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H_230/1998

Bundesgericht · 2000-11-13 · Italiano CH
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[AZA 7]

H 230/98 Ws

IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Meyer e Ferrari;

Schäuble, cancelliere

Sentenza del 13 novembre 2000

nella causa

Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Canonico Ghiringhelli 15a, Bellinzona, ricorrente,

contro

B._________, opponente, rappresentato dall'avv. C._________,

e

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

Visto in fatto e considerando in diritto che:

B._________, M._________ e S._________ sono stati ritenuti responsabili dalla Cassa di compensazione del Cantone Ticino, quali amministratori di una società anonima, del mancato pagamento di contributi;

gli interessati hanno fatto opposizione;

il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha accolto le petizioni della Cassa avverso B._________ e M._________, mentre ha respinto quella contro S._________;

B._________ e M._________ hanno impugnato tale giudizio con ricorso di diritto amministrativo a questa Corte chiedendo l'estensione dell'obbligo di risarcire a S._________, gravame accolto dalla Corte nel senso che essa ha rinviato gli atti all'autorità giudiziaria di primo grado per accertamenti completivi, con spese e ripetibili a carico della Cassa;

a seguito degli accertamenti in questione, il 3 giugno 1998, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha con nuovo giudizio dichiarato di accogliere le petizioni nei confronti dei tre amministratori, assegnando a carico della Cassa fr. 1500.- di ripetibili a B._________, il quale si era fatto assistere in sede di questa nuova procedura cantonale dal proprio avvocato;

la Cassa interpone ora ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni contestando la legittimità dell'assegnazione a suo carico delle ripetibili per il motivo che si ritiene vincente in causa o comunque non soccombente, ricorso al quale B._________, sempre tramite il suo legale, risponde chiedendo la conferma del giudizio impugnato;

il ricorso merita accoglimento;

se è vero, in effetti, che in sede precedente B._________ e M._________, pur rimanendo responsabili, punto peraltro da loro non più contestato, hanno vinto la causa ottenendo che una terza persona sia tenuta solidalmente con loro a rispondere, è altrettanto vero che in concreto l'amministrazione nonsoccombe, datoche, indefinitiva, tutt'etregliorganidellasocietàfallitasonostaticondannatialrisarcimentodifr. 122'755. 80;

di regola, le spese processuali sono messe a carico della parte soccombente, principio questo che vale pure per le spese ripetibili (vedi gli art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS e 159 cpv. 1 OG);

in concreto, come già rilevato poc'anzi, la Cassa non può essere considerata parte soccombente, motivo per il quale il giudizio cantonale querelato deve essere annullato nella limitata misura in cui assegna a carico dell'amministrazione fr. 1500. - di ripetibili a B._________;

per le particolarità del caso, si rinuncia - in via d'eccezione - al prelevamento delle spese processuali, che dovrebbero essere poste a carico dell'opponente in applicazione dell'art. 156 cpv. 1 OG;

il Tribunale federale delle assicurazioni

pronuncia :

I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il dispositivo n. 2 del giudizio 3 giugno 1998 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino essendo annullato nella misura in cui si riferisce alle ripetibili.

II.Non si percepiscono spese giudiziarie.

III. L'anticipo spese di fr. 500. - prestato dalla Cassa ricorrente viene retrocesso.

IV.La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 13 novembre 2000

In nome del

Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IVa Camera:

Il Cancelliere: