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9C 577/2011

Bundesgericht · 2011-12-20 · Italiano CH
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Previdenza professionale | Previdenza professionnale

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 A.________,

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 20 dicembre 2011 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Borella Il Cancelliere: Grisanti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung 20.12.2011 9C 577/2011 (9C_577/2011) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 20.12.2011 9C 577/2011 (9C_577/2011) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 20.12.2011 9C 577/2011 (9C_577/2011)

Previdenza professionale | Previdenza professionnale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_577/2011 {T 0/2} Sentenza del 20 dicembre 2011 II Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico, cancelliere Grisanti. Partecipanti al procedimento

1. A.________,

2. B.________, ricorrenti, contro

1. UBS SA, 8000 Zurigo, patrocinata dall'avv. dott. Carlo Postizzi,

2. Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano, Via Bossi 2a, 6901 Lugano, opponenti. Oggetto Previdenza professionale, ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 24 giugno 2011. Visto: il ricorso del 9 agosto 2011 (timbro postale) contro il giudizio del 24 giugno 2011 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il decreto del 28 novembre 2011, con il quale questa Corte ha assegnato ad A.________ e a B.________ un termine suppletorio, scadente il 9 dicembre 2011 per versare l'anticipo spese, avvertendoli che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile, considerando: che i ricorrenti non hanno versato l'anticipo spese nel termine suppletorio, che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF, che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie, per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 20 dicembre 2011 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Borella Il Cancelliere: Grisanti