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9C 951/2010

Bundesgericht · 2010-11-25 · Italiano CH
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti | Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 25 novembre 2010 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Il Cancelliere: Meyer Grisanti

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Bundesgericht II. sozialrechtliche Abteilung 25.11.2010 9C 951/2010 (9C_951/2010) Tribunal fédéral IIe Cour de droit social 25.11.2010 9C 951/2010 (9C_951/2010) Tribunale federale II Corte di diritto sociale 25.11.2010 9C 951/2010 (9C_951/2010)

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti | Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_951/2010 Decreto del 25 novembre 2010 II Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale U. Meyer, Presidente, cancelliere Grisanti. Partecipanti al procedimento F.________, Italia, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente. Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, dell'8 settembre 2010. Visto: il ricorso 13 ottobre 2010 (timbro postale) contro il giudizio 8 settembre 2010 del Tribunale amministrativo federale, il decreto 19 ottobre 2010 con cui la ricorrente è stata invitata a versare, entro il 3 novembre 2010, l'anticipo delle spese giudiziarie di fr. 500.-, lo scritto 30 ottobre 2010 (timbro postale) con cui F.________ ha ritirato il ricorso e chiesto di essere liberata dal pagamento delle spese giudiziarie, considerando: che la causa dev'essere stralciata dai ruoli ( art. 32 cpv. 2 LTF ), che il Presidente (o il giudice dell'istruzione) della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate ( art. 32 cpv. 1 e 2 LTF ) e che, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie ( art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l' art. 71 LTF ), che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie ( art. 66 cpv. 2 LTF ), che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare le spese processuali (cfr. decreto 9C_7/2007 del 21 febbraio 2007), per questi motivi, il Presidente decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 25 novembre 2010 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Il Cancelliere: Meyer Grisanti