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9C_457/2025

Indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Covid-19; presupposto processuale),

Bundesgericht · 2026-02-05 · Italiano CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il 27 agosto 2025A.________ ha inoltrato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro la sentenza del 21 luglio 2025 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Con decreto del 24 settembre 2025, la ricorrente è stata invitata a versare un anticipo spese di fr. 3'000.- entro il 9 ottobre 2025. Considerata l'assenza di pagamento nel termine, con decreto del 16 ottobre 2025 le è stato assegnato un termine suppletorio non prorogabile fino al 27 ottobre 2025 per versare l'anticipo spese, con la comminatoria che in assenza dello stesso il gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile. Il 25 ottobre 2025 (timbro postale), A.________ ha domandato al Tribunale federale di rinunciare in tutto o in parte all'anticipo spese, concedendo se del caso un eventuale pagamento rateizzato. Con decreto del 18 dicembre 2025, il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, e ha concesso un termine supplementare non prorogabile di 10 giorni dalla ricezione del decreto per il pagamento dell'anticipo spese, senza il quale non sarebbe entrato nel merito del gravame.

E. 2 L'art. 62 cpv. 1 LTF prevede che la parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte. Il giudice dell'istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo o la prestazione delle garanzie. Se il pagamento non è operato nel termine fissato, viene impartito un termine suppletorio improrogabile; in caso di omesso versamento, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 62 cpv. 3 LTF).

E. 3 Nel caso in esame, la ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine supplementare non prorogabile impartitole. Di conseguenza, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, la Presidente della corte deve dichiarare inammissibile il ricorso conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF .

E. 4 Considerate le circostanze, si prescinde in via del tutto eccezionale dal prelievo delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 5 febbraio 2026

In nome della III Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Moser-Szeless

La Cancelliera: Cometta Rizzi

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_457/2025

Sentenza del 5 febbraio 2026

III Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Moser-Szeless, Presidente,

Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinata dall'avv. Michele Campini,

ricorrente,

contro

Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Ufficio delle prestazioni,

via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio

e in caso di maternità

(Covid-19; presupposto processuale),

ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 21 luglio 2025

(42.2025 28-29).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.

Il 27 agosto 2025A.________ ha inoltrato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro la sentenza del 21 luglio 2025 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Con decreto del 24 settembre 2025, la ricorrente è stata invitata a versare un anticipo spese di fr. 3'000.- entro il 9 ottobre 2025. Considerata l'assenza di pagamento nel termine, con decreto del 16 ottobre 2025 le è stato assegnato un termine suppletorio non prorogabile fino al 27 ottobre 2025 per versare l'anticipo spese, con la comminatoria che in assenza dello stesso il gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile. Il 25 ottobre 2025 (timbro postale), A.________ ha domandato al Tribunale federale di rinunciare in tutto o in parte all'anticipo spese, concedendo se del caso un eventuale pagamento rateizzato. Con decreto del 18 dicembre 2025, il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, e ha concesso un termine supplementare non prorogabile di 10 giorni dalla ricezione del decreto per il pagamento dell'anticipo spese, senza il quale non sarebbe entrato nel merito del gravame.

2.

L'art. 62 cpv. 1 LTF prevede che la parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte. Il giudice dell'istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo o la prestazione delle garanzie. Se il pagamento non è operato nel termine fissato, viene impartito un termine suppletorio improrogabile; in caso di omesso versamento, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 62 cpv. 3 LTF).

3.

Nel caso in esame, la ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine supplementare non prorogabile impartitole. Di conseguenza, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, la Presidente della corte deve dichiarare inammissibile il ricorso conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF .

4.

Considerate le circostanze, si prescinde in via del tutto eccezionale dal prelievo delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 5 febbraio 2026

In nome della III Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Moser-Szeless

La Cancelliera: Cometta Rizzi