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H 333/99

Bundesgericht · 2000-04-14 · Italiano CH
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 maggio 1999, per scadere venerdì 4 giugno 1999, e come l'opposizione, datata 5 giugno 1999, sia stata invece con- segnata alla posta il 7 giugno 1999, D.________ è insorto con ricorso di diritto am- ministrativo dinanzi al Tribunale federale delle assicura- zioni contro il giudizio di prime cure, chiedendone l'an- nullamento e il rinvio della causa all'autorità cantonale perché essa decida il merito, il ricorrente censura, in sostanza, la mancata notifi- ca nelle sue mani della decisione di risarcimento, impedita da un soggiorno all'estero per motivi di lavoro, e postula di far decorrere il termine d'opposizione dal 6 maggio 1999, data in cui, al suo rientro, sarebbe effettivamente venuto in possesso del provvedimento della Cassa, ai sensi dell'art. 81 cpv. 2 OAVS, il datore di lavo- ro, entro 30 giorni dalla notificazione, può fare opposi- zione, presso la cassa di compensazione, alla decisione di risarcimento dei danni, esso termine inizia a decorrere, conformemente al- l'art. 20 cpv. 1 PA, applicabile in virtù del rinvio conte- nuto all'art. 96 LAVS, il giorno dopo la notificazione, il giudizio contestato, che fa decorrere il termine d'opposizione dalla stessa data voluta dal ricorrente, si fonda su una corretta applicazione della norma predetta, l'interessato, reputando che il termine di 30 giorni iniziato il 6 maggio 1999 sia spirato in data posteriore a quella del 4 giugno 1999 stabilita dall'istanza cantonale, è incorso in un manifesto errore di computo, per quel che concerne la regolarità della notifica del provvedimento della Cassa, non è criticabile la Corte can- tonale nella misura in cui ha considerato che la moglie del ricorrente, anche se separata di fatto, fosse legittimata a prendere in consegna l'invio raccomandato al domicilio co- niugale sito a G.________, D.________ non dimostra, infatti, di aver impartito, nel periodo determinante, ordini contrari alla posta, egli aveva indicato, d'altronde, sia nella lettera di opposizione, sia a tergo della busta in cui l'atto è stato trasmesso, l'indirizzo di G.________ e non già quello attuale di C.________, in queste condizioni, il giudizio cantonale querelato non può che essere tutelato, conformemente all'art. 134 OG la procedura, non trat- tandosi di una causa in materia di prestazioni assicurati- ve, non è gratuita, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 36a cpv. 1 OG, p r o n u n c i a : I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. II.Le spese giudiziarie di un importo di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo. III.La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tri- bunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Uf- ficio federale delle assicurazioni sociali, nonché a P.________ e a H.________. Lucerna, 14 aprile 2000 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera: Il Cancelliere:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 14.04.2000 H 333/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 14.04.2000 H 333/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 14.04.2000 H 333/99

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

[AZA] H 333/99 Ge IVa Camera composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; Schäuble, cancelliere Sentenza del 14 aprile 2000 nella causa D.________, ricorrente, contro Cassa cantonale di compensazione, Via Canonico Ghirin- ghelli 15a, Bellinzona, opponente, e Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano Visto in fatto e considerando in diritto che: il 4 maggio 1999 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha reso a carico di P.________, di H.________ e di D.________, già amministratori della fallita ditta A.________ SA, tre distinte decisioni di risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 52 LAVS, per un importo di fr. 77'336.75, pari a contributi AVS/AI/IPG/AD e AF impagati nel 1997, ritenendoli solidalmente responsabili, con lettera del 5 giugno 1999, D.________ si è opposto alla decisione emessa nei suoi confronti, il 1° luglio 1999 la Cassa ha proposto azione innanzi al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, conte- stando in primo luogo la tempestività dell'opposizione inoltrata dall'interessato, per giudizio del 1° settembre 1999, la giudice delega- ta del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, ammessa l'eccezione di tardività sollevata dalla Cassa, ha dichiarato la petizione irricevibile, rendendo di conse- guenza definitiva la decisione di risarcimento del 4 maggio 1999, l'autorità giudiziaria cantonale ha rilevato come quest'ultimo provvedimento sia stato validamente notificato il 5 maggio 1999, come il termine utile di 30 giorni per presentare opposizione abbia iniziato a decorrere dal 6 maggio 1999, per scadere venerdì 4 giugno 1999, e come l'opposizione, datata 5 giugno 1999, sia stata invece con- segnata alla posta il 7 giugno 1999, D.________ è insorto con ricorso di diritto am- ministrativo dinanzi al Tribunale federale delle assicura- zioni contro il giudizio di prime cure, chiedendone l'an- nullamento e il rinvio della causa all'autorità cantonale perché essa decida il merito, il ricorrente censura, in sostanza, la mancata notifi- ca nelle sue mani della decisione di risarcimento, impedita da un soggiorno all'estero per motivi di lavoro, e postula di far decorrere il termine d'opposizione dal 6 maggio 1999, data in cui, al suo rientro, sarebbe effettivamente venuto in possesso del provvedimento della Cassa, ai sensi dell'art. 81 cpv. 2 OAVS, il datore di lavo- ro, entro 30 giorni dalla notificazione, può fare opposi- zione, presso la cassa di compensazione, alla decisione di risarcimento dei danni, esso termine inizia a decorrere, conformemente al- l'art. 20 cpv. 1 PA, applicabile in virtù del rinvio conte- nuto all'art. 96 LAVS, il giorno dopo la notificazione, il giudizio contestato, che fa decorrere il termine d'opposizione dalla stessa data voluta dal ricorrente, si fonda su una corretta applicazione della norma predetta, l'interessato, reputando che il termine di 30 giorni iniziato il 6 maggio 1999 sia spirato in data posteriore a quella del 4 giugno 1999 stabilita dall'istanza cantonale, è incorso in un manifesto errore di computo, per quel che concerne la regolarità della notifica del provvedimento della Cassa, non è criticabile la Corte can- tonale nella misura in cui ha considerato che la moglie del ricorrente, anche se separata di fatto, fosse legittimata a prendere in consegna l'invio raccomandato al domicilio co- niugale sito a G.________, D.________ non dimostra, infatti, di aver impartito, nel periodo determinante, ordini contrari alla posta, egli aveva indicato, d'altronde, sia nella lettera di opposizione, sia a tergo della busta in cui l'atto è stato trasmesso, l'indirizzo di G.________ e non già quello attuale di C.________, in queste condizioni, il giudizio cantonale querelato non può che essere tutelato, conformemente all'art. 134 OG la procedura, non trat- tandosi di una causa in materia di prestazioni assicurati- ve, non è gratuita, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 36a cpv. 1 OG, p r o n u n c i a : I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. II.Le spese giudiziarie di un importo di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo. III.La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tri- bunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Uf- ficio federale delle assicurazioni sociali, nonché a P.________ e a H.________. Lucerna, 14 aprile 2000 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera: Il Cancelliere: