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9C_818/2017

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),

Bundesgericht · 2017-12-05 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 5 dicembre 2017

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Pfiffner

La Cancelliera: Cometta Rizzi

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_818/2017

Sentenza del 5 dicembre 2017

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Pfiffner, Presidente,

Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei contributi,

via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 4 ottobre 2017 (30.2017.30).

Visto:

il giudizio del 4 ottobre 2017 con il quale il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha ritenuto irricevibile il ricorso di A.________ contro la decisione del 17 ottobre 2016 della Cassa cantonale di compensazione, che confermava la trattenuta mensile di fr. 400.- dalla rendita di vecchiaia,

il ricorso di A.________ del 23 ottobre 2017 (timbro postale) contro il giudizio cantonale, con cui chiede di riesaminare il suo caso,

considerando:

che per l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto ( art. 95 e 96 LTF ; DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti ( art. 97 cpv. 1 LTF ),

che la motivazione, pur non dovendo essere necessariamente corretta, deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (cfr. DTF 123 V 335 consid. 1a pag. 336), in particolare il ricorso contro una decisione di irricevibilità deve contenere l'indicazione della specifica contestazione dei motivi su cui è stata fondata,

che nel caso in rassegna il Tribunale cantonale ha ritenuto irricevibile il ricorso del 26 settembre 2017 - completato con scritto del 2 ottobre 2017 - considerata l'assenza di provvedimento impugnabile, ossia di decisione su opposizione,

che nel caso concreto l'atto ricorsuale è privo del necessario riferimento al tenore, di natura formale, della decisione di irricevibilità emessa dall'autorità giudiziaria cantonale, considerato che il ricorrente ritorna sulla questione di merito già decisa - e peraltro già divenuta effettiva - della restituzione alla Cassa cantonale di disoccupazione dell'importo di fr. 40'350.-, oggetto ora della trattenuta mensile di fr. 400.- sulla rendita AVS, limitandosi infine a domandare il riesame del caso, senza confrontarsi con i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità,

che un gravame contenente censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità non soddisfa le esigenze formali di motivazione riferite allo specifico oggetto del litigio ( art. 42 cpv. 2 LTF ),

che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF , il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,

che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dall'addossare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 5 dicembre 2017

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Pfiffner

La Cancelliera: Cometta Rizzi