Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale) | Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è inammissibile.
E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.
E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 18 marzo 2024 In nome della III Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Parrino La Cancelliera: Cometta Rizzi
Dispositiv
- Il ricorso è inammissibile.
- Non si prelevano spese giudiziarie.
- Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 18 marzo 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. öffentlich-rechtliche Abteilung 18.03.2024 9C 749/2023 (9C_749/2023) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 18.03.2024 9C 749/2023 (9C_749/2023) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 18.03.2024 9C 749/2023 (9C_749/2023)
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale) | Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_749/2023 Sentenza del 18 marzo 2024 III Corte di diritto pubblico Composizione Giudice federale Parrino, Presidente, Cancelliera Cometta Rizzi. Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato dall'avv. Salvatore Giuseppe Gentile, ricorrente, contro Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio giuridico, opponente. Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale), ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 23 ottobre 2023 (31.2023.9). Visto: il ricorso inoltrato da A.________ al Tribunale federale il 21 novembre 2023 (timbro postale), e i successivi complementi del 22 e del 30 novembre 2023 (timbri postali), contro la sentenza del 23 ottobre 2023 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il decreto dell'11 dicembre 2023 con cui, per ordine del Presidente della III Corte di diritto pubblico del Tribunale federale, il ricorrente è stato invitato a fornire un anticipo spese di fr. 3'500.-, la domanda di gratuito patrocinio del 18 dicembre 2023, con cui l'insorgente ha chiesto l'esonero delle spese giudiziarie, il decreto del 13 febbraio 2024 con cui questa Corte ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e ha assegnato al ricorrente un termine suppletorio non prorogabile, scadente al 1° marzo 2024, per versare un anticipo spese di fr. 3'500.-, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile, considerando: che la parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 LTF), che il presidente della corte (art. 32 cpv. 1 LTF), stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo e, se questo scade infruttuoso, viene impartito un termine suppletorio; se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio (improrogabile), il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 62 cpv. 3 LTF), che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli, che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato inammissibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF, che, in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, si prescinde in via eccezionale dal prelievo delle spese giudiziarie, per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 18 marzo 2024 In nome della III Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Parrino La Cancelliera: Cometta Rizzi