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9C_743/2016

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),

Bundesgericht · 2017-02-20 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 20 febbraio 2017

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Parrino

La Cancelliera: Cometta Rizzi

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_743/2016

Sentenza del 20 febbraio 2017

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,

Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'Avv. Roy Bay,

ricorrente,

contro

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG Servizio giuridico, via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 5 ottobre 2016.

Visto:

il ricorso in materia di diritto pubblico interposto da A.________ il 4 novembre 2016 (timbro postale) contro il giudizio del 5 ottobre 2016 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,

il decreto del 14 dicembre 2016 con cui il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso ritenendo, a un primo esame, le conclusioni del gravame prive di probabilità di successo e ha fissato a A.________ un termine di 14 giorni per versare un anticipo spese di fr. 4'000.-,

il decreto del 23 gennaio 2017, con il quale questa Corte ha assegnato a A.________ un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 3 febbraio 2017, per versare l'anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,

considerando:

che la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale federale non è gratuita, essendo addossate di regola le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF),

che chi adisce il Tribunale federale deve inoltre versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF),

che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,

che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato inammissibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,

che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dalla riscossione delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 20 febbraio 2017

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Parrino

La Cancelliera: Cometta Rizzi