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H 272/99

Bundesgericht · 2000-03-27 · Italiano CH
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Sachverhalt

La E._______, succ. D._______ SA di C._______ è

stata costituita il 30 aprile 1981. N._______ è stato

membro del consiglio d'amministrazione dalla costituzione

al 5 agosto 1983, quando è diventato presidente di detto

consiglio. Dal 5 agosto 1993 al 17 febbraio 1995 è stato

procuratore della società con firma individuale. G._______

è stato membro del consiglio d'amministrazione dal 15 marzo

1991 al 5 agosto 1993 e poi amministratore unico. C._______

dal 15 marzo 1991 è stato procuratore della società con

firma collettiva a due.

Con decreto pretorile 13 luglio 1995 è stato aperto il

fallimento della ditta. Il successivo 29 agosto venne de-

cretata la liquidazione fallimentare in via sommaria.

Mediante decisioni del 3 maggio 1996 la Cassa di com-

pensazione della Società svizzera degli impresari-costrut-

tori, constatato di aver subito un danno di fr. 172'075.50

a seguito del mancato pagamento dei contributi da parte

della fallita per il periodo da ottobre 1993 a dicembre

1994, ha iniziato la procedura di risarcimento nei confron-

ti di N._______, G._______ e C._______. L'importo stabilito

era da solvere con vincolo di solidarietà. Il 10 giugno

1996 la Cassa ha intimato anche all'avv. J._______, quale

presunto organo di fatto della fallita, una decisione di

risarcimento danni per conseguire il pagamento dei

contributi non pagati.

B.- Essendosi gli interessati opposti al versamento,

la Cassa il 10 giugno e 15 luglio 1996 ha presentato contro

di loro quattro distinte petizioni al Tribunale delle assi-

curazioni del Cantone Ticino, con le quali ha chiesto il

riconoscimento giudiziale della sua pretesa risarcitoria di

fr. 172'075.50.

Con giudizio 16 giugno 1999 il Tribunale cantonale,

congiunti i procedimenti, ha accolto le petizioni proposte

nei confronti di G._______, N._______ e C._______,

condannandoli al risarcimento del predetto importo con

vincolo solidale, mentre ha respinto l'azione introdotta

contro l'avv. J._______.

C.- G._______ e N._______ interpongono a questa Corte

un ricorso di diritto amministrativo con cui chiedono in

sostanza di riformare il giudizio querelato nel senso di

respingere le petizioni della Cassa nei loro confronti.

Postulano inoltre di porre le spese a carico dello Stato e

di condannare la Cassa a versare loro e all'avv. J._______

fr. 2'500.- ciascuno per ripetibili. Dei motivi si dirà,

per quanto occorra, nei considerandi.

Nella risposta al gravame la Cassa si riconferma nelle

proprie conclusioni di prima sede, mentre l'Ufficio fede-

rale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.

C._______ propone per parte sua di respingere l'impu-

gnativa.

D i r i t t o :

1.- a) Qualora la lite non verta sull'assegnazione o

il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale fede-

rale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il

giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale,

compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento,

oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente ine-

satto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di

procedura (

art. 132 OG

in relazione con gli

art. 104 lett.

a e b e 105 cpv. 2 OG

).

b) Oggetto della lite è il risarcimento danni per il

mancato pagamento di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF. Ora,

per quel che riguarda quest'ultimi, essi attengono alla le-

gislazione cantonale, per cui sfuggono al controllo giudi-

ziale del Tribunale federale delle assicurazioni, il quale

è legittimato a statuire unicamente circa gli oneri di di-

ritto federale (

DTF 124 V 146

consid. 1 e riferimenti).

Nella misura in cui riguarda simili contributi, il ricorso

di diritto amministrativo è quindi irricevibile.

2.- a) La giurisdizione cantonale ha già correttamente

ricordato, nei considerandi del querelato giudizio, che i

presupposti a fondamento dell'obbligo di risarcimento ai

sensi dell'

art. 52 LAVS

sono, oltre all'esistenza di un

danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia

di contributi paritetici da parte del datore di lavoro e

l'intenzionalità o la negligenza grave di quest'ultimo. In

sostanza, l'obbligo di conteggiare e versare i contributi

da parte del datore di lavoro - nella cui nozione sono com-

presi pure gli organi di una società anonima - è un compito

prescritto dal diritto pubblico. A questo riguardo il Tri-

bunale federale delle assicurazioni ha più volte rilevato

che il venir meno a detto compito costituisce una violazio-

ne di prescrizioni ai sensi dell'

art. 52 LAVS

e comporta il

risarcimento integrale del danno (

DTF 118 V 195

consid. 2a

e sentenze ivi citate). A questa esposizione può essere

fatto riferimento e prestata adesione.

b) Secondo la giurisprudenza, organi di una persona

giuridica sono in primo luogo le persone iscritte come tali

a registro di commercio, quali il consiglio d'amministra-

zione (rispettivamente l'amministratore unico) e gli organi

di controllo. A determinate condizioni possono assumere la

qualità di organo anche il direttore, il procuratore ex

art. 458 CO

o l'amministratore di fatto (

DTF 119 II 255

,

117 II 441 consid. 2b, 571 consid. 3 e riferimenti; Nuss-

baumer, Les caisses de compensation en tant que parties à

une procédure de réparation d'un dommage selon l'

art. 52

LAVS, in RCC 1991 pag. 402 seg.).

Decisivo per la qualifica di organo d'una società per

persone che non fanno parte del consiglio d'amministrazione

è la circostanza che esse esercitino effettivamente la fun-

zione medesima, prendendo decisioni che competono agli or-

gani o assumendo la gestione della ditta ed influenzandone

così in modo determinante la formazione della volontà (DTF

114 V 79 consid. 3; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweize-

risches Aktienrecht, Berna 1996, § 37 n. 17). Nell'ambito

di azioni di responsabilità sono infatti di rilievo le man-

sioni concretamente svolte da una persona in seno alla so-

cietà. Diversamente, la persona interessata dovrebbe essere

considerata responsabile anche per i danni di cui, per di-

fetto di competenza, non avrebbe potuto impedire il verifi-

carsi (

DTF 111 V 178

consid. 5a).

3.- a) G._______ contesta le conclusioni dei giudici

cantonali nella misura in cui lo hanno ritenuto re-

sponsabile del danno cagionato alla Cassa. Rileva di essere

venuto a conoscenza del mancato pagamento dei contributi

solo il 31 marzo 1994, in occasione di una diffida dell'op-

ponente riferita agli oneri sociali dovuti per il periodo

da agosto a dicembre 1993. Riferisce pure che - in via del

tutto casuale - nel novembre 1994 avrebbe scoperto, assieme

a N._______, nell'armadio di C._______, una serie di pre-

cetti esecutivi fatti intimare dalla Cassa, di cui era com-

pletamente all'oscuro. Il ricorrente è dell'avviso che

C._______ sia il solo responsabile del danno, perché dal

1987 si occupava del pagamento dei contributi e degli

aspetti amministrativo-contabili della società e perché

aveva sottaciuto la gravità della situazione finanziaria

della medesima. Sostiene d'essersi periodicamente informato

in merito al pagamento degli oneri sociali e d'essere

sempre stato rassicurato da C._______. Argomenta poi che -

non appena saputo del mancato versamento di detti oneri -

il procuratore venne esonerato dalle sue funzioni, mentre

lui e N._______ avrebbero versato alla Cassa l'importo di

fr. 80'000.-, ridotto l'effettivo dei dipendenti e

rinunciato al loro stipendio, denunciando pure, nel

dicembre 1994, al pretore la precaria situazione fi-

nanziaria della società. Il ricorrente conclude asserendo

che, pur essendo formalmente stato l'amministratore unico

della fallita, non disponeva di alcun potere decisionale e

la sua responsabilità era limitata alle sole questioni

tecniche.

b) Gli argomenti addotti dal ricorrente per il mancato

pagamento dei contributi non sono sufficienti quale motivo

di giustificazione e di discolpa nel senso della giurispru-

denza. È evidente che si tratta di circostanze non invoca-

bili quali esimenti, dal momento che, accettando a partire

dall'agosto 1993 il mandato di amministratore unico della

E._______, succ. D._______ SA, l'interessato si è assunto

anche gli oneri che tale carica comporta. Al riguardo, que-

sta Corte ha già avuto modo di affermare che l'organo di

una società anonima deve prestare particolare attenzione

alla scelta del personale al quale affida la gestione degli

affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle

istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorve-

glianza (cura in custodiendo). Segnatamente è suo preciso

dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente

versati (

DTF 108 V 202

consid. 3a). Tale dovere risulta ac-

cresciuto quando si tratti - come in concreto - di un ammi-

nistratore unico, ritenuto che se è vero che quest'ultimo

può delegare compiti - tra cui quello di curare che i con-

tributi vengano pagati - è pure esatto che la delega non lo

esime dal vigilare che le funzioni delegate siano effetti-

vamente svolte.

c) In altre parole, G._______ non poteva limitarsi a

svolgere funzioni meramente tecniche, o semplicemente

asserire che aveva fiducia in C._______, il quale dal 1987

gestiva l'amministrazione contabile della società. Neppure

egli può sostenere di non essere responsabile del danno

perché avrebbe versato alla Cassa, assieme a N._______,

l'importo di fr. 80'000.-, ridotto i dipendenti della ditta

da 40 a 22 e rinunciato, sempre con N._______, allo

stipendio. Di nessuna rilevanza è poi l'argomento di essere

venuto a conoscenza dei precetti esecutivi fatti intimare

dalla Cassa nel novembre 1994, aprendo casualmente l'arma-

dio di C._______.

Né giova all'interessato - tanto più che era suo pre-

ciso dovere compiere tale atto - evidenziare che il pretore

fosse al corrente della difficile situazione finanziaria

della fallita, anche se si poteva ritenere come altamente

probabile il rientro a breve termine, e che, in caso con-

trario, avrebbe potuto richiedere un differimento, un con-

cordato o altro. Come rettamente rilevato dal Tribunale

cantonale, simili giustificazioni non possono essere rite-

nute quali validi motivi di discolpa.

4.- a) G._______, che dal 15 marzo 1991 al 5 agosto

1993 era pure stato membro del consiglio d'amministrazione,

sapeva o doveva sapere che la E._______, succ. D._______ SA

aveva problemi di liquidità e versava in difficoltà

finanziarie. In effetti, già dal bilancio 1992 risultava

una perdita d'esercizio di fr. 161'317.35, coperta dagli

utili riportati nei precedenti esercizi, con all'attivo

debitori per fr. 1'984'614.34 e al passivo la posta

creditori per fr. 2'317'251.09. Dall'elenco saldi creditori

emerse in particolare uno scoperto per oneri sociali per un

importo totale di fr. 687'408.40. Inoltre, con il rapporto

di revisione 6 luglio 1993 riferito all'esercizio 1992, la

Y._______ SA, ufficio di revisione della società, aveva

chiaramente indicato che si sarebbe dovuto procedere ad un

accantonamento della posizione debitori, che i fondi propri

erano insufficienti rispetto alle esposizioni e al giro

d'affari della ditta e che sussisteva un notevole ritardo

nel pagamento degli oneri sociali.

Orbene, quand'anche il ricorrente, al momento di ac-

cettare nell'agosto 1993 la carica di amministratore unico,

avesse potuto erroneamente ritenere che i bilanci fossero

in attivo - malgrado le chiare precisazioni della Y._______

SA che gli dovevano essere note per la sua qualità di

membro del consiglio d'amministrazione -, almeno a partire

dal 31 marzo 1994 avrebbe comunque dovuto avere la certezza

che sussistevano debiti nei confronti delle assicurazioni

sociali. La Cassa, a quella data, lo aveva infatti

diffidato al pagamento dell'importo di fr. 48'095.-,

riferito al periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 1993. Il

30 maggio 1994 lo aveva anche denunciato penalmente per fr.

25'780.65, visti i versamenti frattanto effettuati. Il 26

agosto 1994, la Cassa lo ha poi nuovamente diffidato per

ulteriori fr. 47'141.60, riferiti al periodo dal 1° gennaio

al 30 giugno 1994. Il successivo 29 settembre essa dovette

inoltrare una seconda denuncia penale.

b) Al ricorrente non poteva non essere noto che sussi-

stevano problemi finanziari. Infatti, all'assemblea straor-

dinaria del 13 ottobre 1993, l'interessato, N._______,

C._______ e B._______, quest'ultimo quale rappresentante

della Y._______ SA, venuti a conoscenza dei dati del

bilancio e del conto economico intermedio al 30 giugno

1993, avevano deciso di far allestire un nuovo bilancio in-

termedio al 30 settembre 1993.

In seguito vi fu un susseguirsi di assemblee societa-

rie.

In occasione di quella del 17 agosto 1994, venne pre-

sentato il bilancio provvisorio al 31 dicembre 1993 che at-

testava una perdita di fr. 2'663.446.44, con il rilievo

che, tenuto conto delle operazioni che dovevano essere an-

cora registrate in contabilità, si ipotizzava una perdita

provvisoria complessiva di ca. fr. 819'000.-. L'ufficio di

revisione propose allora di adottare con urgenza misure di

risanamento.

Il 3 ottobre 1994, G._______, N._______ e C._______ -

preso atto che la E._______, succ. D._______ SA aveva

registrato al 31 dicembre 1993 una perdita di fr.

869'277.40 di fronte ad una cifra di bilancio di fr.

4'191'386.25 - chiesero di poter controllare le posizioni

contabili in quanto ritenevano che vi fossero degli errori.

Essi incaricarono la I._______ SA di scegliere un perito

per far valutare i beni mobili.

Il 19 ottobre 1994, il ricorrente - dopo aver precisa-

to che la perizia richiesta aveva valutato i beni mobili

della società in fr. 1'264'465.- invece di soli fr.

201'070.- indicati a bilancio al 31 dicembre 1993 - propose

di rivalutare tale posta del 25% della cifra di differenza.

Venne inoltre specificato che la perdita di esercizio della

società per il 1993, dopo la rivalutazione dei beni mobili

e la registrazione di poste rimaste in sospeso, si era ri-

dotta a fr. 546'380.70. G._______, in rappresentanza degli

azionisti, dichiarò di essere autorizzato a postergare il

credito relativo al correntista registrato a bilancio per

fr. 491'148.-.

Dal verbale assembleare del 31 ottobre 1994 si evince

poi che i contributi arretrati ammontavano a ca. fr.

1'200'000.-, cui andavano aggiunti ca. fr. 350'000.- per

imposta sulla cifra d'affari, che la perdita d'esercizio al

31 dicembre 1993 era passata da fr. 546'380.70 a fr.

581'380.70, mentre quella totale era di fr. 507'349.20

avendo scontato l'utile riportato. Tenendo conto della po-

stergazione di fr. 491'148.- decisa nel corso della prece-

dente assemblea, la perdita complessiva al 31 dicembre 1993

era di fr. 16'201.20. Il presidente dell'ufficio di revi-

sione, avv. P._______, rese attenti i presenti ed in par-

ticolare l'amministratore unico che la situazione socie-

taria appariva praticamente fallimentare, ritenuto che vi

erano esecuzioni pendenti per fr. 1'827'160.70 - con il ri-

lievo che secondo C._______ sarebbero state riducibili a

fr. 987'424.70 - e che risultavano esservi numerosi avvisi

di pignoramento e domande di vendita a breve per parecchie

centinaia di migliaia di franchi, ciò che giustificava seri

dubbi in merito alla rivalutazione dei beni mobili operata

in funzione dell'aggiustamento tecnico del bilancio

riferito al 31 dicembre 1993.

Il 16 novembre 1994, G._______, N._______ e C._______,

unitamente all'avv. P._______ e a B._______, analizzarono

il bilancio e il conto economico intermedio al 31 ottobre

1994, da cui risultava una perdita provvisoria di fr.

503'072.-. L'ufficio di revisione annotava che la società

non soddisfaceva più i requisiti di legge in merito alla

copertura del capitale sociale e proponeva di adottare,

entro quindici giorni, misure di risanamento in difetto

delle quali si doveva notificare al giudice competente la

situazione finanziaria della ditta.

Infine, il 1° dicembre 1994, l'assemblea decise di

chiedere al pretore una convocazione per la presentazione

dei bilanci della E._______, succ. D._______ SA.

L'amministratore unico postulò inoltre di chiarire la que-

stione relativa all'azionista o agli azionisti della socie-

tà, di cui non erano noti gli estremi, ritenuto che egli

era dell'avviso che l'avv. J._______ fosse l'unico

azionista.

Il 15 febbraio 1995, G._______ rese noto che la

situazione finanziaria della società era divenuta ancor più

precaria e che l'8 febbraio precedente era stata presentata

un'istanza di moratoria concordataria.

c) Alla luce della situazione contabile dianzi espo-

sta, le contestazioni del ricorrente, oltre a non essere

confortate dalla documentazione versata agli atti, appaiono

anche contraddittorie. Asserire d'essere venuto a conoscen-

za dei debiti nei confronti della Cassa, aprendo per caso

l'armadio di C._______, solo nel novembre 1994 è fallace.

Infatti, già il 6 luglio 1993 egli aveva avuto occasione,

quale membro del consiglio d'amministrazione della fallita,

di apprendere, se solo avesse letto il rapporto di

revisione della Y._______ SA con l'attenzione che la sua

funzione esigeva, che la società necessitava di urgenti

misure di risanamento e che vi erano arretrati per oneri

sociali per il non trascurabile importo di fr. 687'408.40.

Inoltre l'interessato, nel marzo e agosto 1994, è stato

destinatario di diffide di pagamento da parte della Cassa.

Egli fu pure oggetto di denuncia penale in maggio e

settembre dello stesso anno. Il ricorrente, infine, non può

ragionevolmente argomentare che a ottobre 1994 vi fossero

prospettive favorevoli per la società, ove solo si

consideri che in occasione dell'assemblea 31 ottobre 1994

risultava uno scoperto per oneri sociali attorno a fr.

1'200'000.-, oltre a fr. 350'000.- per imposta sulla cifra

d'affari, ritenuto altresì che l'ufficio di revisione lo

aveva chiaramente reso attento della situazione

fallimentare in cui versava la ditta.

In conclusione, G._______ ha omesso di compiere quanto

doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole

nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di

amministratore unico di una società anonima. Egli non può

elevare ad esimente gli argomenti sostenuti nel gravame -

versamento, con N._______, di fr. 80'000.- alla Cassa;

riduzione dell'effettivo dei dipendenti della società;

rinuncia allo stipendio, peraltro non supportata da

riscontri probatori; domanda di moratoria -, atteso che le

carenze palesate nell'esercizio delle sue funzioni sono

incompatibili con il dovere accresciuto che si richiede ad

un amministratore unico. Quest'ultimo deve infatti dar

prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta

gestione degli affari sociali, non bastando, al riguardo,

la prudenza che si è soliti osservare nei propri affari

("diligentia quam in suis";

DTF 122 III 198

consid. 3a e

riferimenti).

Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte

l'amministratore unico è tenuto, quale organo, ad informar-

si periodicamente sull'andamento dell'azienda, in partico-

lare sugli affari principali - specialmente dopo aver rice-

vuto diffide di pagamento e denunce penali -, richiedendo

rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di

chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se

dalle informazioni raccolte sorge il sospetto di una ge-

stione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto

la delega gestionale, egli deve intervenire affinché le

prescrizioni siano rispettate (

DTF 114 V 223

consid. 4a).

Al riguardo, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

già avuto modo di affermare che gli obblighi di vigilanza e

di diligenza di un amministratore unico sono da connotare

con particolare rigore (

DTF 112 V 3

consid. 2b).

5.- a) N._______ ha, per parte sua, precisato nel

gravame a questa Corte che, contrariamente a quanto soste-

nuto dai primi giudici, il suo ruolo all'interno della so-

cietà nel periodo tra il 1° ottobre 1993 e il 31 dicembre

1994 è stato quello di procuratore e non di membro del con-

siglio d'amministrazione. Né tanto meno egli era organo di

fatto, ritenuto che esercitava unicamente funzioni tecniche

e mai si è occupato del versamento dei contributi. Asseri-

sce inoltre che solo nel marzo 1994, in occasione della

diffida inviatagli dalla Cassa, ha saputo che la fallita

non aveva ottemperato al pagamento degli oneri sociali. Af-

ferma poi che con G._______ ha provveduto ad esonerare

dalle sue funzioni C._______, ha contribuito al versamento

di fr. 80'000.- alla Cassa, ha operato una diminuzione dei

dipendenti della società e ha rinunciato allo stipendio. Il

ricorrente ritiene, concludendo, di non essere responsabile

del danno causato all'amministrazione.

b) A giusta ragione N._______ censura il palese errore

in cui è incorso il Tribunale cantonale nel passo ove

assevera, a pag. 20 del giudizio impugnato, che "non basta

il fatto di essere membro del CdA con funzioni puramente

tecniche per non incorrere in nessuna responsabilità per il

mancato pagamento dei contributi". I primi giudici hanno

infatti omesso di considerare che il ricorrente dal 5

agosto 1993 non era né presidente né membro del consiglio

d'amministrazione, ma solo procuratore della fallita, anche

se con firma individuale.

c) Accertato che N._______ non è organo formale della

società, va ora esaminato se egli abbia agito quale organo

di fatto, ossia se abbia preso decisioni di competenza

degli organi, nel caso di specie dell'amministratore unico

G._______, o se abbia assunto la gestione effettiva

influendo in modo determinante sulla formazione della

volontà della società (cfr.

DTF 114 V 79

consid. 3, già

citata).

Ora, come già si è visto, N._______ afferma di aver,

assieme a G._______, esonerato C._______ dalle sue funzioni

e versato alla Cassa fr. 80'000.-. Asserisce pure di aver

fatto tutto il possibile per risanare la ditta, riducendo i

dipendenti da 40 a 22 e rinunciando allo stipendio.

Dagli atti emerge inoltre che l'interessato era coin-

volto a titolo personale nelle vicende della società per-

ché, oltre ad essere stato socio fondatore, membro e presi-

dente del consiglio d'amministrazione, il 18 novembre 1994,

con G._______, aveva comunicato all'avv. J._______ -

reputandolo azionista unico e amministratore di fatto della

società - che lo riteneva responsabile per lo scoperto

degli oneri sociali ammontante ad oltre fr. 900'000.-.

Occorre infine evidenziare che il ricorrente ha sempre

partecipato alle numerose assemblee straordinarie, che si

sono tenute tra ottobre 1993 e febbraio 1995, decisive per

il futuro della ditta.

È lecito dedurre da quanto precede che N._______ ha

dimostrato di aver agito con atti di chiara connotazione

non subalterna. Il suesposto modo di procedere mal si con-

cilia, in effetti, con la funzione di procuratore. Il ri-

corrente, in altre parole, ha esercitato competenze e preso

decisioni di pertinenza degli organi dirigenti di una ditta

(Trigo Trindade, La responsabilité des organes de gestion

de la société anonyme dans la jurisprudence récente du Tri-

bunal fédéral, in: SJ 1998 pag. 19 segg.).

d) Ne consegue che N._______ è stato in grado di

determinare la volontà della società fallita. Egli, come

pure G._______, dovrà quindi risarcire il danno subito

dalla Cassa per contributi paritetici impagati.

6.- a) Non trattandosi in concreto di una lite avente

per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni as-

sicurative, la procedura non è gratuita (

art. 134 OG

e con-

trario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza,

devono pertanto essere messe a carico dei ricorrenti (art.

135 in relazione con l'

art. 156 cpv. 1 OG

).

b) Inoltre, G._______ e N._______ verseranno in solido

al cointeressato C._______, assistito da un legale, fr.

2'500.- a titolo di ripetibili (

art. 159 OG

; SVR 1995 AHV

no. 70 pag. 214 consid. 6b).

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 a) Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale fede- rale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente ine- satto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).

b) Oggetto della lite è il risarcimento danni per il mancato pagamento di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF. Ora, per quel che riguarda quest'ultimi, essi attengono alla le- gislazione cantonale, per cui sfuggono al controllo giudi- ziale del Tribunale federale delle assicurazioni, il quale è legittimato a statuire unicamente circa gli oneri di di- ritto federale (DTF 124 V 146 consid. 1 e riferimenti). Nella misura in cui riguarda simili contributi, il ricorso di diritto amministrativo è quindi irricevibile.

E. 2 a) La giurisdizione cantonale ha già correttamente

ricordato, nei considerandi del querelato giudizio, che i

presupposti a fondamento dell'obbligo di risarcimento ai

sensi dell'

art. 52 LAVS

sono, oltre all'esistenza di un

danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia

di contributi paritetici da parte del datore di lavoro e

l'intenzionalità o la negligenza grave di quest'ultimo. In

sostanza, l'obbligo di conteggiare e versare i contributi

da parte del datore di lavoro - nella cui nozione sono com-

presi pure gli organi di una società anonima - è un compito

prescritto dal diritto pubblico. A questo riguardo il Tri-

bunale federale delle assicurazioni ha più volte rilevato

che il venir meno a detto compito costituisce una violazio-

ne di prescrizioni ai sensi dell'

art. 52 LAVS

e comporta il

risarcimento integrale del danno (

DTF 118 V 195

consid. 2a

e sentenze ivi citate). A questa esposizione può essere

fatto riferimento e prestata adesione.

b) Secondo la giurisprudenza, organi di una persona

giuridica sono in primo luogo le persone iscritte come tali

a registro di commercio, quali il consiglio d'amministra-

zione (rispettivamente l'amministratore unico) e gli organi

di controllo. A determinate condizioni possono assumere la

qualità di organo anche il direttore, il procuratore ex

art. 458 CO

o l'amministratore di fatto (

DTF 119 II 255

,

117 II 441 consid. 2b, 571 consid. 3 e riferimenti; Nuss-

baumer, Les caisses de compensation en tant que parties à

une procédure de réparation d'un dommage selon l'

art. 52

LAVS, in RCC 1991 pag. 402 seg.).

Decisivo per la qualifica di organo d'una società per

persone che non fanno parte del consiglio d'amministrazione

è la circostanza che esse esercitino effettivamente la fun-

zione medesima, prendendo decisioni che competono agli or-

gani o assumendo la gestione della ditta ed influenzandone

così in modo determinante la formazione della volontà (DTF

114 V 79 consid. 3; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweize-

risches Aktienrecht, Berna 1996, § 37 n. 17). Nell'ambito

di azioni di responsabilità sono infatti di rilievo le man-

sioni concretamente svolte da una persona in seno alla so-

cietà. Diversamente, la persona interessata dovrebbe essere

considerata responsabile anche per i danni di cui, per di-

fetto di competenza, non avrebbe potuto impedire il verifi-

carsi (

DTF 111 V 178

consid. 5a).

E. 3 a) G._______ contesta le conclusioni dei giudici

cantonali nella misura in cui lo hanno ritenuto re-

sponsabile del danno cagionato alla Cassa. Rileva di essere

venuto a conoscenza del mancato pagamento dei contributi

solo il 31 marzo 1994, in occasione di una diffida dell'op-

ponente riferita agli oneri sociali dovuti per il periodo

da agosto a dicembre 1993. Riferisce pure che - in via del

tutto casuale - nel novembre 1994 avrebbe scoperto, assieme

a N._______, nell'armadio di C._______, una serie di pre-

cetti esecutivi fatti intimare dalla Cassa, di cui era com-

pletamente all'oscuro. Il ricorrente è dell'avviso che

C._______ sia il solo responsabile del danno, perché dal

1987 si occupava del pagamento dei contributi e degli

aspetti amministrativo-contabili della società e perché

aveva sottaciuto la gravità della situazione finanziaria

della medesima. Sostiene d'essersi periodicamente informato

in merito al pagamento degli oneri sociali e d'essere

sempre stato rassicurato da C._______. Argomenta poi che -

non appena saputo del mancato versamento di detti oneri -

il procuratore venne esonerato dalle sue funzioni, mentre

lui e N._______ avrebbero versato alla Cassa l'importo di

fr. 80'000.-, ridotto l'effettivo dei dipendenti e

rinunciato al loro stipendio, denunciando pure, nel

dicembre 1994, al pretore la precaria situazione fi-

nanziaria della società. Il ricorrente conclude asserendo

che, pur essendo formalmente stato l'amministratore unico

della fallita, non disponeva di alcun potere decisionale e

la sua responsabilità era limitata alle sole questioni

tecniche.

b) Gli argomenti addotti dal ricorrente per il mancato

pagamento dei contributi non sono sufficienti quale motivo

di giustificazione e di discolpa nel senso della giurispru-

denza. È evidente che si tratta di circostanze non invoca-

bili quali esimenti, dal momento che, accettando a partire

dall'agosto 1993 il mandato di amministratore unico della

E._______, succ. D._______ SA, l'interessato si è assunto

anche gli oneri che tale carica comporta. Al riguardo, que-

sta Corte ha già avuto modo di affermare che l'organo di

una società anonima deve prestare particolare attenzione

alla scelta del personale al quale affida la gestione degli

affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle

istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorve-

glianza (cura in custodiendo). Segnatamente è suo preciso

dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente

versati (

DTF 108 V 202

consid. 3a). Tale dovere risulta ac-

cresciuto quando si tratti - come in concreto - di un ammi-

nistratore unico, ritenuto che se è vero che quest'ultimo

può delegare compiti - tra cui quello di curare che i con-

tributi vengano pagati - è pure esatto che la delega non lo

esime dal vigilare che le funzioni delegate siano effetti-

vamente svolte.

c) In altre parole, G._______ non poteva limitarsi a

svolgere funzioni meramente tecniche, o semplicemente

asserire che aveva fiducia in C._______, il quale dal 1987

gestiva l'amministrazione contabile della società. Neppure

egli può sostenere di non essere responsabile del danno

perché avrebbe versato alla Cassa, assieme a N._______,

l'importo di fr. 80'000.-, ridotto i dipendenti della ditta

da 40 a 22 e rinunciato, sempre con N._______, allo

stipendio. Di nessuna rilevanza è poi l'argomento di essere

venuto a conoscenza dei precetti esecutivi fatti intimare

dalla Cassa nel novembre 1994, aprendo casualmente l'arma-

dio di C._______.

Né giova all'interessato - tanto più che era suo pre-

ciso dovere compiere tale atto - evidenziare che il pretore

fosse al corrente della difficile situazione finanziaria

della fallita, anche se si poteva ritenere come altamente

probabile il rientro a breve termine, e che, in caso con-

trario, avrebbe potuto richiedere un differimento, un con-

cordato o altro. Come rettamente rilevato dal Tribunale

cantonale, simili giustificazioni non possono essere rite-

nute quali validi motivi di discolpa.

E. 4 a) G._______, che dal 15 marzo 1991 al 5 agosto

1993 era pure stato membro del consiglio d'amministrazione,

sapeva o doveva sapere che la E._______, succ. D._______ SA

aveva problemi di liquidità e versava in difficoltà

finanziarie. In effetti, già dal bilancio 1992 risultava

una perdita d'esercizio di fr. 161'317.35, coperta dagli

utili riportati nei precedenti esercizi, con all'attivo

debitori per fr. 1'984'614.34 e al passivo la posta

creditori per fr. 2'317'251.09. Dall'elenco saldi creditori

emerse in particolare uno scoperto per oneri sociali per un

importo totale di fr. 687'408.40. Inoltre, con il rapporto

di revisione 6 luglio 1993 riferito all'esercizio 1992, la

Y._______ SA, ufficio di revisione della società, aveva

chiaramente indicato che si sarebbe dovuto procedere ad un

accantonamento della posizione debitori, che i fondi propri

erano insufficienti rispetto alle esposizioni e al giro

d'affari della ditta e che sussisteva un notevole ritardo

nel pagamento degli oneri sociali.

Orbene, quand'anche il ricorrente, al momento di ac-

cettare nell'agosto 1993 la carica di amministratore unico,

avesse potuto erroneamente ritenere che i bilanci fossero

in attivo - malgrado le chiare precisazioni della Y._______

SA che gli dovevano essere note per la sua qualità di

membro del consiglio d'amministrazione -, almeno a partire

dal 31 marzo 1994 avrebbe comunque dovuto avere la certezza

che sussistevano debiti nei confronti delle assicurazioni

sociali. La Cassa, a quella data, lo aveva infatti

diffidato al pagamento dell'importo di fr. 48'095.-,

riferito al periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 1993. Il

30 maggio 1994 lo aveva anche denunciato penalmente per fr.

25'780.65, visti i versamenti frattanto effettuati. Il 26

agosto 1994, la Cassa lo ha poi nuovamente diffidato per

ulteriori fr. 47'141.60, riferiti al periodo dal 1° gennaio

al 30 giugno 1994. Il successivo 29 settembre essa dovette

inoltrare una seconda denuncia penale.

b) Al ricorrente non poteva non essere noto che sussi-

stevano problemi finanziari. Infatti, all'assemblea straor-

dinaria del 13 ottobre 1993, l'interessato, N._______,

C._______ e B._______, quest'ultimo quale rappresentante

della Y._______ SA, venuti a conoscenza dei dati del

bilancio e del conto economico intermedio al 30 giugno

1993, avevano deciso di far allestire un nuovo bilancio in-

termedio al 30 settembre 1993.

In seguito vi fu un susseguirsi di assemblee societa-

rie.

In occasione di quella del 17 agosto 1994, venne pre-

sentato il bilancio provvisorio al 31 dicembre 1993 che at-

testava una perdita di fr. 2'663.446.44, con il rilievo

che, tenuto conto delle operazioni che dovevano essere an-

cora registrate in contabilità, si ipotizzava una perdita

provvisoria complessiva di ca. fr. 819'000.-. L'ufficio di

revisione propose allora di adottare con urgenza misure di

risanamento.

Il 3 ottobre 1994, G._______, N._______ e C._______ -

preso atto che la E._______, succ. D._______ SA aveva

registrato al 31 dicembre 1993 una perdita di fr.

869'277.40 di fronte ad una cifra di bilancio di fr.

4'191'386.25 - chiesero di poter controllare le posizioni

contabili in quanto ritenevano che vi fossero degli errori.

Essi incaricarono la I._______ SA di scegliere un perito

per far valutare i beni mobili.

Il 19 ottobre 1994, il ricorrente - dopo aver precisa-

to che la perizia richiesta aveva valutato i beni mobili

della società in fr. 1'264'465.- invece di soli fr.

201'070.- indicati a bilancio al 31 dicembre 1993 - propose

di rivalutare tale posta del 25% della cifra di differenza.

Venne inoltre specificato che la perdita di esercizio della

società per il 1993, dopo la rivalutazione dei beni mobili

e la registrazione di poste rimaste in sospeso, si era ri-

dotta a fr. 546'380.70. G._______, in rappresentanza degli

azionisti, dichiarò di essere autorizzato a postergare il

credito relativo al correntista registrato a bilancio per

fr. 491'148.-.

Dal verbale assembleare del 31 ottobre 1994 si evince

poi che i contributi arretrati ammontavano a ca. fr.

1'200'000.-, cui andavano aggiunti ca. fr. 350'000.- per

imposta sulla cifra d'affari, che la perdita d'esercizio al

31 dicembre 1993 era passata da fr. 546'380.70 a fr.

581'380.70, mentre quella totale era di fr. 507'349.20

avendo scontato l'utile riportato. Tenendo conto della po-

stergazione di fr. 491'148.- decisa nel corso della prece-

dente assemblea, la perdita complessiva al 31 dicembre 1993

era di fr. 16'201.20. Il presidente dell'ufficio di revi-

sione, avv. P._______, rese attenti i presenti ed in par-

ticolare l'amministratore unico che la situazione socie-

taria appariva praticamente fallimentare, ritenuto che vi

erano esecuzioni pendenti per fr. 1'827'160.70 - con il ri-

lievo che secondo C._______ sarebbero state riducibili a

fr. 987'424.70 - e che risultavano esservi numerosi avvisi

di pignoramento e domande di vendita a breve per parecchie

centinaia di migliaia di franchi, ciò che giustificava seri

dubbi in merito alla rivalutazione dei beni mobili operata

in funzione dell'aggiustamento tecnico del bilancio

riferito al 31 dicembre 1993.

Il 16 novembre 1994, G._______, N._______ e C._______,

unitamente all'avv. P._______ e a B._______, analizzarono

il bilancio e il conto economico intermedio al 31 ottobre

1994, da cui risultava una perdita provvisoria di fr.

503'072.-. L'ufficio di revisione annotava che la società

non soddisfaceva più i requisiti di legge in merito alla

copertura del capitale sociale e proponeva di adottare,

entro quindici giorni, misure di risanamento in difetto

delle quali si doveva notificare al giudice competente la

situazione finanziaria della ditta.

Infine, il 1° dicembre 1994, l'assemblea decise di

chiedere al pretore una convocazione per la presentazione

dei bilanci della E._______, succ. D._______ SA.

L'amministratore unico postulò inoltre di chiarire la que-

stione relativa all'azionista o agli azionisti della socie-

tà, di cui non erano noti gli estremi, ritenuto che egli

era dell'avviso che l'avv. J._______ fosse l'unico

azionista.

Il 15 febbraio 1995, G._______ rese noto che la

situazione finanziaria della società era divenuta ancor più

precaria e che l'8 febbraio precedente era stata presentata

un'istanza di moratoria concordataria.

c) Alla luce della situazione contabile dianzi espo-

sta, le contestazioni del ricorrente, oltre a non essere

confortate dalla documentazione versata agli atti, appaiono

anche contraddittorie. Asserire d'essere venuto a conoscen-

za dei debiti nei confronti della Cassa, aprendo per caso

l'armadio di C._______, solo nel novembre 1994 è fallace.

Infatti, già il 6 luglio 1993 egli aveva avuto occasione,

quale membro del consiglio d'amministrazione della fallita,

di apprendere, se solo avesse letto il rapporto di

revisione della Y._______ SA con l'attenzione che la sua

funzione esigeva, che la società necessitava di urgenti

misure di risanamento e che vi erano arretrati per oneri

sociali per il non trascurabile importo di fr. 687'408.40.

Inoltre l'interessato, nel marzo e agosto 1994, è stato

destinatario di diffide di pagamento da parte della Cassa.

Egli fu pure oggetto di denuncia penale in maggio e

settembre dello stesso anno. Il ricorrente, infine, non può

ragionevolmente argomentare che a ottobre 1994 vi fossero

prospettive favorevoli per la società, ove solo si

consideri che in occasione dell'assemblea 31 ottobre 1994

risultava uno scoperto per oneri sociali attorno a fr.

1'200'000.-, oltre a fr. 350'000.- per imposta sulla cifra

d'affari, ritenuto altresì che l'ufficio di revisione lo

aveva chiaramente reso attento della situazione

fallimentare in cui versava la ditta.

In conclusione, G._______ ha omesso di compiere quanto

doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole

nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di

amministratore unico di una società anonima. Egli non può

elevare ad esimente gli argomenti sostenuti nel gravame -

versamento, con N._______, di fr. 80'000.- alla Cassa;

riduzione dell'effettivo dei dipendenti della società;

rinuncia allo stipendio, peraltro non supportata da

riscontri probatori; domanda di moratoria -, atteso che le

carenze palesate nell'esercizio delle sue funzioni sono

incompatibili con il dovere accresciuto che si richiede ad

un amministratore unico. Quest'ultimo deve infatti dar

prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta

gestione degli affari sociali, non bastando, al riguardo,

la prudenza che si è soliti osservare nei propri affari

("diligentia quam in suis";

DTF 122 III 198

consid. 3a e

riferimenti).

Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte

l'amministratore unico è tenuto, quale organo, ad informar-

si periodicamente sull'andamento dell'azienda, in partico-

lare sugli affari principali - specialmente dopo aver rice-

vuto diffide di pagamento e denunce penali -, richiedendo

rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di

chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se

dalle informazioni raccolte sorge il sospetto di una ge-

stione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto

la delega gestionale, egli deve intervenire affinché le

prescrizioni siano rispettate (

DTF 114 V 223

consid. 4a).

Al riguardo, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

già avuto modo di affermare che gli obblighi di vigilanza e

di diligenza di un amministratore unico sono da connotare

con particolare rigore (

DTF 112 V 3

consid. 2b).

E. 5 a) N._______ ha, per parte sua, precisato nel

gravame a questa Corte che, contrariamente a quanto soste-

nuto dai primi giudici, il suo ruolo all'interno della so-

cietà nel periodo tra il 1° ottobre 1993 e il 31 dicembre

1994 è stato quello di procuratore e non di membro del con-

siglio d'amministrazione. Né tanto meno egli era organo di

fatto, ritenuto che esercitava unicamente funzioni tecniche

e mai si è occupato del versamento dei contributi. Asseri-

sce inoltre che solo nel marzo 1994, in occasione della

diffida inviatagli dalla Cassa, ha saputo che la fallita

non aveva ottemperato al pagamento degli oneri sociali. Af-

ferma poi che con G._______ ha provveduto ad esonerare

dalle sue funzioni C._______, ha contribuito al versamento

di fr. 80'000.- alla Cassa, ha operato una diminuzione dei

dipendenti della società e ha rinunciato allo stipendio. Il

ricorrente ritiene, concludendo, di non essere responsabile

del danno causato all'amministrazione.

b) A giusta ragione N._______ censura il palese errore

in cui è incorso il Tribunale cantonale nel passo ove

assevera, a pag. 20 del giudizio impugnato, che "non basta

il fatto di essere membro del CdA con funzioni puramente

tecniche per non incorrere in nessuna responsabilità per il

mancato pagamento dei contributi". I primi giudici hanno

infatti omesso di considerare che il ricorrente dal 5

agosto 1993 non era né presidente né membro del consiglio

d'amministrazione, ma solo procuratore della fallita, anche

se con firma individuale.

c) Accertato che N._______ non è organo formale della

società, va ora esaminato se egli abbia agito quale organo

di fatto, ossia se abbia preso decisioni di competenza

degli organi, nel caso di specie dell'amministratore unico

G._______, o se abbia assunto la gestione effettiva

influendo in modo determinante sulla formazione della

volontà della società (cfr.

DTF 114 V 79

consid. 3, già

citata).

Ora, come già si è visto, N._______ afferma di aver,

assieme a G._______, esonerato C._______ dalle sue funzioni

e versato alla Cassa fr. 80'000.-. Asserisce pure di aver

fatto tutto il possibile per risanare la ditta, riducendo i

dipendenti da 40 a 22 e rinunciando allo stipendio.

Dagli atti emerge inoltre che l'interessato era coin-

volto a titolo personale nelle vicende della società per-

ché, oltre ad essere stato socio fondatore, membro e presi-

dente del consiglio d'amministrazione, il 18 novembre 1994,

con G._______, aveva comunicato all'avv. J._______ -

reputandolo azionista unico e amministratore di fatto della

società - che lo riteneva responsabile per lo scoperto

degli oneri sociali ammontante ad oltre fr. 900'000.-.

Occorre infine evidenziare che il ricorrente ha sempre

partecipato alle numerose assemblee straordinarie, che si

sono tenute tra ottobre 1993 e febbraio 1995, decisive per

il futuro della ditta.

È lecito dedurre da quanto precede che N._______ ha

dimostrato di aver agito con atti di chiara connotazione

non subalterna. Il suesposto modo di procedere mal si con-

cilia, in effetti, con la funzione di procuratore. Il ri-

corrente, in altre parole, ha esercitato competenze e preso

decisioni di pertinenza degli organi dirigenti di una ditta

(Trigo Trindade, La responsabilité des organes de gestion

de la société anonyme dans la jurisprudence récente du Tri-

bunal fédéral, in: SJ 1998 pag. 19 segg.).

d) Ne consegue che N._______ è stato in grado di

determinare la volontà della società fallita. Egli, come

pure G._______, dovrà quindi risarcire il danno subito

dalla Cassa per contributi paritetici impagati.

E. 6 a) Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni as- sicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG e con- trario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere messe a carico dei ricorrenti (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG).

b) Inoltre, G._______ e N._______ verseranno in solido al cointeressato C._______, assistito da un legale, fr. 2'500.- a titolo di ripetibili (art. 159 OG; SVR 1995 AHV no. 70 pag. 214 consid. 6b).

Dispositiv
  1. delle assicu- razioni p r o n u n c i a : I.In quanto ricevibile, il ricorso di diritto ammini- strativo è respinto. II.Le spese giudiziarie, fissate in fr. 6'000.-, sono poste a carico dei ricorrenti in solido e saranno com- pensate con le garanzie prestate da questi ultimi. III.I ricorrenti verseranno in solido a C._______ un'indennità di fr. 2'500.- per ripetibili della sede federale. IV.La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tri- bunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Uf- ficio federale delle assicurazioni sociali, nonché a C._______. Lucerna, 27 marzo 2000 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera: Il Cancelliere:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 27.03.2000 H 272/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 27.03.2000 H 272/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 27.03.2000 H 272/99

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

[AZA] H 272/99 Ws IVa Camera composta dei giudici federali Borella, Leuzinger, Gianella, supplente; Schäuble, cancelliere Sentenza del 27 marzo 2000 nella causa

1. G._______,

2. N._______, ricorrenti, rappresentati dall'avv. M._______, contro Cassa di compensazione della Società svizzera degli impresari-costruttori, Viale Portone 4, Bellinzona, opponente, e Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano F a t t i : A.- La E._______, succ. D._______ SA di C._______ è stata costituita il 30 aprile 1981. N._______ è stato membro del consiglio d'amministrazione dalla costituzione al 5 agosto 1983, quando è diventato presidente di detto consiglio. Dal 5 agosto 1993 al 17 febbraio 1995 è stato procuratore della società con firma individuale. G._______ è stato membro del consiglio d'amministrazione dal 15 marzo 1991 al 5 agosto 1993 e poi amministratore unico. C._______ dal 15 marzo 1991 è stato procuratore della società con firma collettiva a due. Con decreto pretorile 13 luglio 1995 è stato aperto il fallimento della ditta. Il successivo 29 agosto venne de- cretata la liquidazione fallimentare in via sommaria. Mediante decisioni del 3 maggio 1996 la Cassa di com- pensazione della Società svizzera degli impresari-costrut- tori, constatato di aver subito un danno di fr. 172'075.50 a seguito del mancato pagamento dei contributi da parte della fallita per il periodo da ottobre 1993 a dicembre 1994, ha iniziato la procedura di risarcimento nei confron- ti di N._______, G._______ e C._______. L'importo stabilito era da solvere con vincolo di solidarietà. Il 10 giugno 1996 la Cassa ha intimato anche all'avv. J._______, quale presunto organo di fatto della fallita, una decisione di risarcimento danni per conseguire il pagamento dei contributi non pagati. B.- Essendosi gli interessati opposti al versamento, la Cassa il 10 giugno e 15 luglio 1996 ha presentato contro di loro quattro distinte petizioni al Tribunale delle assi- curazioni del Cantone Ticino, con le quali ha chiesto il riconoscimento giudiziale della sua pretesa risarcitoria di fr. 172'075.50. Con giudizio 16 giugno 1999 il Tribunale cantonale, congiunti i procedimenti, ha accolto le petizioni proposte nei confronti di G._______, N._______ e C._______, condannandoli al risarcimento del predetto importo con vincolo solidale, mentre ha respinto l'azione introdotta contro l'avv. J._______. C.- G._______ e N._______ interpongono a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con cui chiedono in sostanza di riformare il giudizio querelato nel senso di respingere le petizioni della Cassa nei loro confronti. Postulano inoltre di porre le spese a carico dello Stato e di condannare la Cassa a versare loro e all'avv. J._______ fr. 2'500.- ciascuno per ripetibili. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi. Nella risposta al gravame la Cassa si riconferma nelle proprie conclusioni di prima sede, mentre l'Ufficio fede- rale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi. C._______ propone per parte sua di respingere l'impu- gnativa. D i r i t t o : 1.- a) Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale fede- rale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente ine- satto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).

b) Oggetto della lite è il risarcimento danni per il mancato pagamento di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF. Ora, per quel che riguarda quest'ultimi, essi attengono alla le- gislazione cantonale, per cui sfuggono al controllo giudi- ziale del Tribunale federale delle assicurazioni, il quale è legittimato a statuire unicamente circa gli oneri di di- ritto federale (DTF 124 V 146 consid. 1 e riferimenti). Nella misura in cui riguarda simili contributi, il ricorso di diritto amministrativo è quindi irricevibile. 2.- a) La giurisdizione cantonale ha già correttamente ricordato, nei considerandi del querelato giudizio, che i presupposti a fondamento dell'obbligo di risarcimento ai sensi dell'art. 52 LAVS sono, oltre all'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro e l'intenzionalità o la negligenza grave di quest'ultimo. In sostanza, l'obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro - nella cui nozione sono com- presi pure gli organi di una società anonima - è un compito prescritto dal diritto pubblico. A questo riguardo il Tri- bunale federale delle assicurazioni ha più volte rilevato che il venir meno a detto compito costituisce una violazio- ne di prescrizioni ai sensi dell'art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (DTF 118 V 195 consid. 2a e sentenze ivi citate). A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.

b) Secondo la giurisprudenza, organi di una persona giuridica sono in primo luogo le persone iscritte come tali a registro di commercio, quali il consiglio d'amministra- zione (rispettivamente l'amministratore unico) e gli organi di controllo. A determinate condizioni possono assumere la qualità di organo anche il direttore, il procuratore ex art. 458 CO o l'amministratore di fatto (DTF 119 II 255, 117 II 441 consid. 2b, 571 consid. 3 e riferimenti; Nuss- baumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS, in RCC 1991 pag. 402 seg.). Decisivo per la qualifica di organo d'una società per persone che non fanno parte del consiglio d'amministrazione è la circostanza che esse esercitino effettivamente la fun- zione medesima, prendendo decisioni che competono agli or- gani o assumendo la gestione della ditta ed influenzandone così in modo determinante la formazione della volontà (DTF 114 V 79 consid. 3; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweize- risches Aktienrecht, Berna 1996, § 37 n. 17). Nell'ambito di azioni di responsabilità sono infatti di rilievo le man- sioni concretamente svolte da una persona in seno alla so- cietà. Diversamente, la persona interessata dovrebbe essere considerata responsabile anche per i danni di cui, per di- fetto di competenza, non avrebbe potuto impedire il verifi- carsi (DTF 111 V 178 consid. 5a). 3.- a) G._______ contesta le conclusioni dei giudici cantonali nella misura in cui lo hanno ritenuto re- sponsabile del danno cagionato alla Cassa. Rileva di essere venuto a conoscenza del mancato pagamento dei contributi solo il 31 marzo 1994, in occasione di una diffida dell'op- ponente riferita agli oneri sociali dovuti per il periodo da agosto a dicembre 1993. Riferisce pure che - in via del tutto casuale - nel novembre 1994 avrebbe scoperto, assieme a N._______, nell'armadio di C._______, una serie di pre- cetti esecutivi fatti intimare dalla Cassa, di cui era com- pletamente all'oscuro. Il ricorrente è dell'avviso che C._______ sia il solo responsabile del danno, perché dal 1987 si occupava del pagamento dei contributi e degli aspetti amministrativo-contabili della società e perché aveva sottaciuto la gravità della situazione finanziaria della medesima. Sostiene d'essersi periodicamente informato in merito al pagamento degli oneri sociali e d'essere sempre stato rassicurato da C._______. Argomenta poi che - non appena saputo del mancato versamento di detti oneri - il procuratore venne esonerato dalle sue funzioni, mentre lui e N._______ avrebbero versato alla Cassa l'importo di fr. 80'000.-, ridotto l'effettivo dei dipendenti e rinunciato al loro stipendio, denunciando pure, nel dicembre 1994, al pretore la precaria situazione fi- nanziaria della società. Il ricorrente conclude asserendo che, pur essendo formalmente stato l'amministratore unico della fallita, non disponeva di alcun potere decisionale e la sua responsabilità era limitata alle sole questioni tecniche.

b) Gli argomenti addotti dal ricorrente per il mancato pagamento dei contributi non sono sufficienti quale motivo di giustificazione e di discolpa nel senso della giurispru- denza. È evidente che si tratta di circostanze non invoca- bili quali esimenti, dal momento che, accettando a partire dall'agosto 1993 il mandato di amministratore unico della E._______, succ. D._______ SA, l'interessato si è assunto anche gli oneri che tale carica comporta. Al riguardo, que- sta Corte ha già avuto modo di affermare che l'organo di una società anonima deve prestare particolare attenzione alla scelta del personale al quale affida la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorve- glianza (cura in custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a). Tale dovere risulta ac- cresciuto quando si tratti - come in concreto - di un ammi- nistratore unico, ritenuto che se è vero che quest'ultimo può delegare compiti - tra cui quello di curare che i con- tributi vengano pagati - è pure esatto che la delega non lo esime dal vigilare che le funzioni delegate siano effetti- vamente svolte.

c) In altre parole, G._______ non poteva limitarsi a svolgere funzioni meramente tecniche, o semplicemente asserire che aveva fiducia in C._______, il quale dal 1987 gestiva l'amministrazione contabile della società. Neppure egli può sostenere di non essere responsabile del danno perché avrebbe versato alla Cassa, assieme a N._______, l'importo di fr. 80'000.-, ridotto i dipendenti della ditta da 40 a 22 e rinunciato, sempre con N._______, allo stipendio. Di nessuna rilevanza è poi l'argomento di essere venuto a conoscenza dei precetti esecutivi fatti intimare dalla Cassa nel novembre 1994, aprendo casualmente l'arma- dio di C._______. Né giova all'interessato - tanto più che era suo pre- ciso dovere compiere tale atto - evidenziare che il pretore fosse al corrente della difficile situazione finanziaria della fallita, anche se si poteva ritenere come altamente probabile il rientro a breve termine, e che, in caso con- trario, avrebbe potuto richiedere un differimento, un con- cordato o altro. Come rettamente rilevato dal Tribunale cantonale, simili giustificazioni non possono essere rite- nute quali validi motivi di discolpa. 4.- a) G._______, che dal 15 marzo 1991 al 5 agosto 1993 era pure stato membro del consiglio d'amministrazione, sapeva o doveva sapere che la E._______, succ. D._______ SA aveva problemi di liquidità e versava in difficoltà finanziarie. In effetti, già dal bilancio 1992 risultava una perdita d'esercizio di fr. 161'317.35, coperta dagli utili riportati nei precedenti esercizi, con all'attivo debitori per fr. 1'984'614.34 e al passivo la posta creditori per fr. 2'317'251.09. Dall'elenco saldi creditori emerse in particolare uno scoperto per oneri sociali per un importo totale di fr. 687'408.40. Inoltre, con il rapporto di revisione 6 luglio 1993 riferito all'esercizio 1992, la Y._______ SA, ufficio di revisione della società, aveva chiaramente indicato che si sarebbe dovuto procedere ad un accantonamento della posizione debitori, che i fondi propri erano insufficienti rispetto alle esposizioni e al giro d'affari della ditta e che sussisteva un notevole ritardo nel pagamento degli oneri sociali. Orbene, quand'anche il ricorrente, al momento di ac- cettare nell'agosto 1993 la carica di amministratore unico, avesse potuto erroneamente ritenere che i bilanci fossero in attivo - malgrado le chiare precisazioni della Y._______ SA che gli dovevano essere note per la sua qualità di membro del consiglio d'amministrazione -, almeno a partire dal 31 marzo 1994 avrebbe comunque dovuto avere la certezza che sussistevano debiti nei confronti delle assicurazioni sociali. La Cassa, a quella data, lo aveva infatti diffidato al pagamento dell'importo di fr. 48'095.-, riferito al periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 1993. Il 30 maggio 1994 lo aveva anche denunciato penalmente per fr. 25'780.65, visti i versamenti frattanto effettuati. Il 26 agosto 1994, la Cassa lo ha poi nuovamente diffidato per ulteriori fr. 47'141.60, riferiti al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994. Il successivo 29 settembre essa dovette inoltrare una seconda denuncia penale.

b) Al ricorrente non poteva non essere noto che sussi- stevano problemi finanziari. Infatti, all'assemblea straor- dinaria del 13 ottobre 1993, l'interessato, N._______, C._______ e B._______, quest'ultimo quale rappresentante della Y._______ SA, venuti a conoscenza dei dati del bilancio e del conto economico intermedio al 30 giugno 1993, avevano deciso di far allestire un nuovo bilancio in- termedio al 30 settembre 1993. In seguito vi fu un susseguirsi di assemblee societa- rie. In occasione di quella del 17 agosto 1994, venne pre- sentato il bilancio provvisorio al 31 dicembre 1993 che at- testava una perdita di fr. 2'663.446.44, con il rilievo che, tenuto conto delle operazioni che dovevano essere an- cora registrate in contabilità, si ipotizzava una perdita provvisoria complessiva di ca. fr. 819'000.-. L'ufficio di revisione propose allora di adottare con urgenza misure di risanamento. Il 3 ottobre 1994, G._______, N._______ e C._______ - preso atto che la E._______, succ. D._______ SA aveva registrato al 31 dicembre 1993 una perdita di fr. 869'277.40 di fronte ad una cifra di bilancio di fr. 4'191'386.25 - chiesero di poter controllare le posizioni contabili in quanto ritenevano che vi fossero degli errori. Essi incaricarono la I._______ SA di scegliere un perito per far valutare i beni mobili. Il 19 ottobre 1994, il ricorrente - dopo aver precisa- to che la perizia richiesta aveva valutato i beni mobili della società in fr. 1'264'465.- invece di soli fr. 201'070.- indicati a bilancio al 31 dicembre 1993 - propose di rivalutare tale posta del 25% della cifra di differenza. Venne inoltre specificato che la perdita di esercizio della società per il 1993, dopo la rivalutazione dei beni mobili e la registrazione di poste rimaste in sospeso, si era ri- dotta a fr. 546'380.70. G._______, in rappresentanza degli azionisti, dichiarò di essere autorizzato a postergare il credito relativo al correntista registrato a bilancio per fr. 491'148.-. Dal verbale assembleare del 31 ottobre 1994 si evince poi che i contributi arretrati ammontavano a ca. fr. 1'200'000.-, cui andavano aggiunti ca. fr. 350'000.- per imposta sulla cifra d'affari, che la perdita d'esercizio al 31 dicembre 1993 era passata da fr. 546'380.70 a fr. 581'380.70, mentre quella totale era di fr. 507'349.20 avendo scontato l'utile riportato. Tenendo conto della po- stergazione di fr. 491'148.- decisa nel corso della prece- dente assemblea, la perdita complessiva al 31 dicembre 1993 era di fr. 16'201.20. Il presidente dell'ufficio di revi- sione, avv. P._______, rese attenti i presenti ed in par- ticolare l'amministratore unico che la situazione socie- taria appariva praticamente fallimentare, ritenuto che vi erano esecuzioni pendenti per fr. 1'827'160.70 - con il ri- lievo che secondo C._______ sarebbero state riducibili a fr. 987'424.70 - e che risultavano esservi numerosi avvisi di pignoramento e domande di vendita a breve per parecchie centinaia di migliaia di franchi, ciò che giustificava seri dubbi in merito alla rivalutazione dei beni mobili operata in funzione dell'aggiustamento tecnico del bilancio riferito al 31 dicembre 1993. Il 16 novembre 1994, G._______, N._______ e C._______, unitamente all'avv. P._______ e a B._______, analizzarono il bilancio e il conto economico intermedio al 31 ottobre 1994, da cui risultava una perdita provvisoria di fr. 503'072.-. L'ufficio di revisione annotava che la società non soddisfaceva più i requisiti di legge in merito alla copertura del capitale sociale e proponeva di adottare, entro quindici giorni, misure di risanamento in difetto delle quali si doveva notificare al giudice competente la situazione finanziaria della ditta. Infine, il 1° dicembre 1994, l'assemblea decise di chiedere al pretore una convocazione per la presentazione dei bilanci della E._______, succ. D._______ SA. L'amministratore unico postulò inoltre di chiarire la que- stione relativa all'azionista o agli azionisti della socie- tà, di cui non erano noti gli estremi, ritenuto che egli era dell'avviso che l'avv. J._______ fosse l'unico azionista. Il 15 febbraio 1995, G._______ rese noto che la situazione finanziaria della società era divenuta ancor più precaria e che l'8 febbraio precedente era stata presentata un'istanza di moratoria concordataria.

c) Alla luce della situazione contabile dianzi espo- sta, le contestazioni del ricorrente, oltre a non essere confortate dalla documentazione versata agli atti, appaiono anche contraddittorie. Asserire d'essere venuto a conoscen- za dei debiti nei confronti della Cassa, aprendo per caso l'armadio di C._______, solo nel novembre 1994 è fallace. Infatti, già il 6 luglio 1993 egli aveva avuto occasione, quale membro del consiglio d'amministrazione della fallita, di apprendere, se solo avesse letto il rapporto di revisione della Y._______ SA con l'attenzione che la sua funzione esigeva, che la società necessitava di urgenti misure di risanamento e che vi erano arretrati per oneri sociali per il non trascurabile importo di fr. 687'408.40. Inoltre l'interessato, nel marzo e agosto 1994, è stato destinatario di diffide di pagamento da parte della Cassa. Egli fu pure oggetto di denuncia penale in maggio e settembre dello stesso anno. Il ricorrente, infine, non può ragionevolmente argomentare che a ottobre 1994 vi fossero prospettive favorevoli per la società, ove solo si consideri che in occasione dell'assemblea 31 ottobre 1994 risultava uno scoperto per oneri sociali attorno a fr. 1'200'000.-, oltre a fr. 350'000.- per imposta sulla cifra d'affari, ritenuto altresì che l'ufficio di revisione lo aveva chiaramente reso attento della situazione fallimentare in cui versava la ditta. In conclusione, G._______ ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore unico di una società anonima. Egli non può elevare ad esimente gli argomenti sostenuti nel gravame - versamento, con N._______, di fr. 80'000.- alla Cassa; riduzione dell'effettivo dei dipendenti della società; rinuncia allo stipendio, peraltro non supportata da riscontri probatori; domanda di moratoria -, atteso che le carenze palesate nell'esercizio delle sue funzioni sono incompatibili con il dovere accresciuto che si richiede ad un amministratore unico. Quest'ultimo deve infatti dar prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali, non bastando, al riguardo, la prudenza che si è soliti osservare nei propri affari ("diligentia quam in suis"; DTF 122 III 198 consid. 3a e riferimenti). Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte l'amministratore unico è tenuto, quale organo, ad informar- si periodicamente sull'andamento dell'azienda, in partico- lare sugli affari principali - specialmente dopo aver rice- vuto diffide di pagamento e denunce penali -, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se dalle informazioni raccolte sorge il sospetto di una ge- stione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, egli deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (DTF 114 V 223 consid. 4a). Al riguardo, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di affermare che gli obblighi di vigilanza e di diligenza di un amministratore unico sono da connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3 consid. 2b). 5.- a) N._______ ha, per parte sua, precisato nel gravame a questa Corte che, contrariamente a quanto soste- nuto dai primi giudici, il suo ruolo all'interno della so- cietà nel periodo tra il 1° ottobre 1993 e il 31 dicembre 1994 è stato quello di procuratore e non di membro del con- siglio d'amministrazione. Né tanto meno egli era organo di fatto, ritenuto che esercitava unicamente funzioni tecniche e mai si è occupato del versamento dei contributi. Asseri- sce inoltre che solo nel marzo 1994, in occasione della diffida inviatagli dalla Cassa, ha saputo che la fallita non aveva ottemperato al pagamento degli oneri sociali. Af- ferma poi che con G._______ ha provveduto ad esonerare dalle sue funzioni C._______, ha contribuito al versamento di fr. 80'000.- alla Cassa, ha operato una diminuzione dei dipendenti della società e ha rinunciato allo stipendio. Il ricorrente ritiene, concludendo, di non essere responsabile del danno causato all'amministrazione.

b) A giusta ragione N._______ censura il palese errore in cui è incorso il Tribunale cantonale nel passo ove assevera, a pag. 20 del giudizio impugnato, che "non basta il fatto di essere membro del CdA con funzioni puramente tecniche per non incorrere in nessuna responsabilità per il mancato pagamento dei contributi". I primi giudici hanno infatti omesso di considerare che il ricorrente dal 5 agosto 1993 non era né presidente né membro del consiglio d'amministrazione, ma solo procuratore della fallita, anche se con firma individuale.

c) Accertato che N._______ non è organo formale della società, va ora esaminato se egli abbia agito quale organo di fatto, ossia se abbia preso decisioni di competenza degli organi, nel caso di specie dell'amministratore unico G._______, o se abbia assunto la gestione effettiva influendo in modo determinante sulla formazione della volontà della società (cfr. DTF 114 V 79 consid. 3, già citata). Ora, come già si è visto, N._______ afferma di aver, assieme a G._______, esonerato C._______ dalle sue funzioni e versato alla Cassa fr. 80'000.-. Asserisce pure di aver fatto tutto il possibile per risanare la ditta, riducendo i dipendenti da 40 a 22 e rinunciando allo stipendio. Dagli atti emerge inoltre che l'interessato era coin- volto a titolo personale nelle vicende della società per- ché, oltre ad essere stato socio fondatore, membro e presi- dente del consiglio d'amministrazione, il 18 novembre 1994, con G._______, aveva comunicato all'avv. J._______ - reputandolo azionista unico e amministratore di fatto della società - che lo riteneva responsabile per lo scoperto degli oneri sociali ammontante ad oltre fr. 900'000.-. Occorre infine evidenziare che il ricorrente ha sempre partecipato alle numerose assemblee straordinarie, che si sono tenute tra ottobre 1993 e febbraio 1995, decisive per il futuro della ditta. È lecito dedurre da quanto precede che N._______ ha dimostrato di aver agito con atti di chiara connotazione non subalterna. Il suesposto modo di procedere mal si con- cilia, in effetti, con la funzione di procuratore. Il ri- corrente, in altre parole, ha esercitato competenze e preso decisioni di pertinenza degli organi dirigenti di una ditta (Trigo Trindade, La responsabilité des organes de gestion de la société anonyme dans la jurisprudence récente du Tri- bunal fédéral, in: SJ 1998 pag. 19 segg.).

d) Ne consegue che N._______ è stato in grado di determinare la volontà della società fallita. Egli, come pure G._______, dovrà quindi risarcire il danno subito dalla Cassa per contributi paritetici impagati. 6.- a) Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni as- sicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG e con- trario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere messe a carico dei ricorrenti (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG).

b) Inoltre, G._______ e N._______ verseranno in solido al cointeressato C._______, assistito da un legale, fr. 2'500.- a titolo di ripetibili (art. 159 OG; SVR 1995 AHV no. 70 pag. 214 consid. 6b). Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu- razioni p r o n u n c i a : I.In quanto ricevibile, il ricorso di diritto ammini- strativo è respinto. II.Le spese giudiziarie, fissate in fr. 6'000.-, sono poste a carico dei ricorrenti in solido e saranno com- pensate con le garanzie prestate da questi ultimi. III.I ricorrenti verseranno in solido a C._______ un'indennità di fr. 2'500.- per ripetibili della sede federale. IV.La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tri- bunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Uf- ficio federale delle assicurazioni sociali, nonché a C._______. Lucerna, 27 marzo 2000 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera: Il Cancelliere: