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U_410/1999

della presente lite in sede cantonale era

Bundesgericht · 2001-11-08 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Sachverhalt

D.________, nata nel 1945, cucitrice presso la

ditta S.________ SA di C.________ e come tale assicurata

presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione

contro gli infortuni (INSAI), in data 21 ottobre 1990 è

caduta dalla scala esterna della propria abitazione

procurandosi una contusione della spalla e dell'anca destre

di media entità, senza importanti lesioni osteoarticolari.

La ripresa del lavoro al 100 % era stata inizialmente

prevista a partire dal 24 dicembre 1990. Il caso venne

assunto dall'INSAI, il quale ha regolarmente corrisposto le

prestazioni assicurative di legge.

Con decisione del 13 marzo 1997, l'interessata è stata

posta al beneficio di un'indennità per menomazione dell'integrità

fisica del 5 %. L'Istituto assicuratore ha invece

negato il diritto ad una rendita d'invalidità,

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Oggetto della presente lite in sede cantonale era

il tema di sapere se l'interessata, oltre a quanto già le è

stato riconosciuto dall'INSAI, avesse diritto ad una rendita

d'invalidità a dipendenza di un danno fisico trovantesi

in un nesso di causalità naturale e adeguata con l'evento

infortunistico subito nell'ottobre 1990. La precedente

istanza ha inoltre esaminato il tema di sapere se prestazioni

per cure mediche e indennità per menomazione dell'integrità

fossero state a ragione corrisposte. Anche

questo punto deve pertanto essere vagliato in concreto.

Nei considerandi dell'impugnato giudizio, l'autorità

di ricorso cantonale ha in modo esatto ed esauriente rammentato

i principi che governano i presupposti di un nesso

di causalità naturale (DTF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289

consid. 1b e sentenze ivi citate), precisando segnatamente

quando sono dati i requisiti per l'erogazione di una rendita

d'invalidità (art. 18 LAINF). A questa esposizione può

pertanto essere fatto riferimento e prestata adesione.

E. 2 Occorre innanzitutto rilevare che, contrariamente

al rimprovero mosso dalla ricorrente al Tribunale cantonale,

per i motivi di cui si dirà nel prossimo considerando

la fattispecie della presente vertenza è stata delucidata

correttamente, per cui è priva di ogni fondamento la censura

di violazione del diritto di essere sentito e inconferente

la conclusione intesa a postulare l'allestimento di

ulteriori indagini.

E. 3 a) Nel caso di specie, il tema di sapere se sia

realizzato il presupposto di un nesso di causalità naturale

tra l'infortunio subito il 21 ottobre 1990 ed il danno alla

spalla destra è stato chiarito facendo capo ad una perizia

giudiziaria circostanziata ed approfondita, stilata dal

dott. M.________ in data 5 maggio 1999 e da lui completata

il 12 luglio seguente. In base alla stessa, l'autorità di

ricorso di prima istanza ha constatato che la menzionata

relazione di causalità si era estinta già a contare dall'8

febbraio 1991, conclusione formulata dal perito incaricato

facendo riferimento al parere espresso il 13 febbraio

1991 dal dott. A.________. Detto specialista aveva in

particolare attestato che in occasione di un'artroscopia

diagnostica eseguita in data 8 febbraio 1991 si era potuto

escludere una rottura della cuffia dei rotatori e

riscontrare solo lievi segni di degenerazione alla spalla

destra.

Questa conclusione, alla quale chiaramente si deve

giungere ove si esamini attentamente l'insieme degli atti

all'inserto, appare motivata e convincente.

b) Con il ricorso di diritto amministrativo l'insorgente

solleva nuovamente le allegazioni e le censure invocate

davanti all'istanza inferiore. Alla luce di quanto

precede, esse non possono però minimamente infirmare le

conclusioni cui è giunta la giurisdizione cantonale. Occorre

rilevare che la ricorrente fonda la propria tesi essenzialmente

su due argomenti, ossia l'asserto secondo il quale

il prof. G.________ avrebbe ammesso un nesso di

causalità naturale tra l'evento in discussione e il danno

alla salute così come l'assunto che l'esito cui giunse il

dott. A.________ in occasione della summenzionata

artroscopia potrebbe essere errato. Orbene, da un lato

bisogna ribadire, come è stato rilevato correttamente

dall'autorità di ricorso cantonale, che il prof.

G.________, segnatamente in un certificato medico

2 febbraio 1996, aveva soltanto dichiarato che la lesione

della cuffia dei rotatori poteva essere attribuita alla caduta

sulla spalla avvenuta nell'ottobre 1990, senza però

nulla asserire in merito alla probabilità preponderante di

tale nesso. Da un altro lato, a prescindere dal fatto che

la ricorrente si limita a gratuite affermazioni sulla pertinenza

delle conclusioni del dott. A.________, il prof.

G.________, in un referto del 28 giugno 1993, non aveva minimamente

criticato, pur facendovi esplicito riferimento,

l'esito delle indagini effettuate dal menzionato

specialista di ortopedia nel febbraio 1991.

L'opinione dei primi giudici merita pertanto integrale

conferma e dev'essere fatta propria del Tribunale federale

delle assicurazioni.

c) Discende dalle suesposte considerazioni che da

questo profilo il gravame di D.________ risulta infondato;

la decisione amministrativa e la pronunzia querelata, nella

misura in cui quest'ultima ha per oggetto il diritto alla

rendita d'invalidità, sono quindi meritevoli di tutela.

E. 3a Nel caso di specie, il tema di sapere se sia

realizzato il presupposto di un nesso di causalità naturale

tra l'infortunio subito il 21 ottobre 1990 ed il danno alla

spalla destra è stato chiarito facendo capo ad una perizia

giudiziaria circostanziata ed approfondita, stilata dal

dott. M.________ in data 5 maggio 1999 e da lui completata

il 12 luglio seguente. In base alla stessa, l'autorità di

ricorso di prima istanza ha constatato che la menzionata

relazione di causalità si era estinta già a contare dall'8

febbraio 1991, conclusione formulata dal perito incaricato

facendo riferimento al parere espresso il 13 febbraio

1991 dal dott. A.________. Detto specialista aveva in

particolare attestato che in occasione di un'artroscopia

diagnostica eseguita in data 8 febbraio 1991 si era potuto

escludere una rottura della cuffia dei rotatori e

riscontrare solo lievi segni di degenerazione alla spalla

destra.

Questa conclusione, alla quale chiaramente si deve

giungere ove si esamini attentamente l'insieme degli atti

all'inserto, appare motivata e convincente.

E. 3b Con il ricorso di diritto amministrativo l'insorgente

solleva nuovamente le allegazioni e le censure invocate

davanti all'istanza inferiore. Alla luce di quanto

precede, esse non possono però minimamente infirmare le

conclusioni cui è giunta la giurisdizione cantonale. Occorre

rilevare che la ricorrente fonda la propria tesi essenzialmente

su due argomenti, ossia l'asserto secondo il quale

il prof. G.________ avrebbe ammesso un nesso di

causalità naturale tra l'evento in discussione e il danno

alla salute così come l'assunto che l'esito cui giunse il

dott. A.________ in occasione della summenzionata

artroscopia potrebbe essere errato. Orbene, da un lato

bisogna ribadire, come è stato rilevato correttamente

dall'autorità di ricorso cantonale, che il prof.

G.________, segnatamente in un certificato medico

2 febbraio 1996, aveva soltanto dichiarato che la lesione

della cuffia dei rotatori poteva essere attribuita alla caduta

sulla spalla avvenuta nell'ottobre 1990, senza però

nulla asserire in merito alla probabilità preponderante di

tale nesso. Da un altro lato, a prescindere dal fatto che

la ricorrente si limita a gratuite affermazioni sulla pertinenza

delle conclusioni del dott. A.________, il prof.

G.________, in un referto del 28 giugno 1993, non aveva minimamente

criticato, pur facendovi esplicito riferimento,

l'esito delle indagini effettuate dal menzionato

specialista di ortopedia nel febbraio 1991.

L'opinione dei primi giudici merita pertanto integrale

conferma e dev'essere fatta propria del Tribunale federale

delle assicurazioni.

E. 3c Discende dalle suesposte considerazioni che da

questo profilo il gravame di D.________ risulta infondato;

la decisione amministrativa e la pronunzia querelata, nella

misura in cui quest'ultima ha per oggetto il diritto alla

rendita d'invalidità, sono quindi meritevoli di tutela.

E. 4 L'insorgente non ha contestato, nel ricorso in

sede di prima istanza, le conclusioni dell'INSAI relative

al diritto a prestazioni assicurative per cure mediche e

indennità per menomazione dell'integrità. Tali elementi del

provvedimento sono pertanto cresciuti in giudicato e non

formavano oggetto della lite (DTF 125 V 415 consid. 2a).

Ciò nonostante il Tribunale cantonale, a torto, li ha esaminati,

concludendo in modo generale che il nesso di causalità

naturale si era estinto a contare dall'8 febbraio

1991, ma che poteva rimanere indeciso il tema di sapere se

D.________ dovesse restituire prestazioni assicurative

indebitamente percepite.

Il ricorso di diritto amministrativo merita pertanto

accoglimento nel senso che il punto 2 del dispositivo del

giudizio impugnato dev'essere annullato.

E. 5 Parzialmente vincente in causa, l'assicurata ha

diritto a un'indennità di parte ridotta.

Dispositiv
  1. delle assicurazioni p r o n u n c i a : I. Il ricorso di diritto amministrativo è parzialmente accolto nel senso che è annullato il punto 2 del dispositivo del giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 23 settembre 1999; per l'eccedenza esso è respinto. II. Non si percepiscono spese giudiziarie. III. L'INSAI verserà alla ricorrente fr. 1000.- a titolo di indennità di parte. IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 8 novembre 2001 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera : Il Cancelliere :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[AZA 7]

U 410/99 Ws

IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e

Leuzinger; Scartazzini, cancelliere

Sentenza dell'8 novembre 2001

nella causa

D.________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Marco

Cereghetti, Corso Elvezia 7, 6901 Lugano,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli

infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente,

e

Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6901 Lugano

F a t t i :

A.- D.________, nata nel 1945, cucitrice presso la

ditta S.________ SA di C.________ e come tale assicurata

presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione

contro gli infortuni (INSAI), in data 21 ottobre 1990 è

caduta dalla scala esterna della propria abitazione

procurandosi una contusione della spalla e dell'anca destre

di media entità, senza importanti lesioni osteoarticolari.

La ripresa del lavoro al 100 % era stata inizialmente

prevista a partire dal 24 dicembre 1990. Il caso venne

assunto dall'INSAI, il quale ha regolarmente corrisposto le

prestazioni assicurative di legge.

Con decisione del 13 marzo 1997, l'interessata è stata

posta al beneficio di un'indennità per menomazione dell'integrità

fisica del 5 %. L'Istituto assicuratore ha invece

negato il diritto ad una rendita d'invalidità, considerando

che i postumi dovuti all'infortunio non pregiudicavano la

capacità di guadagno dell'assicurata in misura apprezzabile.

Mediante decisione su opposizione del 6 luglio 1998,

l'INSAI ha confermato il provvedimento inizialmente emesso.

B.- Rappresentata dall'avvocato A. Rampini di Lugano,

D.________ è insorta contro la menzionata decisione su

opposizione con ricorso al Tribunale delle assicurazioni

del Cantone Ticino. Chiedeva di essere posta al beneficio

di una rendita d'invalidità non inferiore al 50 %, a dipendenza

del persistente danno alla spalla destra. Contestava

essenzialmente la valutazione dell'esigibilità lavorativa,

sia nella sua originaria professione di cucitrice sia in

attività sostitutive.

L'autorità di ricorso cantonale ha completato

l'istruttoria ordinando l'allestimento di una perizia medica

giudiziaria a cura del dott. M.________, specialista in

fisiatria e reumatologia. Il referto peritale, fondato su

una visita specialistica del 9 marzo 1999, è stato redatto

il 5 maggio seguente. Dopo aver l'insorgente chiesto che il

caso fosse sottoposto al prof. G.________, specialista in

ortopedia dapprima all'Ospedale cantonale di F.________,

più tardi alla Clinica X.________, il quale in passato ebbe

in cura la paziente, il Tribunale delle assicurazioni ha

nuovamente interpellato il dott. M.________, che in un

complemento peritale 12 luglio 1999 si è espresso sulla data

in cui l'assicurata, dopo l'infortunio occorsole il

21 ottobre 1990, aveva verosimilmente raggiunto lo "status

quo ante" o lo "status quo sine". In data 10 agosto 1999,

la Corte cantonale ha informato l'interessata circa la possibilità

che la contestata decisione su opposizione venisse

modificata a suo detrimento, avvertendola della facoltà di

procedere al ritiro dell'impugnativa. L'insorgente ha informato

il Tribunale di non intendere far uso di tale possibilità.

I giudici di prime cure hanno considerato che il nesso

di causalità naturale fra il danno alla salute presentato

dall'assicurata e l'infortunio da lei subito il 21 ottobre

1990 si era estinto già a contare dall'8 febbraio 1991. A

far tempo da quella data l'INSAI avrebbe pertanto dovuto

porre fine definitivamente alle proprie prestazioni, le

quali, per quanto atteneva alle cure mediche, erano state

concesse sino nel marzo 1997. Il Tribunale precisava che la

questione delle prestazioni indebitamente percepite si sarebbe

posta soltanto se l'INSAI avesse deciso di pretenderne

il rimborso. Con giudizio 23 settembre 1999 il gravame è

stato respinto (disp. 1) e la decisione amministrativa

6 ottobre 1998 (recte 6 luglio 1998) riformata nel senso

che il nesso di causalità naturale fra il danno alla salute

e l'infortunio 21 ottobre 1990 - e con esso l'obbligo contributivo

dell'INSAI - era dichiarato estinto a far tempo

dall'8 febbraio 1991 (disp. 2).

C.- Patrocinata dall'avvocato M. Cereghetti di

Massagno, D.________ interpone al Tribunale federale delle

assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo avverso

il giudizio cantonale. Contesta in sostanza la perizia

giudiziaria allestita dal dott. M.________, l'opinione del

dott. A.________, capo clinica di ortopedia all'Ospedale

Y.________ espressosi segnatamente nel febbraio 1991, al

quale aveva fatto riferimento il perito giudiziario nelle

sue informazioni complementari del 12 luglio 1999, nonché

le conclusioni del dott. C.________, medico di circondario

dell'INSAI. Fa valere che l'asserita lesione a livello

della cuffia dei rotatori alla spalla destra sarebbe,

secondo il prof. G.________, di cui chiede l'audizione, da

ricondurre all'infortunio occorsole il 21 ottobre 1990. Lamenta

che arbitrariamente sarebbe stata disattesa la richiesta

di complementi istruttori già formulata in sede

cantonale e ravvisa in tale rifiuto una violazione del diritto

di essere sentito. Protestate spese e ripetibili,

conclude postulando in via principale che l'intero incarto

venga retrocesso al Tribunale di prime cure per complemento

d'istruttoria e nuovo giudizio. In via subordinata, chiede

che le venga assegnata una rendita d'invalidità pari ad

un'incapacità di guadagno non inferiore al 50 %. La ricorrente

ha altresì domandato di essere posta al beneficio

dell'assistenza giudiziaria gratuita. Invitata da questa

Corte a compilare l'apposito questionario relativo alle sue

condizioni economiche, essa non vi ha dato alcun seguito

entro il termine stabilito.

L'INSAI propone che il gravame sia integralmente

respinto, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali

ha rinunciato a determinarsi.

D i r i t t o :

1.- Oggetto della presente lite in sede cantonale era

il tema di sapere se l'interessata, oltre a quanto già le è

stato riconosciuto dall'INSAI, avesse diritto ad una rendita

d'invalidità a dipendenza di un danno fisico trovantesi

in un nesso di causalità naturale e adeguata con l'evento

infortunistico subito nell'ottobre 1990. La precedente

istanza ha inoltre esaminato il tema di sapere se prestazioni

per cure mediche e indennità per menomazione dell'integrità

fossero state a ragione corrisposte. Anche

questo punto deve pertanto essere vagliato in concreto.

Nei considerandi dell'impugnato giudizio, l'autorità

di ricorso cantonale ha in modo esatto ed esauriente rammentato

i principi che governano i presupposti di un nesso

di causalità naturale (DTF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289

consid. 1b e sentenze ivi citate), precisando segnatamente

quando sono dati i requisiti per l'erogazione di una rendita

d'invalidità (art. 18 LAINF). A questa esposizione può

pertanto essere fatto riferimento e prestata adesione.

2.- Occorre innanzitutto rilevare che, contrariamente

al rimprovero mosso dalla ricorrente al Tribunale cantonale,

per i motivi di cui si dirà nel prossimo considerando

la fattispecie della presente vertenza è stata delucidata

correttamente, per cui è priva di ogni fondamento la censura

di violazione del diritto di essere sentito e inconferente

la conclusione intesa a postulare l'allestimento di

ulteriori indagini.

3.- a) Nel caso di specie, il tema di sapere se sia

realizzato il presupposto di un nesso di causalità naturale

tra l'infortunio subito il 21 ottobre 1990 ed il danno alla

spalla destra è stato chiarito facendo capo ad una perizia

giudiziaria circostanziata ed approfondita, stilata dal

dott. M.________ in data 5 maggio 1999 e da lui completata

il 12 luglio seguente. In base alla stessa, l'autorità di

ricorso di prima istanza ha constatato che la menzionata

relazione di causalità si era estinta già a contare dall'8

febbraio 1991, conclusione formulata dal perito incaricato

facendo riferimento al parere espresso il 13 febbraio

1991 dal dott. A.________. Detto specialista aveva in

particolare attestato che in occasione di un'artroscopia

diagnostica eseguita in data 8 febbraio 1991 si era potuto

escludere una rottura della cuffia dei rotatori e

riscontrare solo lievi segni di degenerazione alla spalla

destra.

Questa conclusione, alla quale chiaramente si deve

giungere ove si esamini attentamente l'insieme degli atti

all'inserto, appare motivata e convincente.

b) Con il ricorso di diritto amministrativo l'insorgente

solleva nuovamente le allegazioni e le censure invocate

davanti all'istanza inferiore. Alla luce di quanto

precede, esse non possono però minimamente infirmare le

conclusioni cui è giunta la giurisdizione cantonale. Occorre

rilevare che la ricorrente fonda la propria tesi essenzialmente

su due argomenti, ossia l'asserto secondo il quale

il prof. G.________ avrebbe ammesso un nesso di

causalità naturale tra l'evento in discussione e il danno

alla salute così come l'assunto che l'esito cui giunse il

dott. A.________ in occasione della summenzionata

artroscopia potrebbe essere errato. Orbene, da un lato

bisogna ribadire, come è stato rilevato correttamente

dall'autorità di ricorso cantonale, che il prof.

G.________, segnatamente in un certificato medico

2 febbraio 1996, aveva soltanto dichiarato che la lesione

della cuffia dei rotatori poteva essere attribuita alla caduta

sulla spalla avvenuta nell'ottobre 1990, senza però

nulla asserire in merito alla probabilità preponderante di

tale nesso. Da un altro lato, a prescindere dal fatto che

la ricorrente si limita a gratuite affermazioni sulla pertinenza

delle conclusioni del dott. A.________, il prof.

G.________, in un referto del 28 giugno 1993, non aveva minimamente

criticato, pur facendovi esplicito riferimento,

l'esito delle indagini effettuate dal menzionato

specialista di ortopedia nel febbraio 1991.

L'opinione dei primi giudici merita pertanto integrale

conferma e dev'essere fatta propria del Tribunale federale

delle assicurazioni.

c) Discende dalle suesposte considerazioni che da

questo profilo il gravame di D.________ risulta infondato;

la decisione amministrativa e la pronunzia querelata, nella

misura in cui quest'ultima ha per oggetto il diritto alla

rendita d'invalidità, sono quindi meritevoli di tutela.

4.- L'insorgente non ha contestato, nel ricorso in

sede di prima istanza, le conclusioni dell'INSAI relative

al diritto a prestazioni assicurative per cure mediche e

indennità per menomazione dell'integrità. Tali elementi del

provvedimento sono pertanto cresciuti in giudicato e non

formavano oggetto della lite (DTF 125 V 415 consid. 2a).

Ciò nonostante il Tribunale cantonale, a torto, li ha esaminati,

concludendo in modo generale che il nesso di causalità

naturale si era estinto a contare dall'8 febbraio

1991, ma che poteva rimanere indeciso il tema di sapere se

D.________ dovesse restituire prestazioni assicurative

indebitamente percepite.

Il ricorso di diritto amministrativo merita pertanto

accoglimento nel senso che il punto 2 del dispositivo del

giudizio impugnato dev'essere annullato.

5.- Parzialmente vincente in causa, l'assicurata ha

diritto a un'indennità di parte ridotta.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni

p r o n u n c i a :

I. Il ricorso di diritto amministrativo è parzialmente

accolto nel senso che è annullato il punto 2 del

dispositivo del giudizio del Tribunale delle assicurazioni

del Cantone Ticino del 23 settembre 1999; per

l'eccedenza esso è respinto.

II. Non si percepiscono spese giudiziarie.

III. L'INSAI verserà alla ricorrente fr. 1000.- a titolo di

indennità di parte.

IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e

all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 8 novembre 2001

In nome del

Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IVa Camera :

Il Cancelliere :