Assicurazione per l'invalidità | Assicurazione per l'invalidità
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è inammissibile.
E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.
E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 14 giugno 2011 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Il Cancelliere: Meyer Grisanti
Dispositiv
- Il ricorso è inammissibile.
- Non si prelevano spese giudiziarie.
- Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 14 giugno 2011
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. sozialrechtliche Abteilung 14.06.2011 9C 424/2011 (9C_424/2011) Tribunal fédéral IIe Cour de droit social 14.06.2011 9C 424/2011 (9C_424/2011) Tribunale federale II Corte di diritto sociale 14.06.2011 9C 424/2011 (9C_424/2011)
Assicurazione per l'invalidità | Assicurazione per l'invalidità
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_424/2011 Sentenza del 14 giugno 2011 II Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale U. Meyer, Presidente, cancelliere Grisanti. Partecipanti al procedimento D.________, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente. Oggetto Assicurazione per l'invalidità, ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 2 maggio 2011. Visto: il ricorso del 28 maggio 2011 (timbro postale) contro il giudizio del 2 maggio 2011 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, considerando: che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto, che nel caso di specie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali minime poiché non contiene una chiara conclusione né spiega in quale misura l'accertamento del primo giudice sarebbe stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (art. 97 cpv. 1 LTF), che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile, che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie, per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 14 giugno 2011 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Il Cancelliere: Meyer Grisanti