Assicurazione per l'invalidità | Assicurazione per l'invalidità
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è inammissibile.
E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.
E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 26 novembre 2012 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Meyer Il Cancelliere: Grisanti
Dispositiv
- Il ricorso è inammissibile.
- Non si prelevano spese giudiziarie.
- Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 26 novembre 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. sozialrechtliche Abteilung 26.11.2012 9C 839/2012 (9C_839/2012) Tribunal fédéral IIe Cour de droit social 26.11.2012 9C 839/2012 (9C_839/2012) Tribunale federale II Corte di diritto sociale 26.11.2012 9C 839/2012 (9C_839/2012)
Assicurazione per l'invalidità | Assicurazione per l'invalidità
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_839/2012 Sentenza del 26 novembre 2012 II Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale U. Meyer, Presidente, cancelliere Grisanti. Partecipanti al procedimento R.________, Italia, patrocinato dall'avv. Roberto Di Santo, ricorrente, contro Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente. Oggetto Assicurazione per l'invalidità, ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 9 luglio 2012. Visto: il ricorso 8 ottobre 2012 (timbro postale) di R.________ avverso il giudizio del 9 luglio 2012 del Tribunale amministrativo federale, Corte III, che, stando all'attestazione postale, è stato recapitato al suo rappresentante legale il 24 luglio 2012, considerando: che il ricorso non è stato depositato entro il termine di 30 giorni prescritto dall'art. 100 cpv. 1 LTF e scaduto - in applicazione degli art. 44-45 LTF
- il 14 settembre 2012, che il gravame, di conseguenza, si rivela manifestamente tardivo, che il ricorrente non ha fatto valere elementi suscettibili di giustificare una restituzione del termine inosservato (art. 50 LTF), che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile, che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie, per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 26 novembre 2012 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Meyer Il Cancelliere: Grisanti