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I_448/2000

il pagamento di prestazioni assicurative in mano di terzi - in concreto il versamento della rendita completiva per la moglie direttamente a quest'ultima - non verte sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative (DTF 118 V 90 consid. 1a con riferimenti

Bundesgericht · 2000-11-29 · Italiano CH
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Sachverhalt

A.- Mediante decisione 1° gennaio 1989 la Cassa federale di compensazione ha riconosciuto a M.________, nato nel 1946, una rendita intera d'invalidità a decorrere dal 1° settembre 1987, oltre a completive per moglie e figlio.

Su richiesta della consorte dell'assicurato M.________ M.________, con provvedimento 13 aprile 1999 la Cassa, constatato come i coniugi M.________ fossero separati giudizialmente dal 1994, ha statuito il versamento della rendita completiva direttamente nelle mani della moglie, con effetto a decorrere dal mese di maggio 1999.

B.- Avverso a quest'ultimo atto amministrativo M.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, statuendo per giudice unico con pronunzia 6 giugno 2000, ne ha disatteso l'impugnativa.

C.- L'interessato interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo, con il quale, esposte le sue disagevoli condizioni finanziarie, chiede in sostanza l'annullamento della pronunzia cantonale e della decisione da essa protetta.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La lite avente per oggetto il pagamento di prestazioni assicurative in mano di terzi - in concreto il versamento della rendita completiva per la moglie direttamente a quest'ultima - non verte sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative (DTF 118 V 90 consid. 1a con riferimenti; cfr. DTF 121 V 18 consid. 2).

Il Tribunale federale delle assicurazioni deve pertanto limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto disattendendo norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).

E. 2 Nella querelata pronunzia, cui può essere integralmente rinviato, il giudice cantonale, ricordato il disciplinamento legale e regolamentare richiamabile in concreto, ha già correttamente indicato i motivi per cui la decisione resa dalla Cassa il 13 aprile 1999 sia incensurabile.

In particolare, in applicazione dell'art. 34 cpv. 4 LAI, la rendita completiva va versata, su richiesta, all'altro coniuge, se il coniuge legittimato alla rendita non provvede al sostentamento della sua famiglia o se i coniugi vivono separati. Inoltre, per l'art. 30bis OAI, due coniugi sono considerati separati ai sensi dell'art. 34 LAI se, fra l'altro, abbiano cessato di vivere in comunione domestica in seguito a decisione giudiziaria. Nella fattispecie, in data 15 luglio 1994 il giudice civile competente ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato di M.________ M.________ e M.________. Il requisito stabilito dagli art. 34 cpv. 4 LAI in relazione con l'art. 30bis OAI essendo pertanto adempiuto, a ragione la Cassa ha quindi accolto la domanda della moglie dell'assicurato e statuito il versamento della rendita completiva direttamente nelle sue mani.

E. 3 Da queste conclusioni, il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di dipartirsi, le allegazioni ricorsuali di M.________, e in particolare le addotte difficoltà finanziarie in cui egli verserebbe, non essendo in questo contesto giuridicamente di rilievo e non essendo di conseguenza suscettibili di modificare l'esito della lite.

Per quanto precede, il gravame si rileva manifestamente infondato e deve essere respinto, mentre che la pronunzia e la decisione litigiose meritano di essere integralmente confermate.

Dispositiv
  1. delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata dell' art. 36a OG in relazione con l' art. 135 OG , pronuncia : I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. II.Non si percepiscono spese giudiziarie. III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 29 novembre 2000 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera: p. La Cancelliera:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[AZA 0]

I 448/00 Ws

IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Rüedi, Leuzinger;

Cassina, cancelliera

Sentenza del 29 novembre 2000

nella causa

M.________, ricorrente,

contro

Cassa federale di compensazione, Holzikofenweg 36, Berna, opponente,

e

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

Fatti :

A.- Mediante decisione 1° gennaio 1989 la Cassa federale di compensazione ha riconosciuto a M.________, nato nel 1946, una rendita intera d'invalidità a decorrere dal 1° settembre 1987, oltre a completive per moglie e figlio.

Su richiesta della consorte dell'assicurato M.________ M.________, con provvedimento 13 aprile 1999 la Cassa, constatato come i coniugi M.________ fossero separati giudizialmente dal 1994, ha statuito il versamento della rendita completiva direttamente nelle mani della moglie, con effetto a decorrere dal mese di maggio 1999.

B.- Avverso a quest'ultimo atto amministrativo M.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, statuendo per giudice unico con pronunzia 6 giugno 2000, ne ha disatteso l'impugnativa.

C.- L'interessato interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo, con il quale, esposte le sue disagevoli condizioni finanziarie, chiede in sostanza l'annullamento della pronunzia cantonale e della decisione da essa protetta.

Diritto :

1.- La lite avente per oggetto il pagamento di prestazioni assicurative in mano di terzi - in concreto il versamento della rendita completiva per la moglie direttamente a quest'ultima - non verte sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative (DTF 118 V 90 consid. 1a con riferimenti; cfr. DTF 121 V 18 consid. 2).

Il Tribunale federale delle assicurazioni deve pertanto limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto disattendendo norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).

2.- Nella querelata pronunzia, cui può essere integralmente rinviato, il giudice cantonale, ricordato il disciplinamento legale e regolamentare richiamabile in concreto, ha già correttamente indicato i motivi per cui la decisione resa dalla Cassa il 13 aprile 1999 sia incensurabile.

In particolare, in applicazione dell'art. 34 cpv. 4 LAI, la rendita completiva va versata, su richiesta, all'altro coniuge, se il coniuge legittimato alla rendita non provvede al sostentamento della sua famiglia o se i coniugi vivono separati. Inoltre, per l'art. 30bis OAI, due coniugi sono considerati separati ai sensi dell'art. 34 LAI se, fra l'altro, abbiano cessato di vivere in comunione domestica in seguito a decisione giudiziaria. Nella fattispecie, in data 15 luglio 1994 il giudice civile competente ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato di M.________ M.________ e M.________. Il requisito stabilito dagli art. 34 cpv. 4 LAI in relazione con l'art. 30bis OAI essendo pertanto adempiuto, a ragione la Cassa ha quindi accolto la domanda della moglie dell'assicurato e statuito il versamento della rendita completiva direttamente nelle sue mani.

3.- Da queste conclusioni, il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di dipartirsi, le allegazioni ricorsuali di M.________, e in particolare le addotte difficoltà finanziarie in cui egli verserebbe, non essendo in questo contesto giuridicamente di rilievo e non essendo di conseguenza suscettibili di modificare l'esito della lite.

Per quanto precede, il gravame si rileva manifestamente infondato e deve essere respinto, mentre che la pronunzia e la decisione litigiose meritano di essere integralmente confermate.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 36a OG in relazione con l'art. 135 OG,

pronuncia :

I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

II.Non si percepiscono spese giudiziarie.

III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 29 novembre 2000

In nome del

Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IVa Camera:

p. La Cancelliera: