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9C_457/2007

Assicurazione contro le malattie,

Bundesgericht · 2007-10-23 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Luzern, 23 ottobre 2007

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_457/2007 {T 0/2}

Sentenza del 23 ottobre 2007

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudici federali U. Meyer, presidente,

cancelliere Grisanti.

Parti

C.__________,

ricorrente,

contro

Cassa malati Supra, chemin de Primerose 35, 1000 Losanna 3,

opponente.

Oggetto

Assicurazione contro le malattie,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 29 maggio 2007.

Considerando:

che il 9 luglio 2007 C.__________ è insorto al Tribunale federale contro un giudizio 29 maggio 2007 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,

che per decreto del 22 agosto 2007 il Presidente della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale ha invano invitato il ricorrente a fornire entro il 6 settembre 2007 un anticipo spese di fr. 500.- conformemente all'art. 62 cpv. 1 e 3 LTF,

che il 19 settembre 2007 il Presidente della Corte adita ha assegnato al ricorrente un termine suppletorio, scadente il 1° ottobre 2007, ai sensi dell'art. 62 cpv. 3 LTF per il versamento dell'anticipo spese,

che il ricorrente non ha pagato l'anticipo spese nemmeno nel termine suppletorio,

che pertanto, in virtù dell'art. 62 cpv. 3 LTF, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile,

che le spese giudiziarie devono essere addossate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 e 3 LTF),

per questi motivi, il Presidente della II Corte di diritto sociale, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF, pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Luzern, 23 ottobre 2007

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti