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H 321/99

Bundesgericht · 2000-03-01 · Italiano CH
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

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Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 01.03.2000 H 321/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 01.03.2000 H 321/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 01.03.2000 H 321/99

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

[AZA] H 321/99 Ws IVa Camera composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; Schäuble, cancelliere Sentenza del 1° marzo 2000 nella causa A.________, Italia, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione, Avenue Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente, e Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna Visto che, con atto 22 ottobre 1999, A.________ ha dichiarato di ritirare il ricorso di diritto amministrativo da lei interposto il 24 settembre 1999 contro il giudizio di stralcio per intervenuto ritiro di gravame reso il 16 agosto 1999 dalla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, ricordato che di massima il ritiro del ricorso è irre- vocabile e pone immediatamente fine alla lite anche se fu fatto per errore (DTF 109 V 237 consid. 3), atteso come, in simili condizioni, non meritino ulte- riore attenzione i temi relativi alla validità della di- chiarazione di ritiro di gravame in prima istanza (l'insor- gente chiese, nella dichiarazione stessa, di poter avere il prospetto dettagliato del calcolo operato al fine della li- quidazione della rendita spettantele poiché non soddisfatta dell'importo messo in pagamento) e all'erronea indicazione delle parti nel giudizio di stralcio di prima istanza (l'interessata impugnò, in realtà, la decisione del 14 di- cembre 1998 della Cassa svizzera di compensazione e non già quella emanata lo stesso giorno dall'Ufficio AI per gli as- sicurati residenti all'estero nei confronti di suo marito, pure allegata al gravame di primo grado), il Tribunale federale delle assicurazioni d e c i d e : I.La causa è stralciata dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso di diritto amministrativo. II.Non si percepiscono spese giudiziarie. III.La presente decisione sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 1° marzo 2000 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera: Il Cancelliere: