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9C 525/2008

Bundesgericht · 2008-11-14 · Italiano CH
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Assicurazione per l'invalidità | Assicurazione per l'invalidità

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 14 novembre 2008 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Il Cancelliere: Meyer Grisanti

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
  3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 14 novembre 2008
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Bundesgericht II. sozialrechtliche Abteilung 14.11.2008 9C 525/2008 (9C_525/2008) Tribunal fédéral IIe Cour de droit social 14.11.2008 9C 525/2008 (9C_525/2008) Tribunale federale II Corte di diritto sociale 14.11.2008 9C 525/2008 (9C_525/2008)

Assicurazione per l'invalidità | Assicurazione per l'invalidità

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_525/2008 {T 0/2} Sentenza del 14 novembre 2008 II Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale U. Meyer, Presidente, cancelliere Grisanti. Parti F._________, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente. Oggetto Assicurazione per l'invalidità, ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 14 maggio 2008. Visto: il ricorso del 23 giugno 2008 (timbro postale) contro il giudizio 14 maggio 2008 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il decreto presidenziale del 9 ottobre 2008 con il quale questa Corte ha assegnato alla ricorrente un termine suppletorio, scadente il 20 ottobre 2008, per versare un anticipo spese, avvertendola che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile, considerando: che l'invio postale, spedito quale atto giudiziario, contenente tale decreto non è stato ritirato dall'interessata, che giusta l'art. 44 cpv. 2 LTF una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso, che pertanto il decreto 9 ottobre 2008 va considerato notificato alla ricorrente al più tardi sette giorni dopo la sua consegna alla Posta di Acquarossa, che non essendo intervenuto pagamento alcuno, il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 62 cpv. 3 LTF), che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili, che nonostante la procedura sia di principio onerosa, si rinuncia, viste le circostanze, a prelevare spese di giustizia (art. 66 cpv. 1 in fine LTF), per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 14 novembre 2008 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Il Cancelliere: Meyer Grisanti