opencaselaw.ch

9C_981/2008

Assicurazione contro le malattie,

Bundesgericht · 2009-01-15 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 15 gennaio 2009

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_981/2008 {T 0/2}

Decreto del 15 gennaio 2009

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale U. Meyer, Presidente,

cancelliere Grisanti.

Parti

I.________,

ricorrente, patrocinato dall'avv. Rossano Bervini, Via S. Damiano 9, 6850 Mendrisio,

contro

Commissione Paritetica di Fiducia OMCT, Via Cantonale, 6802 Rivera,

opponente, patrocinata dall'avv. Giorgio Foppa, Corso Elvezia 16, 6900 Lugano,

Santésuisse, Via Nizzola 1b, 6500 Bellinzona, patrocinata dall'avv. Mario Molo, Via Orico 9, 6500 Bellinzona,

Dipartimento delle Istituzioni del Cantone Ticino, Divisione della Giustizia, 6500 Bellinzona.

Oggetto

Assicurazione contro le malattie,

ricorso contro il giudizio del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni del 22 ottobre 2008.

Visto:

lo scritto 23 dicembre 2008 con cui il ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso contro il giudizio 22 ottobre 2008 del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni;

considerando:

che quando il ricorso è ritirato, il Presidente della Corte adita (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) dichiara il processo terminato nonché statuisce sulle spese giudiziarie e sull'eventuale assegnazione e l'ammontare delle ripetibili (art. 5 cpv. 2 e 73 cpv. 1 PC combinati con l'art. 71 LTF);

che, in caso di desistenza, le spese giudiziarie devono essere poste, in linea di principio, a carico della parte ricorrente con l'applicazione di una tassa di giustizia ridotta (art. 66 cpv. 2 LTF; cfr. ad esempio decreto 2C_626/2007 del 12 novembre 2007);

che, nella fattispecie, non v'è motivo per scostarsi da questo principio;

che per contro non si giustifica di assegnare ripetibili all'opponente che peraltro nemmeno è stata invitata a presentare osservazioni.

per questi motivi, il Presidente decreta:

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 15 gennaio 2009

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti