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9C_392/2011

Assicurazione per l'invalidità,

Bundesgericht · 2011-09-14 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 14 settembre 2011

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Borella

Il Cancelliere: Grisanti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_392/2011

Sentenza del 14 settembre 2011

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,

cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento

M.________,

patrocinato dall'avv. Massimo Quadri,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 4 aprile 2011.

Visto:

il ricorso del 18 maggio 2011 (timbro postale) contro il giudizio del 4 aprile 2011 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,

il decreto del 21 luglio 2011, con il quale questa Corte ha assegnato a M.________ un termine suppletorio, scadente il 25 agosto 2011 per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,

considerando:

che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,

che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,

che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 14 settembre 2011

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Borella

Il Cancelliere: Grisanti