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9C_558/2011

Assicurazione per l'invalidità,

Bundesgericht · 2011-09-22 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale,

Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 22 settembre 2011

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Meyer

Il Cancelliere: Grisanti

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
  3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 22 settembre 2011
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_558/2011

Sentenza del 22 settembre 2011

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale U. Meyer, Presidente,

cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento

R.________, Spagna,

patrocinato dall'avv. José Nogueira Esmorís,

ricorrente,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,

opponente.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 14 giugno 2011.

Visto:

il ricorso dell'11 luglio 2011 (timbro postale) contro il giudizio del 14 giugno 2011 del Tribunale amministrativo federale, Corte III,

considerando:

che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,

che il ricorso può criticare i fatti rilevati soltanto se questi sono stati accertati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF),

che nel caso di specie il ricorrente - elencando le singole affezioni di cui soffre e i medicamenti che deve assumere e sostenendo, contrariamente al parere unanime del servizio medico dell'AI e dell'istituto di sicurezza sociale spagnolo, di essere impedito nell'accesso al mercato del lavoro - non soddisfa queste esigenze formali minime poiché non spiega in quale misura l'accertamento del primo giudice in ordine al grado di capacità lavorativa residua del 70% nell'ultima professione esercitata di arrotino sarebbe stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), o in violazione del diritto (cfr. anche DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398),

che per il resto, per quanto concerne la nuova documentazione medica prodotta con il presente ricorso, essa non può essere presa in considerazione perché è posteriore al giudizio impugnato e perché il ricorrente non spiega in quale misura si realizzerebbero le condizioni per eccezionalmente ammettere i nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF (ULRICH MEYER, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger, Basler Kommentar zum BGG, 2008, n. 44 - 47 ad art. 99 LTF; Bernard Corboz, in: Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 99 LTF),

che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. lett. b LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile,

che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale,

Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 22 settembre 2011

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Meyer

Il Cancelliere: Grisanti