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9C 635/2010

Bundesgericht · 2010-08-31 · Italiano CH
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti | Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, a G.________, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 31 agosto 2010 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Il Cancelliere: Meyer Grisanti

Dispositiv
  1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
  3. Comunicazione alle parti, a G.________, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 31 agosto 2010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht II. sozialrechtliche Abteilung 31.08.2010 9C 635/2010 (9C_635/2010) Tribunal fédéral IIe Cour de droit social 31.08.2010 9C 635/2010 (9C_635/2010) Tribunale federale II Corte di diritto sociale 31.08.2010 9C 635/2010 (9C_635/2010)

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti | Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_635/2010 {T 0/2} Sentenza del 31 agosto 2010 II Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale U. Meyer, Presidente, cancelliere Grisanti. Partecipanti al procedimento R.________, patrocinato dall'avv. Stefano Zanetti, ricorrente, contro Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente, G.________, patrocinato dall'Unia Ticino e Moesa, Segretariato regionale, Via Canonica 3, 6901 Lugano. Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 5 luglio 2010. Visto: il ricorso presentato il 5 agosto 2010 (timbro postale) da R.________ - con il patrocinio dall'avv. Stefano Zanetti - contro il giudizio 5 luglio 2010 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, il decreto del 6 agosto 2010 con cui il Presidente della Seconda Corte di diritto sociale del Tribunale federale ha invitato il ricorrente a versare, entro il 30 agosto 2010, l'anticipo delle spese giudiziarie di fr. 1900.-, lo scritto del 23 agosto 2010 con cui, tramite il suo patrocinatore, R.________ ha sostanzialmente ritirato il ricorso, osservando in definitiva di "rinunciare a far valere i suoi diritti", considerando: che la causa dev'essere stralciata dai ruoli ( art. 32 cpv. 2 LTF ), che il Presidente (o il giudice dell'istruzione) della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate ( art. 32 cpv. 1 e 2 LTF ) e che, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie ( art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l' art. 71 LTF ), che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie ( art. 66 cpv. 2 LTF ), che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare le spese processuali (cfr. decreto 9C_7/2007 del 21 febbraio 2007), per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, a G.________, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 31 agosto 2010 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Il Cancelliere: Meyer Grisanti