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K 164/04

Bundesgericht · 2005-02-25 · Italiano CH
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Assicurazione contro le malattie | Assicurazione contro le malattie

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile.

E. 2 Non si percepiscono spese giudiziarie.

E. 3 La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica. Lucerna, 25 febbraio 2005 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:

Dispositiv
  1. Il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile.
  2. Non si percepiscono spese giudiziarie.
  3. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica. Lucerna, 25 febbraio 2005
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Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 25.02.2005 K 164/04 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 25.02.2005 K 164/04 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 25.02.2005 K 164/04

Assicurazione contro le malattie | Assicurazione contro le malattie

Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale federale Causa {T 0} K 164/04 Sentenza del 25 febbraio 2005 IIa Camera Composizione Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Schäuble, cancelliere Parti J.________, ricorrente, contro Cassa malati Visana, Weltpoststrasse 19, 3015 Berna, opponente Istanza precedente Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano (Giudizio del 20 ottobre 2004) Visto il ricorso di diritto amministrativo presentato il 22 novembre 2004 da J.________ contro il giudizio emesso il 20 ottobre 2004 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino che ha respinto il gravame dell'interessato avverso un provvedimento su opposizione 14 maggio 2004 della Visana Assicurazioni SA in materia di assicurazione malattie, osservato come giusta i combinati disposti di cui agli art. 135 e 37 cpv. 3 OG, la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni sia redatta in una lingua ufficiale, di regola in quella della decisione impugnata, che in concreto era la lingua italiana, posto come si giustifichi di conseguenza di redigere anche questo giudizio in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto del ricorrente, ritenuto che con ordinanza del 3 dicembre 2004, intimata il 7 dicembre seguente, il Presidente del Tribunale federale delle assicurazioni ha assegnato al ricorrente un termine di 14 giorni dalla notificazione del provvedimento per prestare un anticipo di fr. 500.- quale garanzia delle spese presunte, con l'avvertenza che, in caso di omissione, il ricorso di diritto amministrativo sarebbe dichiarato inammissibile, costatato come nel termine stabilito, scaduto - tenuto conto delle ferie giudiziarie durante le feste natalizie - il 5 gennaio 2005, l'insorgente non abbia versato l'importo richiesto, richiamato l'art. 150 cpv. 4 OG, sempre in relazione con l'art. 135 OG, e dando attuazione alla comminatoria contenuta nell'ordinanza 3 dicembre 2004, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 1. Il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile. 2. Non si percepiscono spese giudiziarie. 3. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica. Lucerna, 25 febbraio 2005 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: