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9C_974/2009

Previdenza professionale,

Bundesgericht · 2010-03-31 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Partecipanti al procedimento

Z.________,

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 31 marzo 2010

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Il Cancelliere:

Borella Grisanti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_974/2009 {T 0/2}

Sentenza del 31 marzo 2010

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,

cancelliere Grisanti.

1. Partecipanti al procedimento

Z.________,

2. V._________

ricorrenti,

contro

1. UBS SA, Rechtsdienst & Compliance, 8000 Zurigo, patrocinata dall'avv. dott. Carlo Postizzi,

2. Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano, Via Bossi 2a, 6901 Lugano,

opponenti.

Oggetto

Previdenza professionale,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 27 ottobre 2009.

Visto:

il ricorso del 17 novembre 2009 (timbro postale) contro il giudizio 27 ottobre 2009 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,

il decreto del 9 marzo 2010, con il quale questa Corte ha assegnato a Z.________ e a V._________ un termine suppletorio, scadente il 22 marzo 2010 per versare un anticipo spese, avvertendoli che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,

considerando:

che i ricorrenti non hanno versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartito,

che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,

che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 31 marzo 2010

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Il Cancelliere:

Borella Grisanti