Assicurazione per l'invalidità | Assicurazione per l'invalidità
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è inammissibile.
E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.
E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Luzern, 29 ottobre 2010 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Il Cancelliere: Meyer Grisanti
Dispositiv
- Il ricorso è inammissibile.
- Non si prelevano spese giudiziarie.
- Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Luzern, 29 ottobre 2010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. sozialrechtliche Abteilung 29.10.2010 9C 781/2010 (9C_781/2010) Tribunal fédéral IIe Cour de droit social 29.10.2010 9C 781/2010 (9C_781/2010) Tribunale federale II Corte di diritto sociale 29.10.2010 9C 781/2010 (9C_781/2010)
Assicurazione per l'invalidità | Assicurazione per l'invalidità
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_781/2010 {T 0/2} Sentenza del 29 ottobre 2010 II Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale U. Meyer, Presidente, cancelliere Grisanti. Partecipanti al procedimento L.________, Italia, patrocinato da Patronato INAS, Istituto Nazionale assistenza Sociale, Italia, ricorrente, contro Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente. Oggetto Assicurazione per l'invalidità, ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 19 agosto 2010. Visto : il ricorso del 15 settembre 2010 (timbro postale) contro il giudizio, non prodotto (solo rubrum), del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 19 agosto 2010, considerando : che il ricorrente non ha sanato, entro il termine impartitogli con decreto del 22 settembre 2010 e scaduto il 4 ottobre 2010 (art. 44 - 48 LTF), il vizio formale della carente produzione degli allegati (sentenza dell'istanza precedente) segnalatogli dal Tribunale conformemente all'art. 42 cpv. 5 LTF, che oltretutto l'atto del 15 settembre 2010 nemmeno soddisfa manifestamente le esigenze minime di motivazione (art. 42 cpv. 2 prima frase LTF), che di conseguenza il ricorso deve essere dichiarato irricevibile secondo la procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a, b LTF), che nonostante la procedura sia di principio onerosa, viste le circostanze, non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF), per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Luzern, 29 ottobre 2010 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Il Cancelliere: Meyer Grisanti