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9C_823/2009

Assicurazione per l'invalidità (

Bundesgericht · 2009-09-30 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale,

Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 30 settembre 2009

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
  3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 30 settembre 2009
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_823/2009

Sentenza del 30 settembre 2009

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale U. Meyer, Presidente,

cancelliere Grisanti.

Parti

P.________, Spagna,

ricorrente,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,

opponente.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità (ricorso tardivo),

ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, dell'11 febbraio 2009.

Visto:

il ricorso 21 settembre 2009 (timbro postale) di P.________ avverso il giudizio 11 febbraio 2009 del Tribunale amministrativo federale, Corte III, che, stando all'attestazione postale, le è stato consegnato il 3 marzo 2009,

considerando:

che il ricorso non è stato depositato entro il termine di 30 giorni prescritto dall'art. 100 cpv. 1 LTF e scaduto - in applicazione degli art. 44-48 LTF

- il 2 aprile 2009,

che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. lett. a LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile,

che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF si prescinde dal prelievo di spese giudiziarie,

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale,

Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 30 settembre 2009

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti