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9C_59/2026

Imposta cantonale e comunale del Cantone Ticino e imposta federale diretta, periodi fiscali 2015-2022,

Bundesgericht · 2026-01-29 · Italiano CH
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Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Con sentenza del 23 dicembre 2025, la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino si è pronunciata su un ricorso di A.________ in merito alle tassazioni 2015-2022, emanate nei suoi confronti dall'autorità fiscale ticinese in materia di imposta cantonale e di imposta federale diretta, respingendo il gravame.

E. 1.1.1 Dopo avere preso atto della rinuncia dell'autorità fiscale ticinese a procedere a una tassazione d'ufficio in senso stretto, la Corte cantonale ha confermato: (a) gli importi aggiunti dall'autorità fiscale a titolo di "altri redditi" per gli anni 2017-2021 (fr. 19'000.- per il 2017, fr. 14'000.- per il 2018, fr. 10'000.- per il 2019, fr. 5'000.- per il 2020 e fr. 15'000.- per il 2021), spiegando che essi risultavano da un esame delle entrate e delle uscite per quegli anni e da una rivalutazione del reddito in base all'ammanco riscontrato; (b) l'aggiunta di fr. 10'000.- all'anno a titolo di "altri redditi" (2015 e 2016) rispettivamente di "altri redditi della sostanza mobiliare" (2017-2022), perché erano date le condizioni per ammettere delle "prestazioni valutabili in denaro" da parte della B.________ SA.

E. 1.1.2 In parallelo, la Camera di diritto tributario ha rilevato che il fatto che, per il 2013, l'autorità fiscale si sia basata solo sul reddito dichiarato dal contribuente e non gli abbia attribuito ulteriori entrate non è decisivo, perché essa non è vincolata alle tassazioni emanate nei periodi fiscali precedenti.

E. 1.2 Il 23 gennaio 2026, A.________ ha presentato un ricorso davanti al Tribunale federale domandando che, in accoglimento del gravame, la sentenza impugnata sia annullata e l'incarto sia rinviato all'autorità di prima istanza, per una corretta valutazione degli oneri fiscali per gli anni compresi tra il 2015 e il 2022.

E. 2.1 Giusta l'art. 42 LTF, un ricorso al Tribunale federale deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1); nei motivi va spiegato in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 149 II 337 consid. 2.2). La denuncia della lesione di diritti fondamentali va formulata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF).

E. 2.2 Il ricorso inoltrato contro la sentenza del 23 dicembre 2025 non rispetta le condizioni di motivazione richieste dall'art. 42 cpv. 2 LTF .

E. 2.2.1 L'insorgente contesta gli importi aggiunti a titolo di "altri redditi" per gli anni 2017-2021 non riuscendo a spiegarsi perché essi siano di anno in anno differenti e rileva che nemmeno la Corte cantonale ha fornito delucidazioni in merito. Come risulta dal giudizio impugnato (consid. 3.2 e 4.2.1), la differenza tra gli importi aggiunti ai redditi è però chiaramente ricondotta al fatto che, per ogni anno, è stato fatto un confronto di attivi e passivi per poi stabilire il relativo ammanco. È il ricorrente a non spiegare perché tale modo di procedere, in base a una giurisprudenza indicata anche nel giudizio impugnato (consid. 3.3), non sia condivisibile e leda il diritto federale.

E. 2.2.2 L'insorgente si lamenta quindi dell'aggiunta al suo reddito di un importo annuale di fr. 10'000.- con l'indicazione "altri redditi della sostanza immobiliare", sottolineando di non possedere immobili. Tuttavia, come risulta dal precedente considerando 1.1.1, l'aggiunta annua di fr. 10'000.- non è relativa alla "sostanza immobiliare", bensì alla "sostanza mobiliare", e viene in particolare ricondotta a "prestazioni valutabili in denaro" ottenute dalla B.________ SA. Anche riguardo alla giustificazione fornita dall'istanza inferiore per tali riprese, dovute a dei "vantaggi" economici di cui il contribuente ha beneficiato in qualità di persona vicina alla società menzionata, un confronto con il giudizio impugnato viene però completamente omesso.

E. 2.2.3 Un confronto con i contenuti del giudizio impugnato e l'indicazione dei motivi di una sua illiceità mancano infine in relazione al rapporto con le tassazioni per gli anni precedenti a quelli in discussione. In effetti, nonostante la Corte cantonale abbia spiegato, facendo riferimento alla giurisprudenza in materia, perché quanto deciso per il 2013 non sia determinante (precedente consid. 1.1.2), il ricorrente si limita di nuovo a indicare di non comprendere perché, pur essendo stato accettato il reddito da lui dichiarato nel 2013, ne venga poi negata "l'autenticità" nei periodi fiscali successivi.

E. 3 Comunicazione alle parti, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Lucerna, 29 gennaio 2026

In nome della III Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Moser-Szeless

Il Cancelliere: Savoldelli

E. 3.1 Per quanto precede, il ricorso è manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

E. 3.2 Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_59/2026

Sentenza del 29 gennaio 2026

III Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Moser-Szeless, Presidente,

Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino,

viale Stefano Franscini 8, 6501 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Imposta cantonale e comunale del Cantone Ticino e imposta federale diretta, periodi fiscali 2015-2022,

ricorso contro la sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 23 dicembre 2025 (80.2025.86, 80.2025.87).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.

1.1. Con sentenza del 23 dicembre 2025, la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino si è pronunciata su un ricorso di A.________ in merito alle tassazioni 2015-2022, emanate nei suoi confronti dall'autorità fiscale ticinese in materia di imposta cantonale e di imposta federale diretta, respingendo il gravame.

1.1.1. Dopo avere preso atto della rinuncia dell'autorità fiscale ticinese a procedere a una tassazione d'ufficio in senso stretto, la Corte cantonale ha confermato: (a) gli importi aggiunti dall'autorità fiscale a titolo di "altri redditi" per gli anni 2017-2021 (fr. 19'000.- per il 2017, fr. 14'000.- per il 2018, fr. 10'000.- per il 2019, fr. 5'000.- per il 2020 e fr. 15'000.- per il 2021), spiegando che essi risultavano da un esame delle entrate e delle uscite per quegli anni e da una rivalutazione del reddito in base all'ammanco riscontrato; (b) l'aggiunta di fr. 10'000.- all'anno a titolo di "altri redditi" (2015 e 2016) rispettivamente di "altri redditi della sostanza mobiliare" (2017-2022), perché erano date le condizioni per ammettere delle "prestazioni valutabili in denaro" da parte della B.________ SA.

1.1.2. In parallelo, la Camera di diritto tributario ha rilevato che il fatto che, per il 2013, l'autorità fiscale si sia basata solo sul reddito dichiarato dal contribuente e non gli abbia attribuito ulteriori entrate non è decisivo, perché essa non è vincolata alle tassazioni emanate nei periodi fiscali precedenti.

1.2. Il 23 gennaio 2026, A.________ ha presentato un ricorso davanti al Tribunale federale domandando che, in accoglimento del gravame, la sentenza impugnata sia annullata e l'incarto sia rinviato all'autorità di prima istanza, per una corretta valutazione degli oneri fiscali per gli anni compresi tra il 2015 e il 2022.

2.

2.1. Giusta l'art. 42 LTF, un ricorso al Tribunale federale deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1); nei motivi va spiegato in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 149 II 337 consid. 2.2). La denuncia della lesione di diritti fondamentali va formulata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF).

2.2. Il ricorso inoltrato contro la sentenza del 23 dicembre 2025 non rispetta le condizioni di motivazione richieste dall'art. 42 cpv. 2 LTF .

2.2.1. L'insorgente contesta gli importi aggiunti a titolo di "altri redditi" per gli anni 2017-2021 non riuscendo a spiegarsi perché essi siano di anno in anno differenti e rileva che nemmeno la Corte cantonale ha fornito delucidazioni in merito. Come risulta dal giudizio impugnato (consid. 3.2 e 4.2.1), la differenza tra gli importi aggiunti ai redditi è però chiaramente ricondotta al fatto che, per ogni anno, è stato fatto un confronto di attivi e passivi per poi stabilire il relativo ammanco. È il ricorrente a non spiegare perché tale modo di procedere, in base a una giurisprudenza indicata anche nel giudizio impugnato (consid. 3.3), non sia condivisibile e leda il diritto federale.

2.2.2. L'insorgente si lamenta quindi dell'aggiunta al suo reddito di un importo annuale di fr. 10'000.- con l'indicazione "altri redditi della sostanza immobiliare", sottolineando di non possedere immobili. Tuttavia, come risulta dal precedente considerando 1.1.1, l'aggiunta annua di fr. 10'000.- non è relativa alla "sostanza immobiliare", bensì alla "sostanza mobiliare", e viene in particolare ricondotta a "prestazioni valutabili in denaro" ottenute dalla B.________ SA. Anche riguardo alla giustificazione fornita dall'istanza inferiore per tali riprese, dovute a dei "vantaggi" economici di cui il contribuente ha beneficiato in qualità di persona vicina alla società menzionata, un confronto con il giudizio impugnato viene però completamente omesso.

2.2.3. Un confronto con i contenuti del giudizio impugnato e l'indicazione dei motivi di una sua illiceità mancano infine in relazione al rapporto con le tassazioni per gli anni precedenti a quelli in discussione. In effetti, nonostante la Corte cantonale abbia spiegato, facendo riferimento alla giurisprudenza in materia, perché quanto deciso per il 2013 non sia determinante (precedente consid. 1.1.2), il ricorrente si limita di nuovo a indicare di non comprendere perché, pur essendo stato accettato il reddito da lui dichiarato nel 2013, ne venga poi negata "l'autenticità" nei periodi fiscali successivi.

3.

3.1. Per quanto precede, il ricorso è manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

3.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Lucerna, 29 gennaio 2026

In nome della III Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Moser-Szeless

Il Cancelliere: Savoldelli