appartenenza ad un’organizzazione criminale dal 1995, ragione per cui, avendo il mede- simo acquisito la proprietà dell’appartamento nel 1993, occorrerà focalizza- re l’analisi del nesso tra l’attività delittuosa ed il bene bloccato sulle spese di ristrutturazione effettuate in favore di quest’ultimo a partire dal 1995 (v. act. 1.3). Da rilevare anzitutto che gli investimenti, per un importo appros- simativo di fr. 80'000.-, operati a favore dell’appartamento di Z. sono avve- nuti, per stessa ammissione dell’indagato (v. verbale d’interrogatorio
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dell’indagato del 27 luglio 2005, pag. 12, act. 10.2), nel periodo (1999-
2000) durante il quale l’autorità inquirente sostiene egli facesse già parte dell’organizzazione criminale sotto inchiesta. Ciò precisato, la Corte dei re- clami penali – tenuto anche conto dello stadio intermedio dell’inchiesta - ri- tiene le argomentazioni presentate dal reclamante tendenti ad ottenere la revoca del provvedimento impugnato insufficienti. Come già esposto in un precedente giudizio relativamente ad altri beni sequestrati di pertinenza del reclamante (BK_B 165/04 consid. 3.2.2), l’inchiesta è finalizzata anche alla verifica della compatibilità fra l’attività lavorativa del reclamante quale ge- rente del locale pubblico “F.” di Y., a cui è stato assegnato in maniera poco verosimile un alto grado di redditività (nell’ordine di guadagni mensili oscil- lanti tra i fr. 10'000.-- e i fr. 15'000.--), e il tenore di vita dello stesso imputa- to. In quest’ambito, l’acquisto in tempi abbastanza ravvicinati (4 anni), dei due appartamenti ad Y. per un controvalore di fr. 450'000.-- e, rispettiva- mente fr. 350-375'000.--, unitamente alle spese di rinnovamento concer- nenti l’appartamento di Z., assume una particolare valenza: nelle circostan- ze sopra indicate e considerata la natura dei reati contestati al reclamante, non può infatti essere escluso che almeno parte del capitale necessario per finanziare tale spese sia provento di attività illecite. Ad ogni modo, tenuto conto delle condizioni poste dall’art. 59 n. 3 CP, il reclamante, proprietario dell’appartamento sequestrato nonché persona sospettata di appartenenza e/o sostegno ad un’organizzazione criminale, non ha né provato, in manie- ra chiara ed inequivocabile, l’inesistenza della facoltà di disporre del bene in questione da parte dell’organizzazione criminale, né dimostrato l’origine lecita dei fondi impiegati negli anni 1999-2000 per ristrutturare l’appartamento. In definitiva, l’obiezione secondo la quale non vi sarebbe connessione tra le attività delittuose imputate al reclamante e l’appartamento di sua proprietà a Z., e che pertanto questo dovrebbe esse- re sbloccato, non ha pregio; il sequestro del bene in questione deve dun- que essere confermato.
4. Nelle circostanze concrete, in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva, e tenuto conto dei sufficienti indizi di reato emersi dall’inchiesta, il provvedimento impugnato non può essere conside- rato lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragione di an- nullarlo in questo momento, come chiesto dal reclamante.
5. Visto quanto precede, il reclamo deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Conformemente al nuovo art. 245 PP, in vigore dal 1° aprile 2004, le spese processuali sono poste a carico della parte soccom-
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bente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Rego- lamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1’500.--. Dedotto l’anticipo spese di fr. 1’000.-- già pervenuto, il reclamante dovrà versare il saldo di fr. 500.--.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Nella misura della sua ammissibilità, il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante. Dedotto l’anticipo spese di fr. 1’000.-- già pervenuto, egli è invitato a versare il saldo di fr. 500.--.
Bellinzona, il 8 febbraio 2006
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente:
Il Cancelliere:
Comunicazione a :
- Ministero pubblico della Confederazione - Avv. Nadir Guglielmoni
Informazione sui rimedi giuridici: Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro- cedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedu- ra penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.