opencaselaw.ch

U 278/99

Bundesgericht · 2001-08-27 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Assicurazione contro gli infortuni

Sachverhalt

E.________, nata nel 1973, segretaria di

professione e come tale assicurata presso l'Istituto nazionale

svizzero di assicurazione contro gli infortuni

(INSAI), in data 25 aprile 1996 è stata coinvolta in un

incidente della circolazione stradale: il veicolo da lei

guidato è entrato in collisione con un'altra autovettura

che, uscendo da un posteggio, non aveva rispettato il suo

diritto di precedenza. Alcune ore dopo l'incidente, l'infortunata

ha lamentato disturbi alla testa, nausea e vertigini.

Il giorno successivo, essa ha consultato il proprio

medico curante, il quale le prescrisse l'applicazione di un

collare, una cura medicamentosa e, più tardi, della fisioterapia.

Dopo un primo periodo d'incapacità lavorativa l'interessata

riprese l'attività al 50 % il 2 maggio e al 100 %

il 20 maggio 1996. Un nuovo periodo d'incapacità lavorativa

al 50 % si è protratto dal 2 luglio al 14 agosto 1996. Il

caso venne assunto dall'INSAI, il quale erogò le prestazioni

di legge. In data 23 aprile 1998 il datore di lavoro

dell'assicurata, che dal 1° novembre 1997 era la ditta

F.________ SA di C.________, ha annunciato una ricaduta. A

dipendenza della stessa si rivelavano necessarie cure

fisioterapiche, senza che fosse intervenuta un'interruzione

dell'attività lavorativa.

Con decisione 10 agosto 1998, l'INSAI ha rifiutato

l'assunzione della ricaduta, in quanto, secondo gli accertamenti

sanitari eseguiti il 21 luglio e consegnati in un

rapporto del 22 luglio 1998 dal dott. C.________, medico di

circondario dell'Istituto assicuratore, i disturbi lamentati

non si sarebbero più trovati in un nesso di causalità

naturale almeno probabile con l'infortunio subito il 25

aprile 1996. Detto provvedimento, contestato sia dall'interessata

che dalla Helsana Assicurazioni SA, la quale assicurava

E.________ contro le malattie, è stato confermato

mediante decisione su opposizione del 3 dicembre 1998.

B.- La Cassa malati Helsana è insorta contro il summenzionato

provvedimento con ricorso al Tribunale delle assicurazioni

del Cantone Ticino. Fondandosi sul parere

espresso il 25 agosto ed il 10 novembre 1998, nonché il

10 febbraio 1999 dal medico curante dott. B.________, specialista

FMH in neurologia, chiedeva che l'INSAI fosse condannato

a corrispondere all'interessata le prestazioni assicurative

in relazione con l'annuncio di ricaduta del

23 aprile 1998. L'assicurata, rappresentata dall'avvocato

N. Grandi di Lugano, ha domandato che il gravame proposto

dalla Cassa venisse accolto, mentre l'Istituto opponente ha

postulato l'integrale reiezione dell'impugnativa.

Con giudizio 14 giugno 1999 il ricorso è stato respinto.

In sostanza, il Tribunale cantonale ha ritenuto che la

Cassa ricorrente non era riuscita a togliere fedefacenza al

rapporto del medico di circondario stilato dal dott.

C.________ il 22 luglio 1998, dato che nei pareri del dott.

B.________ non erano ravvisabili elementi suscettibili di

sostanziare la verosimiglianza dell'esistenza di un nesso

causale naturale almeno probabile tra l'evento infortunistico

del 25 aprile 1996 ed i disturbi lamentati a dipendenza

della ricaduta annunciata il 23 aprile 1998.

C.- Rappresentata dal suo patrocinatore, E.________

interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un

ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio

cantonale. Rimprovera alla precedente istanza di non aver

dato la dovuta importanza alle specificazioni del dott.

B.________. In particolare adduce che, qualora non si fosse

completamente trascurato l'ultimo certificato emesso dal

medico curante in data 10 febbraio 1999, ci si sarebbe

trovati confrontati con due pareri opposti, quello del

dott. B.________ e quello del dott. C.________, il che

avrebbe reso necessario l'allestimento di una nuova perizia

al fine di poter accertare in modo oggettivo l'esistenza di

un nesso causale probabile. Protestate spese e ripetibili,

conclude chiedendo che la pronunzia querelata sia annullata

e quindi, implicitamente, che sia ammessa l'esistenza di un

nesso di causalità naturale tra l'infortunio in oggetto ed

il danno conseguente all'annunciata ricaduta.

L'INSAI postula l'integrale disattenzione del gravame,

mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non

si è determinato. La Cassa malati Helsana ha dichiarato rinunciare

a presentare osservazioni, rimettendosi all'apprezzamento

di questa Corte.

D i r i t t o :

1.- Oggetto della presente lite è unicamente il tema

di sapere se i danni alla salute lamentati dall'insorgente,

riemersi in seguito ad una ricaduta notificata all'INSAI il

23 aprile 1998, possano secondo il criterio della verosimiglianza

preponderante essere considerati conseguenza trovantesi

in un nesso di causalità naturale con l'incidente

della circolazione verificatosi il 25 aprile 1996.

Nei considerandi dell'impugnato giudizio la precedente

istanza ha illustrato in modo pertinente e completo le norme

legali ed i principi di giurisprudenza applicabili in

concreto, per cui a detta esposizione basta fare semplicemente

riferimento.

2.- a) Nell'evenienza concreta il dott. C.________,

medico di circondario dell'INSAI, nel rapporto redatto il

22 luglio 1998 ha esposto i punti litigiosi, si è basato su

uno studio delle patologie riscontrate ed ha preso in considerazione

anche le lamentele espresse dall'assicurata. A

prescindere dall'affermazione del medico secondo cui assumerebbe

rilevanza decisiva il fatto che non sussisterebbe

una lesione post-traumatica strutturale - affermazione che

non appare conforme allo stato e alle conoscenze cui è pervenuta

la scienza medica, per la quale non è in questa situazione

necessariamente richiesta l'esistenza di reperti

patologici oggettivabili (cfr.

DTF 117 V 363

consid.

5d/aa) - le considerazioni del sanitario appaiono nel complesso

sufficientemente fedefacenti ai fini del giudizio.

Come già correttamente esposto nel querelato giudizio, nel

referto 25 agosto 1998 il dott. B.________ ha dal canto suo

semplicemente ritenuto non potersi escludere con certezza

una relazione fra il trauma subito dalla paziente ed i dolori

cervicali cronici da lei lamentati, dando quindi atto

soltanto della possibilità di un legame tra l'infortunio

assicurato ed i disturbi emersi a partire dall'aprile 1998.

Nel certificato 10 novembre 1998, allestito nell'ambito

della procedura di ricorso in sede di prima istanza, detto

sanitario ha poi affermato esservi parecchi elementi che

depongono perlomeno in favore di una connessione tra i sintomi

e l'evento traumatico. Infine, nell'attestazione fornita

il 10 febbraio 1999, il dott. B.________ ha dichiarato

potersi perlomeno affermare che la relazione tra l'incidente

subito dall'interessata ed i successivi disturbi con dolori

cervicali e cefalee era da considerare almeno probabile,

soprattutto poiché essa, prima dell'incidente in parola,

non aveva assolutamente accusato turbe di questo tipo.

b) Alla luce delle suesposte indicazioni di natura medica,

l'autorità di ricorso cantonale ha considerato a ragione

che la verosimiglianza dell'esistenza di un nesso di

causalità naturale tra l'evento infortunistico subito il

25 aprile 1996 ed i disturbi manifestatisi a partire dall'aprile

1998 non poteva essere ammessa secondo il principio

della probabilità preponderante, applicabile nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni

sociali. Pure correttamente la Corte di prime cure ha

rammentato i principi di giurisprudenza riguardanti la procedura

vigente in materia di amministrazione e di apprezzamento

delle prove, presupposti che sono stati osservati in

concreto e ai quali basta pertanto fare riferimento.

c) Nel ricorso interposto in questa sede l'insorgente

non invoca il benché minimo elemento di cui la precedente

istanza non avrebbe debitamente tenuto conto. Ribadisce

semplicemente che all'attestazione rilasciata dal dott.

B.________ il 10 febbraio 1999 - emessa nondimeno senza

corredarla da una motivazione convincente - si sarebbe dovuto

riconoscere maggior peso. Tale argomentazione non risulta

persuasiva non è suscettibile di sovvertire le fondate

conclusioni cui è giunto il Tribunale cantonale.

In queste circostanze, il ricorso si appalesa infondato,

mentre meritano conferma il giudizio impugnato e la

decisione da esso tutelata.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 febbraio 1999 dal medico curante dott. B.________, specialista

FMH in neurologia, chiedeva che l'INSAI fosse condannato

a corrispondere all'interessata le prestazioni assicurative

in relazione con l'annuncio di ricaduta del

23 aprile 1998. L'assicurata, rappresentata dall'avvocato

N. Grandi di Lugano, ha domandato che il gravame proposto

dalla Cassa venisse accolto, mentre l'Istituto opponente ha

postulato l'integrale reiezione dell'impugnativa.

Con giudizio 14 giugno 1999 il ricorso è stato respinto.

In sostanza, il Tribunale cantonale ha ritenuto che la

Cassa ricorrente non era riuscita a togliere fedefacenza al

rapporto del medico di circondario stilato dal dott.

C.________ il 22 luglio 1998, dato che nei pareri del dott.

B.________ non erano ravvisabili elementi suscettibili di

sostanziare la verosimiglianza dell'esistenza di un nesso

causale naturale almeno probabile tra l'evento infortunistico

del 25 aprile 1996 ed i disturbi lamentati a dipendenza

della ricaduta annunciata il 23 aprile 1998.

C.- Rappresentata dal suo patrocinatore, E.________

interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un

ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio

cantonale. Rimprovera alla precedente istanza di non aver

dato la dovuta importanza alle specificazioni del dott.

B.________. In particolare adduce che, qualora non si fosse

completamente trascurato l'ultimo certificato emesso dal

medico curante in data 10 febbraio 1999, ci si sarebbe

trovati confrontati con due pareri opposti, quello del

dott. B.________ e quello del dott. C.________, il che

avrebbe reso necessario l'allestimento di una nuova perizia

al fine di poter accertare in modo oggettivo l'esistenza di

un nesso causale probabile. Protestate spese e ripetibili,

conclude chiedendo che la pronunzia querelata sia annullata

e quindi, implicitamente, che sia ammessa l'esistenza di un

nesso di causalità naturale tra l'infortunio in oggetto ed

il danno conseguente all'annunciata ricaduta.

L'INSAI postula l'integrale disattenzione del gravame,

mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non

si è determinato. La Cassa malati Helsana ha dichiarato rinunciare

a presentare osservazioni, rimettendosi all'apprezzamento

di questa Corte.

D i r i t t o :

1.- Oggetto della presente lite è unicamente il tema

di sapere se i danni alla salute lamentati dall'insorgente,

riemersi in seguito ad una ricaduta notificata all'INSAI il

23 aprile 1998, possano secondo il criterio della verosimiglianza

preponderante essere considerati conseguenza trovantesi

in un nesso di causalità naturale con l'incidente

della circolazione verificatosi il 25 aprile 1996.

Nei considerandi dell'impugnato giudizio la precedente

istanza ha illustrato in modo pertinente e completo le norme

legali ed i principi di giurisprudenza applicabili in

concreto, per cui a detta esposizione basta fare semplicemente

riferimento.

2.- a) Nell'evenienza concreta il dott. C.________,

medico di circondario dell'INSAI, nel rapporto redatto il

22 luglio 1998 ha esposto i punti litigiosi, si è basato su

uno studio delle patologie riscontrate ed ha preso in considerazione

anche le lamentele espresse dall'assicurata. A

prescindere dall'affermazione del medico secondo cui assumerebbe

rilevanza decisiva il fatto che non sussisterebbe

una lesione post-traumatica strutturale - affermazione che

non appare conforme allo stato e alle conoscenze cui è pervenuta

la scienza medica, per la quale non è in questa situazione

necessariamente richiesta l'esistenza di reperti

patologici oggettivabili (cfr.

DTF 117 V 363

consid.

5d/aa) - le considerazioni del sanitario appaiono nel complesso

sufficientemente fedefacenti ai fini del giudizio.

Come già correttamente esposto nel querelato giudizio, nel

referto 25 agosto 1998 il dott. B.________ ha dal canto suo

semplicemente ritenuto non potersi escludere con certezza

una relazione fra il trauma subito dalla paziente ed i dolori

cervicali cronici da lei lamentati, dando quindi atto

soltanto della possibilità di un legame tra l'infortunio

assicurato ed i disturbi emersi a partire dall'aprile 1998.

Nel certificato 10 novembre 1998, allestito nell'ambito

della procedura di ricorso in sede di prima istanza, detto

sanitario ha poi affermato esservi parecchi elementi che

depongono perlomeno in favore di una connessione tra i sintomi

e l'evento traumatico. Infine, nell'attestazione fornita

il 10 febbraio 1999, il dott. B.________ ha dichiarato

potersi perlomeno affermare che la relazione tra l'incidente

subito dall'interessata ed i successivi disturbi con dolori

cervicali e cefalee era da considerare almeno probabile,

soprattutto poiché essa, prima dell'incidente in parola,

non aveva assolutamente accusato turbe di questo tipo.

b) Alla luce delle suesposte indicazioni di natura medica,

l'autorità di ricorso cantonale ha considerato a ragione

che la verosimiglianza dell'esistenza di un nesso di

causalità naturale tra l'evento infortunistico subito il

25 aprile 1996 ed i disturbi manifestatisi a partire dall'aprile

1998 non poteva essere ammessa secondo il principio

della probabilità preponderante, applicabile nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni

sociali. Pure correttamente la Corte di prime cure ha

rammentato i principi di giurisprudenza riguardanti la procedura

vigente in materia di amministrazione e di apprezzamento

delle prove, presupposti che sono stati osservati in

concreto e ai quali basta pertanto fare riferimento.

c) Nel ricorso interposto in questa sede l'insorgente

non invoca il benché minimo elemento di cui la precedente

istanza non avrebbe debitamente tenuto conto. Ribadisce

semplicemente che all'attestazione rilasciata dal dott.

B.________ il 10 febbraio 1999 - emessa nondimeno senza

corredarla da una motivazione convincente - si sarebbe dovuto

riconoscere maggior peso. Tale argomentazione non risulta

persuasiva non è suscettibile di sovvertire le fondate

conclusioni cui è giunto il Tribunale cantonale.

In queste circostanze, il ricorso si appalesa infondato,

mentre meritano conferma il giudizio impugnato e la

decisione da esso tutelata.

Dispositiv
  1. delle assicurazioni p r o n u n c i a : I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. II. Non si percepiscono spese giudiziarie. III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e alla Helsana Assicurazioni, Bellinzona. Lucerna, 27 agosto 2001 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera : Il Cancelliere :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 27.08.2001 U 278/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 27.08.2001 U 278/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 27.08.2001 U 278/99

Assicurazione contro gli infortuni

[AZA 7] U 278/99 Ws IVa Camera composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; Scartazzini, cancelliere Sentenza del 27 agosto 2001 nella causa E.________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Nicola Grandi, Via della Posta 4, 6900 Lugano, contro Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente, e Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano F a t t i : A.- E.________, nata nel 1973, segretaria di professione e come tale assicurata presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), in data 25 aprile 1996 è stata coinvolta in un incidente della circolazione stradale: il veicolo da lei guidato è entrato in collisione con un'altra autovettura che, uscendo da un posteggio, non aveva rispettato il suo diritto di precedenza. Alcune ore dopo l'incidente, l'infortunata ha lamentato disturbi alla testa, nausea e vertigini. Il giorno successivo, essa ha consultato il proprio medico curante, il quale le prescrisse l'applicazione di un collare, una cura medicamentosa e, più tardi, della fisioterapia. Dopo un primo periodo d'incapacità lavorativa l'interessata riprese l'attività al 50 % il 2 maggio e al 100 % il 20 maggio 1996. Un nuovo periodo d'incapacità lavorativa al 50 % si è protratto dal 2 luglio al 14 agosto 1996. Il caso venne assunto dall'INSAI, il quale erogò le prestazioni di legge. In data 23 aprile 1998 il datore di lavoro dell'assicurata, che dal 1° novembre 1997 era la ditta F.________ SA di C.________, ha annunciato una ricaduta. A dipendenza della stessa si rivelavano necessarie cure fisioterapiche, senza che fosse intervenuta un'interruzione dell'attività lavorativa. Con decisione 10 agosto 1998, l'INSAI ha rifiutato l'assunzione della ricaduta, in quanto, secondo gli accertamenti sanitari eseguiti il 21 luglio e consegnati in un rapporto del 22 luglio 1998 dal dott. C.________, medico di circondario dell'Istituto assicuratore, i disturbi lamentati non si sarebbero più trovati in un nesso di causalità naturale almeno probabile con l'infortunio subito il 25 aprile 1996. Detto provvedimento, contestato sia dall'interessata che dalla Helsana Assicurazioni SA, la quale assicurava E.________ contro le malattie, è stato confermato mediante decisione su opposizione del 3 dicembre 1998. B.- La Cassa malati Helsana è insorta contro il summenzionato provvedimento con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Fondandosi sul parere espresso il 25 agosto ed il 10 novembre 1998, nonché il 10 febbraio 1999 dal medico curante dott. B.________, specialista FMH in neurologia, chiedeva che l'INSAI fosse condannato a corrispondere all'interessata le prestazioni assicurative in relazione con l'annuncio di ricaduta del 23 aprile 1998. L'assicurata, rappresentata dall'avvocato N. Grandi di Lugano, ha domandato che il gravame proposto dalla Cassa venisse accolto, mentre l'Istituto opponente ha postulato l'integrale reiezione dell'impugnativa. Con giudizio 14 giugno 1999 il ricorso è stato respinto. In sostanza, il Tribunale cantonale ha ritenuto che la Cassa ricorrente non era riuscita a togliere fedefacenza al rapporto del medico di circondario stilato dal dott. C.________ il 22 luglio 1998, dato che nei pareri del dott. B.________ non erano ravvisabili elementi suscettibili di sostanziare la verosimiglianza dell'esistenza di un nesso causale naturale almeno probabile tra l'evento infortunistico del 25 aprile 1996 ed i disturbi lamentati a dipendenza della ricaduta annunciata il 23 aprile 1998. C.- Rappresentata dal suo patrocinatore, E.________ interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio cantonale. Rimprovera alla precedente istanza di non aver dato la dovuta importanza alle specificazioni del dott. B.________. In particolare adduce che, qualora non si fosse completamente trascurato l'ultimo certificato emesso dal medico curante in data 10 febbraio 1999, ci si sarebbe trovati confrontati con due pareri opposti, quello del dott. B.________ e quello del dott. C.________, il che avrebbe reso necessario l'allestimento di una nuova perizia al fine di poter accertare in modo oggettivo l'esistenza di un nesso causale probabile. Protestate spese e ripetibili, conclude chiedendo che la pronunzia querelata sia annullata e quindi, implicitamente, che sia ammessa l'esistenza di un nesso di causalità naturale tra l'infortunio in oggetto ed il danno conseguente all'annunciata ricaduta. L'INSAI postula l'integrale disattenzione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si è determinato. La Cassa malati Helsana ha dichiarato rinunciare a presentare osservazioni, rimettendosi all'apprezzamento di questa Corte. D i r i t t o : 1.- Oggetto della presente lite è unicamente il tema di sapere se i danni alla salute lamentati dall'insorgente, riemersi in seguito ad una ricaduta notificata all'INSAI il 23 aprile 1998, possano secondo il criterio della verosimiglianza preponderante essere considerati conseguenza trovantesi in un nesso di causalità naturale con l'incidente della circolazione verificatosi il 25 aprile 1996. Nei considerandi dell'impugnato giudizio la precedente istanza ha illustrato in modo pertinente e completo le norme legali ed i principi di giurisprudenza applicabili in concreto, per cui a detta esposizione basta fare semplicemente riferimento. 2.- a) Nell'evenienza concreta il dott. C.________, medico di circondario dell'INSAI, nel rapporto redatto il 22 luglio 1998 ha esposto i punti litigiosi, si è basato su uno studio delle patologie riscontrate ed ha preso in considerazione anche le lamentele espresse dall'assicurata. A prescindere dall'affermazione del medico secondo cui assumerebbe rilevanza decisiva il fatto che non sussisterebbe una lesione post-traumatica strutturale - affermazione che non appare conforme allo stato e alle conoscenze cui è pervenuta la scienza medica, per la quale non è in questa situazione necessariamente richiesta l'esistenza di reperti patologici oggettivabili (cfr. DTF 117 V 363 consid. 5d/aa) - le considerazioni del sanitario appaiono nel complesso sufficientemente fedefacenti ai fini del giudizio. Come già correttamente esposto nel querelato giudizio, nel referto 25 agosto 1998 il dott. B.________ ha dal canto suo semplicemente ritenuto non potersi escludere con certezza una relazione fra il trauma subito dalla paziente ed i dolori cervicali cronici da lei lamentati, dando quindi atto soltanto della possibilità di un legame tra l'infortunio assicurato ed i disturbi emersi a partire dall'aprile 1998. Nel certificato 10 novembre 1998, allestito nell'ambito della procedura di ricorso in sede di prima istanza, detto sanitario ha poi affermato esservi parecchi elementi che depongono perlomeno in favore di una connessione tra i sintomi e l'evento traumatico. Infine, nell'attestazione fornita il 10 febbraio 1999, il dott. B.________ ha dichiarato potersi perlomeno affermare che la relazione tra l'incidente subito dall'interessata ed i successivi disturbi con dolori cervicali e cefalee era da considerare almeno probabile, soprattutto poiché essa, prima dell'incidente in parola, non aveva assolutamente accusato turbe di questo tipo.

b) Alla luce delle suesposte indicazioni di natura medica, l'autorità di ricorso cantonale ha considerato a ragione che la verosimiglianza dell'esistenza di un nesso di causalità naturale tra l'evento infortunistico subito il 25 aprile 1996 ed i disturbi manifestatisi a partire dall'aprile 1998 non poteva essere ammessa secondo il principio della probabilità preponderante, applicabile nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Pure correttamente la Corte di prime cure ha rammentato i principi di giurisprudenza riguardanti la procedura vigente in materia di amministrazione e di apprezzamento delle prove, presupposti che sono stati osservati in concreto e ai quali basta pertanto fare riferimento.

c) Nel ricorso interposto in questa sede l'insorgente non invoca il benché minimo elemento di cui la precedente istanza non avrebbe debitamente tenuto conto. Ribadisce semplicemente che all'attestazione rilasciata dal dott. B.________ il 10 febbraio 1999 - emessa nondimeno senza corredarla da una motivazione convincente - si sarebbe dovuto riconoscere maggior peso. Tale argomentazione non risulta persuasiva non è suscettibile di sovvertire le fondate conclusioni cui è giunto il Tribunale cantonale. In queste circostanze, il ricorso si appalesa infondato, mentre meritano conferma il giudizio impugnato e la decisione da esso tutelata. Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni p r o n u n c i a : I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. II. Non si percepiscono spese giudiziarie. III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e alla Helsana Assicurazioni, Bellinzona. Lucerna, 27 agosto 2001 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera : Il Cancelliere :