Assicurazione contro le malattie | Assicurazione contro le malattie
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è inammissibile.
E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.
E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, all'Ufficio federale della sanità pubblica e al tutore ufficiale. Lucerna, 27 agosto 2010 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Il Cancelliere: Meyer Grisanti
Dispositiv
- Il ricorso è inammissibile.
- Non si prelevano spese giudiziarie.
- Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, all'Ufficio federale della sanità pubblica e al tutore ufficiale. Lucerna, 27 agosto 2010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. sozialrechtliche Abteilung 27.08.2010 9C 477/2010 (9C_477/2010) Tribunal fédéral IIe Cour de droit social 27.08.2010 9C 477/2010 (9C_477/2010) Tribunale federale II Corte di diritto sociale 27.08.2010 9C 477/2010 (9C_477/2010)
Assicurazione contro le malattie | Assicurazione contro le malattie
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_477/2010 {T 0/2} Sentenza del 27 agosto 2010 II Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale U. Meyer, Presidente, cancelliere Grisanti. Partecipanti al procedimento B.________, sotto la tutela di R.________, ricorrente, contro Società Cooperativa KPT/CPT Cassa malati, Tellstrasse 18, 3014 Berna, opponente. Oggetto Assicurazione contro le malattie, ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 4 maggio 2010. Visto: il ricorso 1° giugno 2010 (timbro postale) di B.________, posta sotto la tutela di R.________, tutore ufficiale, contro la pronuncia 4 maggio 2010 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino; il decreto presidenziale del 4 luglio 2010 con il quale il tutore ufficiale è stato invitato a produrre, entro il 16 agosto 2010, il consenso dell'autorità tutoria per potere l'interessata stare in causa (art. 421 cifra 8 CC), pena l'irricevibilità del ricorso; la mancata risposta del tutore al decreto presidenziale; considerando: che non essendo stato fornito il necessario consenso dell'autorità tutoria nel termine impartito, il ricorso dev'essere dichiarato manifestamente irricevibile ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; che, viste le circostanze, non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF); per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, all'Ufficio federale della sanità pubblica e al tutore ufficiale. Lucerna, 27 agosto 2010 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Il Cancelliere: Meyer Grisanti