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U_362/1998

della lite, la quale verte unicamente sulla questione

Bundesgericht · 2001-06-27 · Italiano CH
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Sachverhalt

B.________, nato nel 1943, lavorava come gessatore

presso la ditta C.________ SA quando, il 21 ottobre 1994,

fu vittima di un infortunio professionale. Egli ne riportò

una contusione alla spalla destra con rottura della cuffia

dei rotatori.

L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro

gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni

di legge.

Mediante decisione 8 settembre 1997, l'INSAI dispose

l'erogazione di una rendita d'invalidità del 25% dal 1°

maggio 1997 e di un'indennità per menomazione all'integrità

del 10%, confermando il provvedimento anche dopo opposizione,

il 9 gennaio 1998.

B.- Assistito dall'avv. Fabio Taborelli, B.________

insorse con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del

Cantone Ticino chiedendo l'assegnazione di una rendita del

56%, eventualmente previo allestimento di un rapporto peritale.

Postulò inoltre il beneficio dell'assistenza giudiziaria

e del gratuito patrocinio.

Il 16 aprile 1998 l'istanza cantonale concesse l'assistenza

giudiziaria richiesta. Il successivo 10 giugno essa

ordinò poi l'erezione di una perizia che venne affidata al

dott. M.________, specialista di chirurgia ortopedica.

Prendendo a base il rapporto di questo sanitario,

l'autorità giudiziaria di primo grado accolse parzialmente

il gravame per pronunzia 23 novembre 1998, obbligando

l'INSAI a versare all'insorgente una rendita calcolata su

un'invalidità del 41%. L'Istituto venne inoltre condannato

al pagamento di ripetibili nella misura di fr. 800.-.

C.- L'INSAI interpone a questa Corte un ricorso di diritto

amministrativo con cui chiede di annullare il giudizio

cantonale e di stabilire il tasso d'invalidità al 25%,

conformemente alla decisione su opposizione litigiosa.

L'assicurato, sempre tramite l'avv. Taborelli, postula

la reiezione del gravame. Egli domanda altresì di essere

messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria anche nella

presente procedura.

Da parte sua l'Ufficio federale delle assicurazioni

sociali rinuncia a determinarsi.

D i r i t t o :

1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale

delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente

ricordato le norme di diritto concernenti il tema

oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione

della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente.

L'istanza cantonale ha in particolare esposto

come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità

venga determinato paragonando il reddito del lavoro che

l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da

lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con

quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato

invalido. L'autorità giudiziaria di primo grado ha poi rilevato,

pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso)

è necessario disporre di documenti che devono essere

rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti,

precisando, da un lato, come il compito del medico consista

nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare

in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace

al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica

costituisca un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato. A questa esposizione non può che essere

fatto riferimento e prestata adesione.

2.- a) Nell'evenienza concreta dalla documentazione

medica, e in particolare dalla perizia giudiziaria del

dott. M.________ allestita in sede cantonale, risulta che

l'assicurato non può dal profilo sanitario proseguire la

sua attività professionale di gessatore. Emerge però anche,

in modo convincente, che egli, considerando soltanto i postumi

dell'infortunio occorso nell'ottobre 1994 - l'interessato

lamenta inoltre disturbi non consecutivi all'evento

stesso -, è da ritenere, in teoria, totalmente capace di

eseguire lavori leggeri confacenti che non richiedano l'uso

ripetitivo dell'arto superiore destro. Queste valutazioni

non sono in questa sede contestate, né il Tribunale federale

delle assicurazioni vede valido motivo per scostarsene.

b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche

dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere, in seguito

all'infortunio, la precedente attività, le istanze

inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come

lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel

che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido,

l'autorità giudiziaria cantonale, in modifica di

quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato

e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata in

tema di determinazione del salario di riferimento per il

calcolo della capacità di guadagno residua, ha ritenuto

l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli anni dal

1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile sul

mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati

con problemi di salute in attività leggere adeguate.

Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati

statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese

si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza

del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in

DTF 126 V 75 segg.

c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza

stabilito che ai fini della determinazione del reddito

da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale

e salariale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e

ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato

e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni

economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche

salariali. La questione di sapere se e in quale misura

al caso i salari fondati su dati statistici debbano

essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali

e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile

al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità

e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),

criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come

una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili

di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale

federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella

medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può

senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto

reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro

equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività

confacenti allo stato di salute è valutato senza

particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso

concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente

le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza

precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in

re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30

giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio querelato non

può quindi essere tutelato.

e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,

l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti

presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando,

dopo aver preso conoscenza dei risultati della perizia

giudiziaria disposta dall'istanza precedente, come in

attività leggere, che, teoricamente, anche l'interessato

sarebbe in grado di esercitare, laddove si considerino i

soli postumi dell'infortunio, i dipendenti di tali ditte

percepissero, nel 1997, un reddito annuo medio pari a fr.

44'698.-. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni

può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido

operata dall'INSAI. L'importo stabilito appare plausibile

alla luce dei dati statistici sulla struttura dei

salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo

i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso

maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel

settore privato ammontava, nel medesimo anno, a fr.

54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando

si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126

V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso

concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del

salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al

limite massimo del 25%.

3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità (fr. 59'747.- annui) non

è mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione

amministrativa in lite che riconosce all'opponente il diritto

a una rendita sulla base di un'invalidità del 25% merita

di essere ristabilita.

4.- a) L'opponente ha domandato di essere messo al beneficio

dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Ora, i requisiti posti dall'art. 152 cpv. 2 OG in relazione

con l'art. 135 OG appaiono adempiuti. Dalla documentazione

all'inserto risulta in effetti comprovata la situazione

d'indigenza e, visti i non evidenti quesiti posti

dalla fattispecie, non si poteva pretendere che il richiedente

difendesse i suoi interessi senza l'ausilio di un legale

(Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation

judiciaire, vol. V, n. 5 e 7 all'art. 152 OG). Il gratuito

patrocinio va quindi concesso. L'assicurato, che già

aveva ottenuto tale beneficio in sede cantonale, con decisione

esplicante tuttora effetto, viene comunque esplicitamente

avvertito che qualora sia più tardi in grado di pagare,

sarà tenuto alla rifusione verso la Cassa del Tribunale

ai sensi dell'art. 152 cpv. 3 OG .

b) Nella misura in cui la richiesta concerne invece la

dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie, essa è priva

di oggetto, la procedura di ricorso in materia d'assegnazione

o di rifiuto di prestazioni assicurative essendo

di regola gratuita (art. 134 OG).

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale

delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente

ricordato le norme di diritto concernenti il tema

oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione

della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente.

L'istanza cantonale ha in particolare esposto

come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità

venga determinato paragonando il reddito del lavoro che

l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da

lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con

quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato

invalido. L'autorità giudiziaria di primo grado ha poi rilevato,

pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso)

è necessario disporre di documenti che devono essere

rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti,

precisando, da un lato, come il compito del medico consista

nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare

in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace

al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica

costituisca un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato. A questa esposizione non può che essere

fatto riferimento e prestata adesione.

E. 2 a) Nell'evenienza concreta dalla documentazione

medica, e in particolare dalla perizia giudiziaria del

dott. M.________ allestita in sede cantonale, risulta che

l'assicurato non può dal profilo sanitario proseguire la

sua attività professionale di gessatore. Emerge però anche,

in modo convincente, che egli, considerando soltanto i postumi

dell'infortunio occorso nell'ottobre 1994 - l'interessato

lamenta inoltre disturbi non consecutivi all'evento

stesso -, è da ritenere, in teoria, totalmente capace di

eseguire lavori leggeri confacenti che non richiedano l'uso

ripetitivo dell'arto superiore destro. Queste valutazioni

non sono in questa sede contestate, né il Tribunale federale

delle assicurazioni vede valido motivo per scostarsene.

b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche

dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere, in seguito

all'infortunio, la precedente attività, le istanze

inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come

lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel

che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido,

l'autorità giudiziaria cantonale, in modifica di

quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato

e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata in

tema di determinazione del salario di riferimento per il

calcolo della capacità di guadagno residua, ha ritenuto

l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli anni dal

1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile sul

mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati

con problemi di salute in attività leggere adeguate.

Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati

statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese

si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza

del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in

DTF 126 V 75 segg.

c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza

stabilito che ai fini della determinazione del reddito

da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale

e salariale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e

ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato

e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni

economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche

salariali. La questione di sapere se e in quale misura

al caso i salari fondati su dati statistici debbano

essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali

e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile

al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità

e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),

criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come

una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili

di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale

federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella

medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può

senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto

reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro

equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività

confacenti allo stato di salute è valutato senza

particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso

concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente

le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza

precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in

re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30

giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio querelato non

può quindi essere tutelato.

e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,

l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti

presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando,

dopo aver preso conoscenza dei risultati della perizia

giudiziaria disposta dall'istanza precedente, come in

attività leggere, che, teoricamente, anche l'interessato

sarebbe in grado di esercitare, laddove si considerino i

soli postumi dell'infortunio, i dipendenti di tali ditte

percepissero, nel 1997, un reddito annuo medio pari a fr.

44'698.-. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni

può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido

operata dall'INSAI. L'importo stabilito appare plausibile

alla luce dei dati statistici sulla struttura dei

salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo

i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso

maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel

settore privato ammontava, nel medesimo anno, a fr.

54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando

si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126

V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso

concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del

salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al

limite massimo del 25%.

E. 2a Nell'evenienza concreta dalla documentazione

medica, e in particolare dalla perizia giudiziaria del

dott. M.________ allestita in sede cantonale, risulta che

l'assicurato non può dal profilo sanitario proseguire la

sua attività professionale di gessatore. Emerge però anche,

in modo convincente, che egli, considerando soltanto i postumi

dell'infortunio occorso nell'ottobre 1994 - l'interessato

lamenta inoltre disturbi non consecutivi all'evento

stesso -, è da ritenere, in teoria, totalmente capace di

eseguire lavori leggeri confacenti che non richiedano l'uso

ripetitivo dell'arto superiore destro. Queste valutazioni

non sono in questa sede contestate, né il Tribunale federale

delle assicurazioni vede valido motivo per scostarsene.

E. 2b Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche

dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere, in seguito

all'infortunio, la precedente attività, le istanze

inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come

lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel

che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido,

l'autorità giudiziaria cantonale, in modifica di

quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato

e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata in

tema di determinazione del salario di riferimento per il

calcolo della capacità di guadagno residua, ha ritenuto

l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli anni dal

1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile sul

mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati

con problemi di salute in attività leggere adeguate.

Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati

statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese

si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza

del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in

DTF 126 V 75 segg.

E. 2c In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza

stabilito che ai fini della determinazione del reddito

da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale

e salariale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e

ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato

e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni

economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche

salariali. La questione di sapere se e in quale misura

al caso i salari fondati su dati statistici debbano

essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali

e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile

al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità

e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),

criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come

una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili

di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale

federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella

medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può

senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

E. 2d Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto

reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro

equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività

confacenti allo stato di salute è valutato senza

particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso

concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente

le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza

precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in

re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30

giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio querelato non

può quindi essere tutelato.

E. 2e Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,

l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti

presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando,

dopo aver preso conoscenza dei risultati della perizia

giudiziaria disposta dall'istanza precedente, come in

attività leggere, che, teoricamente, anche l'interessato

sarebbe in grado di esercitare, laddove si considerino i

soli postumi dell'infortunio, i dipendenti di tali ditte

percepissero, nel 1997, un reddito annuo medio pari a fr.

44'698.-. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni

può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido

operata dall'INSAI. L'importo stabilito appare plausibile

alla luce dei dati statistici sulla struttura dei

salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo

i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso

maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel

settore privato ammontava, nel medesimo anno, a fr.

54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando

si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126

V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso

concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del

salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al

limite massimo del 25%.

E. 3 In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità (fr. 59'747.- annui) non

è mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione

amministrativa in lite che riconosce all'opponente il diritto

a una rendita sulla base di un'invalidità del 25% merita

di essere ristabilita.

E. 4 a) L'opponente ha domandato di essere messo al beneficio

dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Ora, i requisiti posti dall'art. 152 cpv. 2 OG in relazione

con l'art. 135 OG appaiono adempiuti. Dalla documentazione

all'inserto risulta in effetti comprovata la situazione

d'indigenza e, visti i non evidenti quesiti posti

dalla fattispecie, non si poteva pretendere che il richiedente

difendesse i suoi interessi senza l'ausilio di un legale

(Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation

judiciaire, vol. V, n. 5 e 7 all'art. 152 OG). Il gratuito

patrocinio va quindi concesso. L'assicurato, che già

aveva ottenuto tale beneficio in sede cantonale, con decisione

esplicante tuttora effetto, viene comunque esplicitamente

avvertito che qualora sia più tardi in grado di pagare,

sarà tenuto alla rifusione verso la Cassa del Tribunale

ai sensi dell'art. 152 cpv. 3 OG .

b) Nella misura in cui la richiesta concerne invece la

dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie, essa è priva

di oggetto, la procedura di ricorso in materia d'assegnazione

o di rifiuto di prestazioni assicurative essendo

di regola gratuita (art. 134 OG).

E. 4a L'opponente ha domandato di essere messo al beneficio

dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Ora, i requisiti posti dall'art. 152 cpv. 2 OG in relazione

con l'art. 135 OG appaiono adempiuti. Dalla documentazione

all'inserto risulta in effetti comprovata la situazione

d'indigenza e, visti i non evidenti quesiti posti

dalla fattispecie, non si poteva pretendere che il richiedente

difendesse i suoi interessi senza l'ausilio di un legale

(Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation

judiciaire, vol. V, n. 5 e 7 all'art. 152 OG). Il gratuito

patrocinio va quindi concesso. L'assicurato, che già

aveva ottenuto tale beneficio in sede cantonale, con decisione

esplicante tuttora effetto, viene comunque esplicitamente

avvertito che qualora sia più tardi in grado di pagare,

sarà tenuto alla rifusione verso la Cassa del Tribunale

ai sensi dell'art. 152 cpv. 3 OG .

E. 4b Nella misura in cui la richiesta concerne invece la

dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie, essa è priva

di oggetto, la procedura di ricorso in materia d'assegnazione

o di rifiuto di prestazioni assicurative essendo

di regola gratuita (art. 134 OG).

Dispositiv
  1. delle assicurazioni p r o n u n c i a : I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il giudizio querelato 23 novembre 1998 essendo annullato. II. Non si percepiscono spese giudiziarie. III. La domanda di assistenza giudiziaria dell'opponente è accolta. La Cassa del Tribunale rifonderà al patrocinatore dell'interessato fr. 2'500.- (comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di patrocinio per la procedura federale. IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 27 giugno 2001 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera: Il Cancelliere:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[AZA 7]

U 362/98 Ge

IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;

Schäuble, cancelliere

Sentenza del 27 giugno 2001

nella causa

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli

infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente,

contro

B.________, opponente, rappresentato dall'avv. Fabio

Taborelli, Corso San Gottardo 25, 6830 Chiasso,

e

Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6901 Lugano

F a t t i :

A.- B.________, nato nel 1943, lavorava come gessatore

presso la ditta C.________ SA quando, il 21 ottobre 1994,

fu vittima di un infortunio professionale. Egli ne riportò

una contusione alla spalla destra con rottura della cuffia

dei rotatori.

L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro

gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni

di legge.

Mediante decisione 8 settembre 1997, l'INSAI dispose

l'erogazione di una rendita d'invalidità del 25% dal 1°

maggio 1997 e di un'indennità per menomazione all'integrità

del 10%, confermando il provvedimento anche dopo opposizione,

il 9 gennaio 1998.

B.- Assistito dall'avv. Fabio Taborelli, B.________

insorse con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del

Cantone Ticino chiedendo l'assegnazione di una rendita del

56%, eventualmente previo allestimento di un rapporto peritale.

Postulò inoltre il beneficio dell'assistenza giudiziaria

e del gratuito patrocinio.

Il 16 aprile 1998 l'istanza cantonale concesse l'assistenza

giudiziaria richiesta. Il successivo 10 giugno essa

ordinò poi l'erezione di una perizia che venne affidata al

dott. M.________, specialista di chirurgia ortopedica.

Prendendo a base il rapporto di questo sanitario,

l'autorità giudiziaria di primo grado accolse parzialmente

il gravame per pronunzia 23 novembre 1998, obbligando

l'INSAI a versare all'insorgente una rendita calcolata su

un'invalidità del 41%. L'Istituto venne inoltre condannato

al pagamento di ripetibili nella misura di fr. 800.-.

C.- L'INSAI interpone a questa Corte un ricorso di diritto

amministrativo con cui chiede di annullare il giudizio

cantonale e di stabilire il tasso d'invalidità al 25%,

conformemente alla decisione su opposizione litigiosa.

L'assicurato, sempre tramite l'avv. Taborelli, postula

la reiezione del gravame. Egli domanda altresì di essere

messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria anche nella

presente procedura.

Da parte sua l'Ufficio federale delle assicurazioni

sociali rinuncia a determinarsi.

D i r i t t o :

1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale

delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente

ricordato le norme di diritto concernenti il tema

oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione

della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente.

L'istanza cantonale ha in particolare esposto

come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità

venga determinato paragonando il reddito del lavoro che

l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da

lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con

quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato

invalido. L'autorità giudiziaria di primo grado ha poi rilevato,

pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso)

è necessario disporre di documenti che devono essere

rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti,

precisando, da un lato, come il compito del medico consista

nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare

in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace

al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica

costituisca un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato. A questa esposizione non può che essere

fatto riferimento e prestata adesione.

2.- a) Nell'evenienza concreta dalla documentazione

medica, e in particolare dalla perizia giudiziaria del

dott. M.________ allestita in sede cantonale, risulta che

l'assicurato non può dal profilo sanitario proseguire la

sua attività professionale di gessatore. Emerge però anche,

in modo convincente, che egli, considerando soltanto i postumi

dell'infortunio occorso nell'ottobre 1994 - l'interessato

lamenta inoltre disturbi non consecutivi all'evento

stesso -, è da ritenere, in teoria, totalmente capace di

eseguire lavori leggeri confacenti che non richiedano l'uso

ripetitivo dell'arto superiore destro. Queste valutazioni

non sono in questa sede contestate, né il Tribunale federale

delle assicurazioni vede valido motivo per scostarsene.

b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche

dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere, in seguito

all'infortunio, la precedente attività, le istanze

inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come

lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel

che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido,

l'autorità giudiziaria cantonale, in modifica di

quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato

e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata in

tema di determinazione del salario di riferimento per il

calcolo della capacità di guadagno residua, ha ritenuto

l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli anni dal

1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile sul

mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati

con problemi di salute in attività leggere adeguate.

Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati

statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese

si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza

del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in

DTF 126 V 75 segg.

c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza

stabilito che ai fini della determinazione del reddito

da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale

e salariale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e

ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato

e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni

economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche

salariali. La questione di sapere se e in quale misura

al caso i salari fondati su dati statistici debbano

essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali

e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile

al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità

e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),

criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come

una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili

di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale

federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella

medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può

senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto

reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro

equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività

confacenti allo stato di salute è valutato senza

particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso

concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente

le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza

precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in

re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30

giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio querelato non

può quindi essere tutelato.

e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,

l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti

presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando,

dopo aver preso conoscenza dei risultati della perizia

giudiziaria disposta dall'istanza precedente, come in

attività leggere, che, teoricamente, anche l'interessato

sarebbe in grado di esercitare, laddove si considerino i

soli postumi dell'infortunio, i dipendenti di tali ditte

percepissero, nel 1997, un reddito annuo medio pari a fr.

44'698.-. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni

può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido

operata dall'INSAI. L'importo stabilito appare plausibile

alla luce dei dati statistici sulla struttura dei

salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo

i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso

maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel

settore privato ammontava, nel medesimo anno, a fr.

54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando

si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126

V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso

concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del

salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al

limite massimo del 25%.

3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità (fr. 59'747.- annui) non

è mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione

amministrativa in lite che riconosce all'opponente il diritto

a una rendita sulla base di un'invalidità del 25% merita

di essere ristabilita.

4.- a) L'opponente ha domandato di essere messo al beneficio

dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Ora, i requisiti posti dall'art. 152 cpv. 2 OG in relazione

con l'art. 135 OG appaiono adempiuti. Dalla documentazione

all'inserto risulta in effetti comprovata la situazione

d'indigenza e, visti i non evidenti quesiti posti

dalla fattispecie, non si poteva pretendere che il richiedente

difendesse i suoi interessi senza l'ausilio di un legale

(Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation

judiciaire, vol. V, n. 5 e 7 all'art. 152 OG). Il gratuito

patrocinio va quindi concesso. L'assicurato, che già

aveva ottenuto tale beneficio in sede cantonale, con decisione

esplicante tuttora effetto, viene comunque esplicitamente

avvertito che qualora sia più tardi in grado di pagare,

sarà tenuto alla rifusione verso la Cassa del Tribunale

ai sensi dell'art. 152 cpv. 3 OG .

b) Nella misura in cui la richiesta concerne invece la

dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie, essa è priva

di oggetto, la procedura di ricorso in materia d'assegnazione

o di rifiuto di prestazioni assicurative essendo

di regola gratuita (art. 134 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni

p r o n u n c i a :

I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il

giudizio querelato 23 novembre 1998 essendo annullato.

II. Non si percepiscono spese giudiziarie.

III. La domanda di assistenza giudiziaria dell'opponente è

accolta. La Cassa del Tribunale rifonderà al patrocinatore

dell'interessato fr. 2'500.- (comprensivi dell'imposta

sul valore aggiunto) a titolo di patrocinio

per la procedura federale.

IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale

cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio

federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 27 giugno 2001

In nome del

Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IVa Camera:

Il Cancelliere: