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H 189/05

Bundesgericht · 2006-05-18 · Italiano CH
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti | Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Sachverhalt

Con decisione su opposizione 19 aprile 2005 la Cassa svizzera di compensazione ha confermato un suo provvedimento del 10 gennaio precedente che escludeva C.________, residente in Argentina, dall'assicurazione facoltativa AVS/AI per mancato pagamento di contributi. Adita con gravame, la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero ha per decisione incidentale 9 novembre 2005 chiesto alla ricorrente il versamento di un anticipo spese di fr. 500.- entro 20 giorni dall'intimazione della decisione medesima, con la comminatoria che, in caso di inadempienza, l'impugnativa sarebbe stata dichiarata inammissibile. L'interessata interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte diffondendosi sulle sue difficoltà finanziarie, le quali l'avrebbero impedita di pagare i contributi, e insistendo sulla gravità che rappresenterebbe per lei l'esclusione definitiva dall'assicurazione.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La Commissione di ricorso con la sua decisione incidentale 9 novembre 2005 si è limitata a chiedere un anticipo spese non pronunciandosi nel merito sull'esclusione dall'assicurazione. In sede delle presente procedura il Tribunale federale delle assicurazioni deve quindi soltanto esaminare se essa Commissione era legittimata a far dipendere dal pagamento di un anticipo l'ammissibilità del gravame avverso la decisione su opposizione 19 aprile 2005. Questa Corte non può entrare nel merito di altre conclusioni (DTF 128 V 201 consid. 1 e sentenze ivi citate).

E. 2 Nei considerandi della decisione incidentale impugnata la Commissione di ricorso ha già correttamente esposto come nelle procedure che non vertano sulla concessione o il rifiuto di prestazioni essa, conformemente all'ordinamento applicabile, possa mettere delle spese a carico del ricorrente. Ora, la procedura concreta non avendo quale tema la concessione o il rifiuto di prestazioni, l'autorità giudiziaria di primo grado era legittimata a chiedere il versamento dell'anticipo. Nel ricorso di diritto amministrativo l'istante non adduce elementi di giudizio suscettibili di infirmare la pronunzia commissionale, per cui il gravame non merita accoglimento; dubbio è persino che esso adempia i requisiti di ricevibilità, l'interessata facendo valere praticamente solo argomenti legati al tema di merito, ossia al mancato pagamento dei contributi e all'esclusione dall'assicurazione (cfr. art. 108 cpv. 2 in relazione con l'art. 132 OG e DTF 123 V 336 consid. 1).

E. 3 La Commissione federale di ricorso dovrà comunque ancora concedere all'istante la facoltà di pagare l'anticipo richiesto (DTF 128 V 216 consid. 9). Preliminarmente spetterà ai primi giudici decidere se nell'istanza a questa Corte possa essere ravvisata una domanda di assistenza giudiziaria gratuita.

Dispositiv
  1. In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
  2. Non si percepiscono spese giudiziarie.
  3. La causa è trasmessa alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero perché proceda nel senso indicato al considerando 3.
  4. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 18 maggio 2006
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 18.05.2006 H 189/05 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 18.05.2006 H 189/05 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 18.05.2006 H 189/05

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti | Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale federale Causa {T 7} H 189/05 Sentenza del 18 maggio 2006 IIa Camera Composizione Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Schäuble, cancelliere Parti C.________, Argentina, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente Istanza precedente Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna (Giudizio del 9 novembre 2005) Fatti: Con decisione su opposizione 19 aprile 2005 la Cassa svizzera di compensazione ha confermato un suo provvedimento del 10 gennaio precedente che escludeva C.________, residente in Argentina, dall'assicurazione facoltativa AVS/AI per mancato pagamento di contributi. Adita con gravame, la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero ha per decisione incidentale 9 novembre 2005 chiesto alla ricorrente il versamento di un anticipo spese di fr. 500.- entro 20 giorni dall'intimazione della decisione medesima, con la comminatoria che, in caso di inadempienza, l'impugnativa sarebbe stata dichiarata inammissibile. L'interessata interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte diffondendosi sulle sue difficoltà finanziarie, le quali l'avrebbero impedita di pagare i contributi, e insistendo sulla gravità che rappresenterebbe per lei l'esclusione definitiva dall'assicurazione. Diritto: 1. La Commissione di ricorso con la sua decisione incidentale 9 novembre 2005 si è limitata a chiedere un anticipo spese non pronunciandosi nel merito sull'esclusione dall'assicurazione. In sede delle presente procedura il Tribunale federale delle assicurazioni deve quindi soltanto esaminare se essa Commissione era legittimata a far dipendere dal pagamento di un anticipo l'ammissibilità del gravame avverso la decisione su opposizione 19 aprile 2005. Questa Corte non può entrare nel merito di altre conclusioni (DTF 128 V 201 consid. 1 e sentenze ivi citate). 2. Nei considerandi della decisione incidentale impugnata la Commissione di ricorso ha già correttamente esposto come nelle procedure che non vertano sulla concessione o il rifiuto di prestazioni essa, conformemente all'ordinamento applicabile, possa mettere delle spese a carico del ricorrente. Ora, la procedura concreta non avendo quale tema la concessione o il rifiuto di prestazioni, l'autorità giudiziaria di primo grado era legittimata a chiedere il versamento dell'anticipo. Nel ricorso di diritto amministrativo l'istante non adduce elementi di giudizio suscettibili di infirmare la pronunzia commissionale, per cui il gravame non merita accoglimento; dubbio è persino che esso adempia i requisiti di ricevibilità, l'interessata facendo valere praticamente solo argomenti legati al tema di merito, ossia al mancato pagamento dei contributi e all'esclusione dall'assicurazione (cfr. art. 108 cpv. 2 in relazione con l'art. 132 OG e DTF 123 V 336 consid. 1). 3. La Commissione federale di ricorso dovrà comunque ancora concedere all'istante la facoltà di pagare l'anticipo richiesto (DTF 128 V 216 consid. 9). Preliminarmente spetterà ai primi giudici decidere se nell'istanza a questa Corte possa essere ravvisata una domanda di assistenza giudiziaria gratuita. Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG, pronuncia: 1. In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 2. Non si percepiscono spese giudiziarie. 3. La causa è trasmessa alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero perché proceda nel senso indicato al considerando 3. 4. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 18 maggio 2006 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: