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I 389/00

Bundesgericht · 2000-12-28 · Italiano CH
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Assicurazione per l'invalidità

Dispositiv
  1. delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all' art. 36a OG in relazione con l' art. 135 OG , pronuncia : I.Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che, annullati il giudizio 25 maggio 2000 e la decisione impugnata 30 giugno 1999, la causa è rinviata all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero perché proceda ad un complemento d'istruttoria conformemente ai considerandi e renda un nuovo provvedimento. II.Non si percepiscono spese giudiziarie. III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 28 dicembre 2000 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera : p. La Cancelliera :
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Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 28.12.2000 I 389/00 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 28.12.2000 I 389/00 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 28.12.2000 I 389/00

Assicurazione per l'invalidità

[AZA 0] I 389/00 Ws IVa Camera composta dei giudici federali Borella, Rüedi, Soldini, supplente; Cassina, cancelliera Sentenza del 28 dicembre 2000 nella causa C.________, ricorrente, contro Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente, e Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna Visto in fatto e considerando in diritto che: C.________, cittadino italiano nato nel 1940, ha lavorato in Svizzera dal 1960 al 1964 versando i contributi AVS/AI di legge; in seguito ha lavorato in Italia, Germania, Lussemburgo e da ultimo in Francia; il 3 luglio 1998 ha presentato all'assicurazione svizzera una domanda di rendita d'invalidità; con decisione 30 giugno 1999 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI), esperite le indagini mediche e economiche del caso, ha posto C.________ al beneficio di una rendita intera d'invalidità di fr. 73.- mensili a decorrere dal 1° novembre 1998; l'interessato, assistito dal Patronato X.________, si è aggravato alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero, postulando sostanzialmente il riesame dell'importo della prestazione; l'adita autorità ricorsuale, mediante giudizio 25 maggio 2000, ne ha respinto l'impugnativa confermando il calcolo della rendita effettuato dall'UAI; i giudici commissionali hanno fra l'altro rilevato che i figli M.________ e A.________, essendo nati nel 1969 rispettivamente nel 1974 e, quindi, successivamente alla partenza dell'assicurato dalla Svizzera, non potevano dar diritto all'accredito per compiti educativi giusta gli art. 29quater e 29sexies LAVS; C.________ interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo con il quale contesta il giudizio commissionale; l'interessato, pur dando atto che i figli M.________ e A.________ sono nati dopo la sua partenza dalla Svizzera, rileva tuttavia di aver vissuto, negli anni trascorsi in Svizzera, con la prima moglie e di aver avuto da quest'ultima altri due figli, C.________ (nato a Z.________ il 5 febbraio 1961) e G.________ (nato il 5 settembre 1964 tre mesi dopo la partenza dalla Svizzera); l'UAI, preso atto dei nuovi elementi allegati nell'impugnativa, propone di ammetterla e di retrocedergli gli atti affinché possa riesaminare il caso ed eventualmente ricalcolare la rendita; l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha invece rinunciato a determinarsi; nei considerandi della querelata pronunzia i primi giudici hanno già chiaramente esposto la normativa legale applicabile alla presente fattispecie, per quanto segnatamente attiene al calcolo di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera; a tale esposizione può pertanto essere fatto riferimento e prestata adesione; con il suo gravame, C.________ ha tra l'altro evidenziato una nuova circostanza suscettibile di influenzare il calcolo della prestazione di cui egli è beneficiario, segnatamente l'esistenza di un primo matrimonio, dal quale sono nati due figli di cui uno ancora in Svizzera; in simili condizioni, questa Corte non può che aderire alla proposta formulata dall'amministrazione in via di risposta e, quindi, accogliere l'impugnativa e retrocederle la causa perché effettui una verifica del calcolo della prestazione alla luce di tali nuovi elementi; per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG in relazione con l'art. 135 OG, pronuncia : I.Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che, annullati il giudizio 25 maggio 2000 e la decisione impugnata 30 giugno 1999, la causa è rinviata all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero perché proceda ad un complemento d'istruttoria conformemente ai considerandi e renda un nuovo provvedimento. II.Non si percepiscono spese giudiziarie. III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 28 dicembre 2000 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera :

p. La Cancelliera :