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U_18/1999

della lite, la quale verte unicamente sulla questione

Bundesgericht · 2001-06-28 · Italiano CH
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Sachverhalt

C.________, nato nel 1955, lamenta gli esiti di

tre infortuni professionali intervenuti nel periodo

intercorso tra gennaio 1991 e dicembre 1994, quando lavorava

alle dipendenze di un'impresa di costruzioni come muratore.

Egli riportò, in particolare, lesioni alla spalla

destra.

Mediante decisione 18 febbraio 1998, l'Istituto nazionale

svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI)

dispose l'erogazione di una rendita d'invalidità del 25%

dal 1° dicembre 1997 e di un'indennità per menomazione all'integrità

del 10%, confermando il provvedimento anche dopo

opposizione il 27 marzo 1998.

B.- Assistito dall'Organizzazione cristiano-sociale

ticinese (OCST), C.________ insorse con ricorso al

Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo

l'assegnazione di una rendita per un'invalidità pari almeno

al 40%.

Per giudizio 12 novembre 1998 l'autorità giudiziaria

cantonale accolse parzialmente il gravame, obbligando

l'INSAI a versare all'insorgente una rendita calcolata su

un'invalidità del 37%.

C.- L'INSAI interpone a questa Corte un ricorso di diritto

amministrativo con cui chiede di annullare il giudizio

querelato e di stabilire il tasso d'invalidità al 25%,

conformemente alla decisione su opposizione litigiosa.

L'assicurato, sempre tramite l'OCST, postula la reiezione

del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale delle

assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.

D i r i t t o :

1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale

delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente

ricordato le norme di diritto concernenti il tema

oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione

della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente.

L'autorità giudiziaria cantonale ha in particolare

esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado

d'invalidità venga determinato paragonando il reddito

del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali

provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del

lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse

diventato invalido. Il giudice di prime cure ha poi rilevato,

pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso)

è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati

dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando,

da un lato, come il compito del medico consista

nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare

in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace

al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica

costituisca un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato. A questa esposizione non può che essere

fatto riferimento e prestata adesione.

2.- a) Nell'evenienza concreta dalla dettagliata documentazione

medica all'inserto risulta che l'assicurato, a

seguito dei postumi degli infortuni subiti, non può proseguire

la sua attività professionale di muratore. Emerge però

anche, in modo convincente, che egli, malgrado il danno

fisico patito, è da ritenere totalmente capace di eseguire

lavori leggeri confacenti. Queste valutazioni non sono contestate

dalle parti in causa, né questa Corte vede valido

motivo per scostarsene.

b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche

dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente

attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un

paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2

LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare,

il reddito ipotetico d'invalido, il giudice di prime cure,

in modifica di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo

impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza

sviluppata in tema di determinazione del salario di

riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua,

ha ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva

negli anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua

media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai

o impiegati non qualificati con problemi di salute in

attività leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari

medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi

giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di

una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni

pubblicata in DTF 126 V 75 segg.

c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza

stabilito che ai fini della determinazione del reddito

da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale

e salariale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e

ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato

e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni

economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche

salariali. La questione di sapere se e in quale misura

al caso i salari fondati su dati statistici debbano

essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali

e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile

al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità

e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),

criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come

una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili

di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale

federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella

medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può

senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto

reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro

equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività

confacenti allo stato di salute è valutato senza

particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso

concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente

le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza

precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in

re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30

giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio querelato non

può quindi essere tutelato.

e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,

l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti

presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando

come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe

in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto

riguardo alle sue capacità professionali, i dipendenti di

tali ditte percepissero, nel 1997, un reddito annuo medio

pari a fr. 40'660.-. Orbene, il Tribunale federale delle

assicurazioni non ha motivo di non aderire alla valutazione

del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI, sebbene

la stessa, considerando le occupazioni meglio retribuite

indicate a titolo completivo dagli organi dell'assicurazione

con la risposta di causa in sede cantonale, possa

se del caso sembrare favorevole all'intimato. L'importo

stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici

sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale

- dati secondo i quali la retribuzione annua media

dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazioni semplici

e ripetitive nel settore privato ammontava, nel medesimo

anno, a fr. 54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x

100,5%) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza

in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche

circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare

una riduzione del salario statistico fino, realizzate

tutte le premesse, al limite massimo del 25%. Le critiche

sollevate a questo riguardo dall'assicurato non permettono

di pervenire a diverso risultato.

3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità (fr. 55'942.- annui) non

è oggetto di litigio, la decisione amministrativa impugnata

che riconosce all'opponente il diritto a una rendita sulla

base di un'invalidità del 25% merita di essere ristabilita.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale

delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente

ricordato le norme di diritto concernenti il tema

oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione

della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente.

L'autorità giudiziaria cantonale ha in particolare

esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado

d'invalidità venga determinato paragonando il reddito

del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali

provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del

lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse

diventato invalido. Il giudice di prime cure ha poi rilevato,

pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso)

è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati

dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando,

da un lato, come il compito del medico consista

nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare

in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace

al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica

costituisca un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato. A questa esposizione non può che essere

fatto riferimento e prestata adesione.

E. 2 a) Nell'evenienza concreta dalla dettagliata documentazione

medica all'inserto risulta che l'assicurato, a

seguito dei postumi degli infortuni subiti, non può proseguire

la sua attività professionale di muratore. Emerge però

anche, in modo convincente, che egli, malgrado il danno

fisico patito, è da ritenere totalmente capace di eseguire

lavori leggeri confacenti. Queste valutazioni non sono contestate

dalle parti in causa, né questa Corte vede valido

motivo per scostarsene.

b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche

dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente

attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un

paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2

LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare,

il reddito ipotetico d'invalido, il giudice di prime cure,

in modifica di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo

impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza

sviluppata in tema di determinazione del salario di

riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua,

ha ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva

negli anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua

media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai

o impiegati non qualificati con problemi di salute in

attività leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari

medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi

giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di

una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni

pubblicata in DTF 126 V 75 segg.

c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza

stabilito che ai fini della determinazione del reddito

da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale

e salariale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e

ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato

e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni

economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche

salariali. La questione di sapere se e in quale misura

al caso i salari fondati su dati statistici debbano

essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali

e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile

al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità

e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),

criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come

una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili

di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale

federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella

medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può

senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto

reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro

equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività

confacenti allo stato di salute è valutato senza

particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso

concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente

le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza

precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in

re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30

giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio querelato non

può quindi essere tutelato.

e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,

l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti

presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando

come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe

in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto

riguardo alle sue capacità professionali, i dipendenti di

tali ditte percepissero, nel 1997, un reddito annuo medio

pari a fr. 40'660.-. Orbene, il Tribunale federale delle

assicurazioni non ha motivo di non aderire alla valutazione

del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI, sebbene

la stessa, considerando le occupazioni meglio retribuite

indicate a titolo completivo dagli organi dell'assicurazione

con la risposta di causa in sede cantonale, possa

se del caso sembrare favorevole all'intimato. L'importo

stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici

sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale

- dati secondo i quali la retribuzione annua media

dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazioni semplici

e ripetitive nel settore privato ammontava, nel medesimo

anno, a fr. 54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x

100,5%) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza

in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche

circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare

una riduzione del salario statistico fino, realizzate

tutte le premesse, al limite massimo del 25%. Le critiche

sollevate a questo riguardo dall'assicurato non permettono

di pervenire a diverso risultato.

E. 2a Nell'evenienza concreta dalla dettagliata documentazione

medica all'inserto risulta che l'assicurato, a

seguito dei postumi degli infortuni subiti, non può proseguire

la sua attività professionale di muratore. Emerge però

anche, in modo convincente, che egli, malgrado il danno

fisico patito, è da ritenere totalmente capace di eseguire

lavori leggeri confacenti. Queste valutazioni non sono contestate

dalle parti in causa, né questa Corte vede valido

motivo per scostarsene.

E. 2b Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche

dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente

attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un

paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2

LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare,

il reddito ipotetico d'invalido, il giudice di prime cure,

in modifica di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo

impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza

sviluppata in tema di determinazione del salario di

riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua,

ha ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva

negli anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua

media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai

o impiegati non qualificati con problemi di salute in

attività leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari

medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi

giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di

una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni

pubblicata in DTF 126 V 75 segg.

E. 2c In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza

stabilito che ai fini della determinazione del reddito

da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale

e salariale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e

ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato

e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni

economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche

salariali. La questione di sapere se e in quale misura

al caso i salari fondati su dati statistici debbano

essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali

e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile

al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità

e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),

criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come

una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili

di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale

federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella

medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può

senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

E. 2d Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto

reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro

equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività

confacenti allo stato di salute è valutato senza

particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso

concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente

le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza

precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in

re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30

giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio querelato non

può quindi essere tutelato.

E. 2e Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,

l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti

presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando

come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe

in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto

riguardo alle sue capacità professionali, i dipendenti di

tali ditte percepissero, nel 1997, un reddito annuo medio

pari a fr. 40'660.-. Orbene, il Tribunale federale delle

assicurazioni non ha motivo di non aderire alla valutazione

del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI, sebbene

la stessa, considerando le occupazioni meglio retribuite

indicate a titolo completivo dagli organi dell'assicurazione

con la risposta di causa in sede cantonale, possa

se del caso sembrare favorevole all'intimato. L'importo

stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici

sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale

- dati secondo i quali la retribuzione annua media

dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazioni semplici

e ripetitive nel settore privato ammontava, nel medesimo

anno, a fr. 54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x

100,5%) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza

in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche

circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare

una riduzione del salario statistico fino, realizzate

tutte le premesse, al limite massimo del 25%. Le critiche

sollevate a questo riguardo dall'assicurato non permettono

di pervenire a diverso risultato.

E. 3 In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità (fr. 55'942.- annui) non

è oggetto di litigio, la decisione amministrativa impugnata

che riconosce all'opponente il diritto a una rendita sulla

base di un'invalidità del 25% merita di essere ristabilita.

Dispositiv
  1. delle assicurazioni p r o n u n c i a : I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il giudizio querelato 12 novembre 1998 essendo annullato. II. Non si percepiscono spese giudiziarie. III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 28 giugno 2001 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera: Il Cancelliere:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[AZA 7]

U 18/99 Ge

IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;

Schäuble, cancelliere

Sentenza del 28 giugno 2001

nella causa

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli

infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente,

contro

C.________, opponente, rappresentato dall'Organizzazione

Cristiano-Sociale Ticinese, Via S. Balestra 9, 6901 Lugano,

e

Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6901 Lugano

F a t t i :

A.- C.________, nato nel 1955, lamenta gli esiti di

tre infortuni professionali intervenuti nel periodo

intercorso tra gennaio 1991 e dicembre 1994, quando lavorava

alle dipendenze di un'impresa di costruzioni come muratore.

Egli riportò, in particolare, lesioni alla spalla

destra.

Mediante decisione 18 febbraio 1998, l'Istituto nazionale

svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI)

dispose l'erogazione di una rendita d'invalidità del 25%

dal 1° dicembre 1997 e di un'indennità per menomazione all'integrità

del 10%, confermando il provvedimento anche dopo

opposizione il 27 marzo 1998.

B.- Assistito dall'Organizzazione cristiano-sociale

ticinese (OCST), C.________ insorse con ricorso al

Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo

l'assegnazione di una rendita per un'invalidità pari almeno

al 40%.

Per giudizio 12 novembre 1998 l'autorità giudiziaria

cantonale accolse parzialmente il gravame, obbligando

l'INSAI a versare all'insorgente una rendita calcolata su

un'invalidità del 37%.

C.- L'INSAI interpone a questa Corte un ricorso di diritto

amministrativo con cui chiede di annullare il giudizio

querelato e di stabilire il tasso d'invalidità al 25%,

conformemente alla decisione su opposizione litigiosa.

L'assicurato, sempre tramite l'OCST, postula la reiezione

del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale delle

assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.

D i r i t t o :

1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale

delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente

ricordato le norme di diritto concernenti il tema

oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione

della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente.

L'autorità giudiziaria cantonale ha in particolare

esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado

d'invalidità venga determinato paragonando il reddito

del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali

provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del

lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse

diventato invalido. Il giudice di prime cure ha poi rilevato,

pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso)

è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati

dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando,

da un lato, come il compito del medico consista

nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare

in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace

al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica

costituisca un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato. A questa esposizione non può che essere

fatto riferimento e prestata adesione.

2.- a) Nell'evenienza concreta dalla dettagliata documentazione

medica all'inserto risulta che l'assicurato, a

seguito dei postumi degli infortuni subiti, non può proseguire

la sua attività professionale di muratore. Emerge però

anche, in modo convincente, che egli, malgrado il danno

fisico patito, è da ritenere totalmente capace di eseguire

lavori leggeri confacenti. Queste valutazioni non sono contestate

dalle parti in causa, né questa Corte vede valido

motivo per scostarsene.

b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche

dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente

attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un

paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2

LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare,

il reddito ipotetico d'invalido, il giudice di prime cure,

in modifica di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo

impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza

sviluppata in tema di determinazione del salario di

riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua,

ha ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva

negli anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua

media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai

o impiegati non qualificati con problemi di salute in

attività leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari

medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi

giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di

una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni

pubblicata in DTF 126 V 75 segg.

c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza

stabilito che ai fini della determinazione del reddito

da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale

e salariale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e

ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato

e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni

economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche

salariali. La questione di sapere se e in quale misura

al caso i salari fondati su dati statistici debbano

essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali

e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile

al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità

e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),

criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come

una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili

di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale

federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella

medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può

senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto

reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro

equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività

confacenti allo stato di salute è valutato senza

particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso

concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente

le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza

precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in

re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30

giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio querelato non

può quindi essere tutelato.

e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,

l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti

presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando

come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe

in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto

riguardo alle sue capacità professionali, i dipendenti di

tali ditte percepissero, nel 1997, un reddito annuo medio

pari a fr. 40'660.-. Orbene, il Tribunale federale delle

assicurazioni non ha motivo di non aderire alla valutazione

del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI, sebbene

la stessa, considerando le occupazioni meglio retribuite

indicate a titolo completivo dagli organi dell'assicurazione

con la risposta di causa in sede cantonale, possa

se del caso sembrare favorevole all'intimato. L'importo

stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici

sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale

- dati secondo i quali la retribuzione annua media

dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazioni semplici

e ripetitive nel settore privato ammontava, nel medesimo

anno, a fr. 54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x

100,5%) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza

in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche

circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare

una riduzione del salario statistico fino, realizzate

tutte le premesse, al limite massimo del 25%. Le critiche

sollevate a questo riguardo dall'assicurato non permettono

di pervenire a diverso risultato.

3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità (fr. 55'942.- annui) non

è oggetto di litigio, la decisione amministrativa impugnata

che riconosce all'opponente il diritto a una rendita sulla

base di un'invalidità del 25% merita di essere ristabilita.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni

p r o n u n c i a :

I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il

giudizio querelato 12 novembre 1998 essendo annullato.

II. Non si percepiscono spese giudiziarie.

III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale

cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio

federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 28 giugno 2001

In nome del

Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IVa Camera:

Il Cancelliere: