Assicurazione per l'invalidità
Sachverhalt
Per decisione 3 gennaio 1994 la cittadina spagnola
C.________, nata nel 1945, venne posta al beneficio di una
rendita intera dell'assicurazione per l'invalidità svizzera
a decorrere dal 1° settembre 1993, in base ad un'incapacità
di guadagno valutata dalla Commissione dell'assicurazione
per l'invalidità del Canton Argovia al 100%. L'assicurata,
che lavorava come operaia alle dipendenze della ditta
L.________ AG, soffriva a quell'epoca di patologie diverse,
in particolare di disturbi ginecologici, cardiaci e
cervicali.
Nell'ambito di una successiva procedura di revisione,
il 14 settembre 1994 la Cassa cantonale argoviese di com-
pensazione confermò il diritto dell'assicurata alla rendita
intera.
Divenuto competente in ragione del definitivo rimpa-
trio dell'assicurata l'Ufficio AI per gli assicurati resi-
denti all'estero diede avvio, nel settembre 1997, ad una
nuova procedura di revisione, chiedendo all'INSS spagnolo
di mettergli a disposizione la necessaria documentazione
medica. Dopo aver sottoposto la documentazione pervenutagli
al proprio medico, il quale ebbe pure l'opportunità di
esprimersi sugli ulteriori atti sanitari prodotti dall'as-
sicurata in sede di opposizione al progetto di decisione,
il citato Ufficio, con provvedimento 11 settembre 1998, so-
stituì la rendita intera d'invalidità con una mezza rendi-
ta, a far tempo dal 1° novembre successivo.
B.- Adita, tramite l'avv. G.________, dall'assicurata,
la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per
le persone residenti all'estero, con giudizio 23 agosto
1999, tutelò la decisione amministrativa.
C.- Sempre assistita dall'avv. G.________, C.________
interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte.
Chiede il ripristino della rendita intera.
L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero
propone la disattenzione del gravame con riferimento al pa-
rere del suo servizio medico. L'Ufficio federale delle as-
sicurazioni sociali, di contro, rinuncia a determinarsi.
D i r i t t o :
1.- Nei considerandi del querelato giudizio la Commis-
sione di ricorso ha già correttamente ricordato le norme di
diritto disciplinanti la revisione di una rendita dell'as-
sicurazione per l'invalidità svizzera, illustrando in par-
ticolare quali presupposti devono essere adempiuti perché
una rendita intera possa essere sostituita con una mezza
rendita. A detta esposizione può essere fatto riferimento.
a) È utile comunque ribadire che giusta l'
art. 41 LAI
se il grado di invalidità del beneficiario di una rendita
subisce una modificazione che incide in modo rilevante sul
diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa. Co-
stituisce motivo di revisione ogni modificazione rilevante
nelle circostanze di fatto suscettibili di influire sul
grado di invalidità. Al fine di accertare l'esistenza di
una simile modificazione si deve confrontare la situazione
di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazio-
ne della rendita con quella vigente all'epoca del provvedi-
mento litigioso (
DTF 109 V 265
consid. 4a, 106 V 87 consid.
1a, 105 V 30; vedi pure
DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 con-
sid. 1b).
Secondo la giurisprudenza, si può procedere alla revi-
sione della rendita non soltanto nel caso di una modifica-
zione sensibile dello stato di salute, bensì anche qualora
le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur
essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una mo-
dificazione notevole (
DTF 113 V 275
consid. 1a e sentenze
ivi citate; vedi pure
DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 con-
sid. 1b).
b) Va altresì ricordato che giusta l'
art. 4 cpv. 1
LAI, l'invalidità è l'incapacità di guadagno, presunta per-
manente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio, e che secondo l'
art. 28 cpv. 1 LAI
l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è invalido
almeno al 66 2/3% e a una mezza rendita se è invalido alme-
no al 50%.
c) Vuole infine essere rilevato che, per costante giu-
risprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali esamina
la decisione amministrativa deferitagli sulla base della
situazione di fatto e di diritto esistente al momento in
cui essa venne emanata, quando si ritenga che fatti verifi-
catisi ulteriormente possono imporsi quali elementi d'ac-
certamento retrospettivo della situazione anteriore alla
decisione stessa (
DTF 121 V 366
consid. 1b, 116 V 248 con-
sid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
2.- a) A mente dei primi giudici, le condizioni di sa-
lute dell'assicurata al momento decisivo del provvedimento
amministrativo litigioso, vale a dire l'11 settembre 1998,
erano notevolmente migliorate rispetto all'epoca in cui in-
vece le era stata assegnata la rendita intera con effetto
dal 1° settembre 1993.
Questa valutazione trova riscontro negli atti, segna-
tamente nell'apprezzamento dei medici dell'INSS di
L.________, che ritengono un tasso d'invalidità del 50%
nell'ultima attività esercitata, astenendosi nondimeno dal
pronunciarsi sul grado di capacità lavorativa in
occupazioni maggiormente adeguate per carenza di conoscenza
delle attitudini dell'assicurata.
I consulenti medici interpellati dall'Ufficio AI per
gli assicurati residenti all'estero hanno sostanzialmente
confermato, con dovizia di argomenti, peraltro correttamen-
te riassunti nel giudizio di primo grado, l'apprezzamento
dei medici dell'INSS, spiegando altresì in maniera convin-
cente le ragioni per le quali non si poteva accedere alle
valutazioni medico-teoriche espresse dai dottori B.________
e M.________.
Il Tribunale federale delle assicurazioni non può
quindi che aderire alle conclusioni del giudizio di prima
istanza. La ricorrente, infatti, è senz'altro in grado di
svolgere, malgrado le affezioni di cui è tuttora portatri-
ce, un'attività a tempo parziale in un settore adeguato al-
le sue attitudini fisiche ed intellettuali in misura tale
da attingere complessivamente una capacità lavorativa del
50%, senza che sia necessaria una riqualificazione profes-
sionale.
In simili condizioni si deve convenire che la sua ca-
pacità di guadagno supera certamente almeno la soglia di un
terzo rispetto al reddito conseguito prima dell'invalidità,
quando lavorava come operaia per la ditta L.________ AG, ed
è quindi tale da escludere la continuazione dell'erogazione
di una rendita intera e da indurre alla sua sostituzione
con una mezza rendita.
b) Nemmeno in questa sede la ricorrente è in grado di
provare in modo convincente che la valutazione espressa dai
consulenti medici dell'Ufficio AI, sulla scorta dei reperti
obiettivi costatati dai medici spagnoli, sia errata. Il
certificato medico del Sargas si limita a mettere in
evidenza che l'assicurata necessita di costanti controlli
cardiologici ed ematologici a causa di una terapia anticoa-
gulante, cui deve sottoporsi a seguito dell'intervento chi-
rurgico di sostituzione della valvola bicuspide dell'aorta
eseguito nel 1993. Tale terapia, in atto sin dall'epoca
dell'intervento chirurgico, non limita tuttavia la ricor-
rente nella sua capacità lavorativa e non è incompatibile,
come mette in risalto il servizio medico dell'amministra-
zione, con l'esercizio a tempo parziale di un'attività che
implichi sforzi leggeri o di media intensità, da svolgere
preferibilmente in posizione seduta o alternata con la sta-
zione eretta.
c) Va infine rammentato pure che l'assenza di un'occu-
pazione lucrativa per ragioni estranee ad un danno alla sa-
lute non giustifica il riconoscimento di una rendita. Se un
assicurato non reperisce un lavoro adeguato a dipendenza
dell'età o di una formazione insufficiente, l'assicurazione
per l'invalidità non è tenuta a risponderne; l'"incapacità
di lavoro" che ne risulta non è dovuta a una causa per la
quale la legge le impone di prestare (
DTF 107 V 21
consid.
2c; RCC 1991 pag. 333 consid. 3c, 1989 pag. 325 consid 2b).
Nell'ordinamento giuridico svizzero la mancanza di lavoro a
seguito della disoccupazione endemica che può colpire de-
terminate regioni, quindi dovuta a veri e propri squilibri
del mercato del lavoro, viene assunta nei limiti della leg-
ge dall'assicurazione contro la disoccupazione.
d) Il presente giudizio tiene conto, come già rilevato
al consid. 1c, della situazione di fatto esistente al mo-
mento in cui è stata pronunciata la decisione impugnata,
vale a dire l'11 settembre 1998. Alla ricorrente resta
quindi riservata la facoltà di farsi promotrice di una do-
manda di revisione in caso di aggravamento comprovato.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Nei considerandi del querelato giudizio la Commis- sione di ricorso ha già correttamente ricordato le norme di diritto disciplinanti la revisione di una rendita dell'as- sicurazione per l'invalidità svizzera, illustrando in par- ticolare quali presupposti devono essere adempiuti perché una rendita intera possa essere sostituita con una mezza rendita. A detta esposizione può essere fatto riferimento.
a) È utile comunque ribadire che giusta l'art. 41 LAI se il grado di invalidità del beneficiario di una rendita subisce una modificazione che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa. Co- stituisce motivo di revisione ogni modificazione rilevante nelle circostanze di fatto suscettibili di influire sul grado di invalidità. Al fine di accertare l'esistenza di una simile modificazione si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazio- ne della rendita con quella vigente all'epoca del provvedi- mento litigioso (DTF 109 V 265 consid. 4a, 106 V 87 consid. 1a, 105 V 30; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 con- sid. 1b). Secondo la giurisprudenza, si può procedere alla revi- sione della rendita non soltanto nel caso di una modifica- zione sensibile dello stato di salute, bensì anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una mo- dificazione notevole (DTF 113 V 275 consid. 1a e sentenze ivi citate; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 con- sid. 1b).
b) Va altresì ricordato che giusta l'art. 4 cpv. 1 LAI, l'invalidità è l'incapacità di guadagno, presunta per- manente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e che secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è invalido almeno al 66 2/3% e a una mezza rendita se è invalido alme- no al 50%.
c) Vuole infine essere rilevato che, per costante giu- risprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione amministrativa deferitagli sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa venne emanata, quando si ritenga che fatti verifi- catisi ulteriormente possono imporsi quali elementi d'ac- certamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 con- sid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
E. 2 a) A mente dei primi giudici, le condizioni di sa-
lute dell'assicurata al momento decisivo del provvedimento
amministrativo litigioso, vale a dire l'11 settembre 1998,
erano notevolmente migliorate rispetto all'epoca in cui in-
vece le era stata assegnata la rendita intera con effetto
dal 1° settembre 1993.
Questa valutazione trova riscontro negli atti, segna-
tamente nell'apprezzamento dei medici dell'INSS di
L.________, che ritengono un tasso d'invalidità del 50%
nell'ultima attività esercitata, astenendosi nondimeno dal
pronunciarsi sul grado di capacità lavorativa in
occupazioni maggiormente adeguate per carenza di conoscenza
delle attitudini dell'assicurata.
I consulenti medici interpellati dall'Ufficio AI per
gli assicurati residenti all'estero hanno sostanzialmente
confermato, con dovizia di argomenti, peraltro correttamen-
te riassunti nel giudizio di primo grado, l'apprezzamento
dei medici dell'INSS, spiegando altresì in maniera convin-
cente le ragioni per le quali non si poteva accedere alle
valutazioni medico-teoriche espresse dai dottori B.________
e M.________.
Il Tribunale federale delle assicurazioni non può
quindi che aderire alle conclusioni del giudizio di prima
istanza. La ricorrente, infatti, è senz'altro in grado di
svolgere, malgrado le affezioni di cui è tuttora portatri-
ce, un'attività a tempo parziale in un settore adeguato al-
le sue attitudini fisiche ed intellettuali in misura tale
da attingere complessivamente una capacità lavorativa del
50%, senza che sia necessaria una riqualificazione profes-
sionale.
In simili condizioni si deve convenire che la sua ca-
pacità di guadagno supera certamente almeno la soglia di un
terzo rispetto al reddito conseguito prima dell'invalidità,
quando lavorava come operaia per la ditta L.________ AG, ed
è quindi tale da escludere la continuazione dell'erogazione
di una rendita intera e da indurre alla sua sostituzione
con una mezza rendita.
b) Nemmeno in questa sede la ricorrente è in grado di
provare in modo convincente che la valutazione espressa dai
consulenti medici dell'Ufficio AI, sulla scorta dei reperti
obiettivi costatati dai medici spagnoli, sia errata. Il
certificato medico del Sargas si limita a mettere in
evidenza che l'assicurata necessita di costanti controlli
cardiologici ed ematologici a causa di una terapia anticoa-
gulante, cui deve sottoporsi a seguito dell'intervento chi-
rurgico di sostituzione della valvola bicuspide dell'aorta
eseguito nel 1993. Tale terapia, in atto sin dall'epoca
dell'intervento chirurgico, non limita tuttavia la ricor-
rente nella sua capacità lavorativa e non è incompatibile,
come mette in risalto il servizio medico dell'amministra-
zione, con l'esercizio a tempo parziale di un'attività che
implichi sforzi leggeri o di media intensità, da svolgere
preferibilmente in posizione seduta o alternata con la sta-
zione eretta.
c) Va infine rammentato pure che l'assenza di un'occu-
pazione lucrativa per ragioni estranee ad un danno alla sa-
lute non giustifica il riconoscimento di una rendita. Se un
assicurato non reperisce un lavoro adeguato a dipendenza
dell'età o di una formazione insufficiente, l'assicurazione
per l'invalidità non è tenuta a risponderne; l'"incapacità
di lavoro" che ne risulta non è dovuta a una causa per la
quale la legge le impone di prestare (
DTF 107 V 21
consid.
2c; RCC 1991 pag. 333 consid. 3c, 1989 pag. 325 consid 2b).
Nell'ordinamento giuridico svizzero la mancanza di lavoro a
seguito della disoccupazione endemica che può colpire de-
terminate regioni, quindi dovuta a veri e propri squilibri
del mercato del lavoro, viene assunta nei limiti della leg-
ge dall'assicurazione contro la disoccupazione.
d) Il presente giudizio tiene conto, come già rilevato
al consid. 1c, della situazione di fatto esistente al mo-
mento in cui è stata pronunciata la decisione impugnata,
vale a dire l'11 settembre 1998. Alla ricorrente resta
quindi riservata la facoltà di farsi promotrice di una do-
manda di revisione in caso di aggravamento comprovato.
Dispositiv
- delle assicu- razioni p r o n u n c i a : I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. II.Non si percepiscono spese giudiziarie. III.La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio fe- derale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 20 marzo 2000 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera: Il Cancelliere:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 20.03.2000 I 587/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 20.03.2000 I 587/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 20.03.2000 I 587/99
Assicurazione per l'invalidità
[AZA] I 587/99 Ws IVa Camera composta dei giudici federali Borella, Meyer, Soldini, supplente; Schäuble, cancelliere Sentenza del 20 marzo 2000 nella causa C.________, Spagna, ricorrente, rappresentata dall'avv. G.________, Spagna, contro Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente, e Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna F a t t i : A.- Per decisione 3 gennaio 1994 la cittadina spagnola C.________, nata nel 1945, venne posta al beneficio di una rendita intera dell'assicurazione per l'invalidità svizzera a decorrere dal 1° settembre 1993, in base ad un'incapacità di guadagno valutata dalla Commissione dell'assicurazione per l'invalidità del Canton Argovia al 100%. L'assicurata, che lavorava come operaia alle dipendenze della ditta L.________ AG, soffriva a quell'epoca di patologie diverse, in particolare di disturbi ginecologici, cardiaci e cervicali. Nell'ambito di una successiva procedura di revisione, il 14 settembre 1994 la Cassa cantonale argoviese di com- pensazione confermò il diritto dell'assicurata alla rendita intera. Divenuto competente in ragione del definitivo rimpa- trio dell'assicurata l'Ufficio AI per gli assicurati resi- denti all'estero diede avvio, nel settembre 1997, ad una nuova procedura di revisione, chiedendo all'INSS spagnolo di mettergli a disposizione la necessaria documentazione medica. Dopo aver sottoposto la documentazione pervenutagli al proprio medico, il quale ebbe pure l'opportunità di esprimersi sugli ulteriori atti sanitari prodotti dall'as- sicurata in sede di opposizione al progetto di decisione, il citato Ufficio, con provvedimento 11 settembre 1998, so- stituì la rendita intera d'invalidità con una mezza rendi- ta, a far tempo dal 1° novembre successivo. B.- Adita, tramite l'avv. G.________, dall'assicurata, la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, con giudizio 23 agosto 1999, tutelò la decisione amministrativa. C.- Sempre assistita dall'avv. G.________, C.________ interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte. Chiede il ripristino della rendita intera. L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero propone la disattenzione del gravame con riferimento al pa- rere del suo servizio medico. L'Ufficio federale delle as- sicurazioni sociali, di contro, rinuncia a determinarsi. D i r i t t o : 1.- Nei considerandi del querelato giudizio la Commis- sione di ricorso ha già correttamente ricordato le norme di diritto disciplinanti la revisione di una rendita dell'as- sicurazione per l'invalidità svizzera, illustrando in par- ticolare quali presupposti devono essere adempiuti perché una rendita intera possa essere sostituita con una mezza rendita. A detta esposizione può essere fatto riferimento.
a) È utile comunque ribadire che giusta l'art. 41 LAI se il grado di invalidità del beneficiario di una rendita subisce una modificazione che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa. Co- stituisce motivo di revisione ogni modificazione rilevante nelle circostanze di fatto suscettibili di influire sul grado di invalidità. Al fine di accertare l'esistenza di una simile modificazione si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazio- ne della rendita con quella vigente all'epoca del provvedi- mento litigioso (DTF 109 V 265 consid. 4a, 106 V 87 consid. 1a, 105 V 30; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 con- sid. 1b). Secondo la giurisprudenza, si può procedere alla revi- sione della rendita non soltanto nel caso di una modifica- zione sensibile dello stato di salute, bensì anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una mo- dificazione notevole (DTF 113 V 275 consid. 1a e sentenze ivi citate; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 con- sid. 1b).
b) Va altresì ricordato che giusta l'art. 4 cpv. 1 LAI, l'invalidità è l'incapacità di guadagno, presunta per- manente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e che secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è invalido almeno al 66 2/3% e a una mezza rendita se è invalido alme- no al 50%.
c) Vuole infine essere rilevato che, per costante giu- risprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione amministrativa deferitagli sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa venne emanata, quando si ritenga che fatti verifi- catisi ulteriormente possono imporsi quali elementi d'ac- certamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 con- sid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102). 2.- a) A mente dei primi giudici, le condizioni di sa- lute dell'assicurata al momento decisivo del provvedimento amministrativo litigioso, vale a dire l'11 settembre 1998, erano notevolmente migliorate rispetto all'epoca in cui in- vece le era stata assegnata la rendita intera con effetto dal 1° settembre 1993. Questa valutazione trova riscontro negli atti, segna- tamente nell'apprezzamento dei medici dell'INSS di L.________, che ritengono un tasso d'invalidità del 50% nell'ultima attività esercitata, astenendosi nondimeno dal pronunciarsi sul grado di capacità lavorativa in occupazioni maggiormente adeguate per carenza di conoscenza delle attitudini dell'assicurata. I consulenti medici interpellati dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero hanno sostanzialmente confermato, con dovizia di argomenti, peraltro correttamen- te riassunti nel giudizio di primo grado, l'apprezzamento dei medici dell'INSS, spiegando altresì in maniera convin- cente le ragioni per le quali non si poteva accedere alle valutazioni medico-teoriche espresse dai dottori B.________ e M.________. Il Tribunale federale delle assicurazioni non può quindi che aderire alle conclusioni del giudizio di prima istanza. La ricorrente, infatti, è senz'altro in grado di svolgere, malgrado le affezioni di cui è tuttora portatri- ce, un'attività a tempo parziale in un settore adeguato al- le sue attitudini fisiche ed intellettuali in misura tale da attingere complessivamente una capacità lavorativa del 50%, senza che sia necessaria una riqualificazione profes- sionale. In simili condizioni si deve convenire che la sua ca- pacità di guadagno supera certamente almeno la soglia di un terzo rispetto al reddito conseguito prima dell'invalidità, quando lavorava come operaia per la ditta L.________ AG, ed è quindi tale da escludere la continuazione dell'erogazione di una rendita intera e da indurre alla sua sostituzione con una mezza rendita.
b) Nemmeno in questa sede la ricorrente è in grado di provare in modo convincente che la valutazione espressa dai consulenti medici dell'Ufficio AI, sulla scorta dei reperti obiettivi costatati dai medici spagnoli, sia errata. Il certificato medico del Sargas si limita a mettere in evidenza che l'assicurata necessita di costanti controlli cardiologici ed ematologici a causa di una terapia anticoa- gulante, cui deve sottoporsi a seguito dell'intervento chi- rurgico di sostituzione della valvola bicuspide dell'aorta eseguito nel 1993. Tale terapia, in atto sin dall'epoca dell'intervento chirurgico, non limita tuttavia la ricor- rente nella sua capacità lavorativa e non è incompatibile, come mette in risalto il servizio medico dell'amministra- zione, con l'esercizio a tempo parziale di un'attività che implichi sforzi leggeri o di media intensità, da svolgere preferibilmente in posizione seduta o alternata con la sta- zione eretta.
c) Va infine rammentato pure che l'assenza di un'occu- pazione lucrativa per ragioni estranee ad un danno alla sa- lute non giustifica il riconoscimento di una rendita. Se un assicurato non reperisce un lavoro adeguato a dipendenza dell'età o di una formazione insufficiente, l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a risponderne; l'"incapacità di lavoro" che ne risulta non è dovuta a una causa per la quale la legge le impone di prestare (DTF 107 V 21 consid. 2c; RCC 1991 pag. 333 consid. 3c, 1989 pag. 325 consid 2b). Nell'ordinamento giuridico svizzero la mancanza di lavoro a seguito della disoccupazione endemica che può colpire de- terminate regioni, quindi dovuta a veri e propri squilibri del mercato del lavoro, viene assunta nei limiti della leg- ge dall'assicurazione contro la disoccupazione.
d) Il presente giudizio tiene conto, come già rilevato al consid. 1c, della situazione di fatto esistente al mo- mento in cui è stata pronunciata la decisione impugnata, vale a dire l'11 settembre 1998. Alla ricorrente resta quindi riservata la facoltà di farsi promotrice di una do- manda di revisione in caso di aggravamento comprovato. Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu- razioni p r o n u n c i a : I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. II.Non si percepiscono spese giudiziarie. III.La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio fe- derale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 20 marzo 2000 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera: Il Cancelliere: