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9F 2/2011

Bundesgericht · 2011-09-29 · Italiano CH
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti | Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La domanda di revisione è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico dell'istante.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 29 settembre 2011 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Meyer Il Cancelliere: Grisanti

Dispositiv
  1. La domanda di revisione è inammissibile.
  2. Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico dell'istante.
  3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 29 settembre 2011
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Bundesgericht II. sozialrechtliche Abteilung 29.09.2011 9F 2/2011 (9F_2/2011) Tribunal fédéral IIe Cour de droit social 29.09.2011 9F 2/2011 (9F_2/2011) Tribunale federale II Corte di diritto sociale 29.09.2011 9F 2/2011 (9F_2/2011)

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti | Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9F_2/2011 {T 0/2} Sentenza del 29 settembre 2011 II Corte di diritto sociale Composizione Giudici federali U. Meyer, Presidente, Borella, Pfiffner Rauber, cancelliere Grisanti. Partecipanti al procedimento M.________, istante, contro Cassa federale di compensazione, Holzikofenweg 36, 3003 Berna, controparte. Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 9C_467/2011 del 18 luglio 2011. Vista: l'istanza di revisione del 26 luglio 2011 (timbro postale) contro la sentenza 9C_467/2011 del 18 luglio 2011 con cui il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, per manifesta carente motivazione, un ricorso di M.________ in materia di rendita AVS, considerando: che secondo l'art. 54 cpv. 1 LTF, di regola il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge nella lingua ufficiale della decisione impugnata, che nella fattispecie è quella italiana; che di conseguenza occorre redigere in italiano anche questo giudizio, nonostante la domanda di revisione sia stata redatta in lingua tedesca e l'istante chieda di rendere la sentenza in tedesco; che tale decisione, oltre a meglio conciliarsi con il disposto di legge in parola, si giustifica anche perché l'istante vive nel Cantone Ticino e non ha palesato di non capire l'italiano; che l'annullamento o la modifica di una sentenza del Tribunale federale è possibile solo se è dato un motivo di revisione ai sensi degli art. 121 segg. LTF; che l'inoltro di un'istanza di revisione non consente per contro di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione; che come per gli altri atti scritti destinati al Tribunale federale, per essere ammissibile l'istanza di revisione dev'essere motivata, l'istante dovendo confrontarsi con la sentenza di cui chiede la revisione e spiegare per quale ragione ritiene sussistere un motivo di revisione (v. art. 42 cpv. 2 LTF); che l'istante non sostanzia un motivo di revisione ai sensi degli art. 121-123 LTF, ma rimette in discussione il merito della causa, criticando l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento giuridico posto a fondamento della sentenza di inammissibilità impugnata; che pertanto, senza necessità di procedere a uno scambio degli scritti (art. 127 LTF), la domanda di revisione dev'essere considerata inammissibile; che l'istante deve farsi carico delle spese di procedura (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. La domanda di revisione è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico dell'istante. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 29 settembre 2011 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Meyer Il Cancelliere: Grisanti