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9C_912/2007

Assicurazione per l'invalidità,

Bundesgericht · 2008-04-18 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione al ricorrente e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 18 aprile 2008

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Meyer

Il Cancelliere: Grisanti

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
  3. Comunicazione al ricorrente e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 18 aprile 2008
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_912/2007 {T 0/2}

Sentenza del 18 aprile 2008

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale U. Meyer, Presidente,

cancelliere Grisanti.

Parti

M.________,

ricorrente,

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità,

Considerando:

che per atto del 20 dicembre 2007 (timbro postale), M.________ ha adito il Tribunale federale,

che il 27 dicembre 2007, per ordine del Presidente, il ricorrente è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali egli ritiene di poter chiedere un altro giudizio,

che questa Corte ha in particolare osservato che queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e ha fatto per il resto notare che il vizio poteva essere sanato entro il termine di ricorso indicato nel querelato giudizio,

che infine l'interessato è stato invitato a produrre il giudizio impugnato entro il 14 gennaio 2008 con l'avvertenza che in caso di inosservanza l'atto scritto non sarebbe stato preso in considerazione,

che M.________ non ha sanato questi vizi formali, nemmeno con l'atto del 28 marzo 2008,

che di conseguenza la motivazione del ricorso è manifestamente insufficiente (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), mentre l'atto impugnato risulta sempre mancante (art. 42 cpv. 3 e 5 LTF),

che per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile secondo la procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF),

che nonostante la procedura sia di principio onerosa, viste le circostanze non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF),

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione al ricorrente e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 18 aprile 2008

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Meyer

Il Cancelliere: Grisanti