Previdenza professionale (ritiro del ricorso) | Previdenza professionnale
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.
E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 6 maggio 2019 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Parrino Il Cancelliere: Bernasconi
Dispositiv
- La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
- Non si prelevano spese giudiziarie.
- Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 6 maggio 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung 06.05.2019 9C 95/2019 (9C_95/2019) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 06.05.2019 9C 95/2019 (9C_95/2019) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 06.05.2019 9C 95/2019 (9C_95/2019)
Previdenza professionale (ritiro del ricorso) | Previdenza professionnale
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_95/2019 Decreto del 6 maggio 2019 II Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico, Cancelliere Bernasconi. Partecipanti al procedimento A.________, patrocinata dall'avv. Ezio Tranini, ricorrente, contro Fondazione collettiva LPP Swiss Life, General Guisan-Quai 40, 8022 Zurigo, opponente. Oggetto Previdenza professionale (ritiro del ricorso), ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 20 dicembre 2018 (34.2018.15). Visto: il ricorso del 31 gennaio 2019 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emanato il 20 dicembre 2018, il decreto del 1° marzo 2019 con cui la domanda di assistenza giudiziaria è stata respinta, lo scritto del 2 maggio 2019 (timbro postale) con il quale A.________ ha dichiarato di ritirare il ricorso, considerando: che la causa dev'essere stralciata dai ruoli in applicazione dell'art. 32 cpv. 2 LTF, che si rinuncia alla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), per questi motivi, il Giudice unico decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 6 maggio 2019 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Parrino Il Cancelliere: Bernasconi