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9C_930/2009

Assicurazione per l'invalidità,

Bundesgericht · 2010-04-30 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale,

Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 30 aprile 2010

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
  3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 30 aprile 2010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_930/2009

Sentenza del 30 aprile 2010

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale U. Meyer, Presidente,

cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento

G.________, Stati Uniti,

ricorrente,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,

opponente.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 24 settembre 2009.

Visto:

il ricorso 26 ottobre 2009 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 24 settembre 2009,

considerando:

che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,

che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,

che il ricorso non soddisfa queste esigenze formali minime già solo poiché non contiene alcuna conclusione,

che per il resto l'affermazione secondo cui l'insorgente non avrebbe ricevuto alcuna lettera che lo invitasse a fornire un anticipo spese dinanzi all'autorità giudiziaria non configura manifestamente una motivazione sufficiente ad impugnare l'accertamento con il quale il Tribunale amministrativo federale aveva attestato l'avvenuta notifica del decreto incidentale al suo rappresentante,

che di conseguenza il ricorso deve essere dichiarato irricevibile secondo la procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF),

che nonostante la procedura sia di principio onerosa, viste le circostanze, non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF),

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale,

Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 30 aprile 2010

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti