Assicurazione per l'invalidità | Assicurazione per l'invalidità
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è inammissibile.
E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.
E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 3 giugno 2014 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Parrino Il Cancelliere: Grisanti
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Bundesgericht II. sozialrechtliche Abteilung 03.06.2014 9C 66/2014 (9C_66/2014) Tribunal fédéral IIe Cour de droit social 03.06.2014 9C 66/2014 (9C_66/2014) Tribunale federale II Corte di diritto sociale 03.06.2014 9C 66/2014 (9C_66/2014)
Assicurazione per l'invalidità | Assicurazione per l'invalidità
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_66/2014 Sentenza del 3 giugno 2014 II Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico, cancelliere Grisanti. Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato dall'avv. Monica Sartori-Lombardi, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Gaggini 3, 6500 Bellinzona, opponente. Oggetto Assicurazione per l'invalidità, ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 16 gennaio 2014. Visto: il ricorso del 22 gennaio 2014, completato il 17 febbraio 2014, contro il giudizio del 16 gennaio 2014 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e la domanda di assistenza giudiziaria, il decreto del 20 marzo 2014 con cui il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria ritenendo, a un primo esame, le conclusioni del ricorso prive di possibilità di successo, il decreto del 12 maggio 2014 con il quale questa Corte ha assegnato ad A.________ un termine suppletorio, scadente il 23 maggio 2014, per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile, considerando: che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli, che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF, che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF non si prelevano spese giudiziarie, per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 3 giugno 2014 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Parrino Il Cancelliere: Grisanti