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9C 756/2011

Bundesgericht · 2011-11-21 · Italiano CH
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Assicurazione per l'invalidità | Assicurazione per l'invalidità

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 21 novembre 2011 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Meyer Il Cancelliere: Grisanti

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
  3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 21 novembre 2011
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung 21.11.2011 9C 756/2011 (9C_756/2011) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 21.11.2011 9C 756/2011 (9C_756/2011) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 21.11.2011 9C 756/2011 (9C_756/2011)

Assicurazione per l'invalidità | Assicurazione per l'invalidità

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_756/2011 Sentenza del 21 novembre 2011 II Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale U. Meyer, Presidente, cancelliere Grisanti. Partecipanti al procedimento S.________, Italia, ricorrente, contro Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente. Oggetto Assicurazione per l'invalidità, ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 6 settembre 2011. Visto: il ricorso del 1° ottobre 2011 (timbro postale) contro il giudizio 6 settembre 2011 del Tribunale amministrativo federale, Corte III, in materia di assicurazione per l'invalidità (soppressione del diritto alla rendita [intera]), lo scritto del 6 ottobre 2011 con il quale, per ordine del Presidente, l'interessata è stata informata che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ella ritiene di poter chiedere un altro giudizio, l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio, l'atto complementare del 12 ottobre 2011, considerando: che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova, che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254), che la parte ricorrente deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione impugnata che reputa lesivi del diritto, che nel caso di specie né l'allegato del 1° ottobre 2011 né l'atto completivo del 12 ottobre 2011 soddisfano manifestamente queste condizioni, che la ricorrente - che si limita a sostenere, peraltro in contrasto con le tavole processuali, che l'amministrazione avrebbe trascurato tutta la documentazione medica attestante un quadro incompatibile con qualsiasi attività lavorativa e addirittura un peggioramento rispetto a quando ha cominciato a beneficiare della rendita - non si confronta minimamente con la pronuncia impugnata - la quale ha spiegato in dettaglio perché, sulla base delle (sostanzialmente convergenti) valutazioni della perizia medica particolareggiata 27 maggio 2009 dell'INPS di X.________ e della valutazione del servizio medico regionale dell'AI, ha evidenziato un netto miglioramento dello stato di salute psichico che in precedenza aveva giustificato l'erogazione della rendita (intera) - e non espone le ragioni che farebbero apparire contraria al diritto la decisione dei primi giudici, che pertanto, il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, che, viste le circostanze, si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF), per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 21 novembre 2011 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Meyer Il Cancelliere: Grisanti