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9F_12/2020

Assicurazione contro le malattie,

Bundesgericht · 2020-11-18 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro della domanda di revisione.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, a B.________, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 18 novembre 2020

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Parrino

La Cancelliera: Cometta Rizzi

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9F_12/2020

Decreto del 18 novembre 2020

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Parrino, Presidente,

Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

istante,

contro

SWICA Assicurazione malattia SA,

controparte.

Oggetto

Assicurazione contro le malattie,

domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero del 28 settembre 2020 (9C_495/2020).

Visto:

la sentenza del 28 settembre 2020 con cui il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il gravame del 20 maggio 2020 inoltrato da A.________ contro il giudizio del Tribunale del Cantone Ticino del 5 febbraio 2020 in materia di assicurazione contro le malattie,

la domanda di revisione della sentenza federale inoltrata personalmente da A.________ al Tribunale federale il 27 ottobre 2020 (timbro postale),

il decreto del 3 novembre 2020 con cui, per ordine del Presidente della II Corte di diritto sociale, il curatore avv. B.________ è stato invitato a comunicare se, in tale veste, egli intendeva ratificare l'istanza di revisione,

lo scritto del 4 novembre 2020 (timbro postale) del curatore avv. B.________,

considerando:

che con decisione cautelare 30 settembre/1° ottobre 2019 l'Autorità regionale di protezione U.________ ha istituito una curatela di rappresentanza ai sensi dell'art. 394 CC a favore di A.________, limitandolo nell'esercizio dei suoi diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti a ogni autorità civile, amministrativa e penale, ritenuto che soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tali ambiti (cfr. sentenza 5A_854/2019 del 12 dicembre 2019 consid. 6),

che con giudizi del 15 luglio 2020 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha confermato quale curatore di A.________ l'avv. B.________ (cfr. sentenza 1C_438/2020 dell'11 settembre 2020 con riferimenti),

che con scritto del 4 novembre 2020 il curatore avv. B.________ ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare l'istanza di revisione presentata da A.________ al Tribunale federale il 27 ottobre 2020, chiedendone lo stralcio e la rinuncia alla riscossione di tasse o spese giudiziarie,

che pertanto la causa dev'essere stralciata dai ruoli in applicazione degli art. 32 cpv. 2 e 71 LTF, in relazione con l'art. 73 cpv. 1 PC,

che il Presidente (o il giudice d'istruzione) della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo nel senso dell'art. 32 cpv. 1 e 2 LTF,

che in accoglimento della domanda del curatore si può rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF),

che il Tribunale federale si riserva il diritto di archiviare senza risposta eventuali nuovi scritti concernenti la vertenza in discussione (art. 42 cpv. 7 LTF),

per questi motivi, il Presidente decreta:

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro della domanda di revisione.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, a B.________, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 18 novembre 2020

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Parrino

La Cancelliera: Cometta Rizzi