Assicurazione contro la disoccupazione (AD) | Assicurazione contro la disoccupazione
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La causa è stralciata dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso di diritto amministrativo.
E. 2 Non si percepiscono spese giudiziarie.
E. 3 La presente decide sarà intimata alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, Lugano, e all'Ufficio delle misure attive della Sezione del lavoro del Cantone Ticino. Lucerna, 27 marzo 2007 In nome della I Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il presidente: Il cancelliere:
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Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 27.03.2007 C 262/06 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 27.03.2007 C 262/06 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 27.03.2007 C 262/06
Assicurazione contro la disoccupazione (AD) | Assicurazione contro la disoccupazione
Tribunale federale Tribunal federal C 262/06{T 7} Decide del 27 marzo 2007 I Corte di diritto sociale Composizione Giudici federali Ursprung, presidente, Schön, Frésard, cancelliere Schäuble. Parti Segretariato di Stato dell'economia, Mercato del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione, Effingerstrasse 31, 3003 Berna, ricorrente, contro P.________ Sagl, opponente, Oggetto Assicurazione contro la disoccupazione, ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 3 ottobre 2006. Visto che il Segretariato di Stato dell'economia (seco) in data 1° novembre 2006 ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) avverso il giudizio 3 ottobre 2006 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino (in materia di assicurazione contro la disoccupazione), che nella prospettiva, segnalatale da questa Corte mediante scritto del 23 gennaio 2007, di un eventuale accordo extragiudiziale (poi stipulato) fra le parti nella procedura cantonale (ditta P.________ Sagl e Ufficio delle misure attive della Sezione del lavoro del Cantone Ticino), l'autorità di vigilanza ricorrente ha ritirato l'impugnativa mediante atto del 7 febbraio 2007, che di massima il ritiro del ricorso è irrevocabile e pone immediatamente fine alla lite, il Tribunale federale decide: 1. La causa è stralciata dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso di diritto amministrativo. 2. Non si percepiscono spese giudiziarie. 3. La presente decide sarà intimata alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, Lugano, e all'Ufficio delle misure attive della Sezione del lavoro del Cantone Ticino. Lucerna, 27 marzo 2007 In nome della I Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il presidente: Il cancelliere: