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9C_829/2013

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,

Bundesgericht · 2014-02-07 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale,

Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 7 febbraio 2014

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Meyer

Il Cancelliere: Grisanti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_829/2013

Sentenza del 7 febbraio 2014

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico,

cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento

D.________, Italia,

ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione,

avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,

opponente.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,

ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 17 settembre 2013.

Visto:

il ricorso del 25 ottobre 2013 (timbro postale) contro il giudizio del 17 settembre 2013 del Tribunale amministrativo federale, Corte III,

il decreto del 7 gennaio 2014, con il quale questa Corte ha assegnato a D.________ un termine suppletorio, scadente il 27 gennaio 2014, per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,

considerando:

che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,

che statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,

che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF non si prelevano spese giudiziarie,

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale,

Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 7 febbraio 2014

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Meyer

Il Cancelliere: Grisanti