Sachverhalt
A.
A.a. Nel 2019, i coniugi A.A.________ e B.A.________, lavoravano per la C.________ SA, attiva nel campo... e di cui il marito era amministratore unico.
A.b. In assenza di una dichiarazione d'imposta per il 2019, i coniugi A.A.________ e B.A.________ sono stati multati e diffidati, poi tassati d'ufficio. Con decisione del 22 aprile 2022, l'Ufficio di tassazione di U.________ ha quindi stimato sia i loro redditi che la loro sostanza. Tra i redditi quantificati figuravano dividendi per fr. 280'000.-.
A.c. Il 17 agosto 2022, i contribuenti hanno presentato all'Ufficio di tassazione di U.________ una dichiarazione d'imposta per il 2019. Tra le indicazioni fornite, vi era la detenzione del 100 % delle quote di partecipazione della C.________ SA e la percezione dalla stessa di dividendi per fr. 400'000.-, in relazione ai quali domandavano il rimborso dell'imposta preventiva di fr. 140'000.-.
A.d. Il 16 settembre 2022, l'Ufficio di tassazione di U.________ ha assegnato ai coniugi A.A.________ e B.A.________ un termine per esprimersi sui motivi del ritardo della dichiarazione, che veniva considerata un reclamo tardivo contro la tassazione d'ufficio del 22 aprile 2022, e sull'effettiva volontà di reclamare, invitandoli a comprovare la manifesta inesattezza della tassazione. Qualche giorno dopo, i contribuenti hanno comunicato di non volere contestare la tassazione d'ufficio.
B.
B.a. II 30 settembre 2022, l'Ufficio esazione e condoni del Cantone Ticino ha inviato ai coniugi A.A.________ e B.A.________ una diffida di pagamento del conguaglio dell'imposta cantonale 2019 per fr. 85'533.75. Il 28 ottobre 2022, i contribuenti hanno indicato all'Ufficio citato che si sarebbero attesi una comunicazione relativa al rimborso dell'imposta preventiva, in merito al quale la decisione di tassazione d'ufficio non conteneva riferimenti né vi era stata una comunicazione scritta. Chiedevano il rimborso dell'imposta preventiva del 35 % sul dividendo di fr. 400'000.- o la revisione della tassazione cresciuta in giudicato.
B.b. Con decisione del 12 giugno 2024, confermata su reclamo dei contribuenti il 20 giugno 2025, l'Ufficio di tassazione di U.________ ha respinto la richiesta di rimborso dell'imposta preventiva, rilevando che il reddito imponibile, tra cui rientravano i dividendi, era stato accertato d'ufficio e non dichiarato spontaneamente dai contribuenti, di modo che le condizioni per un rimborso dell'imposta preventiva non erano date. Essi erano stati tassati d'ufficio e avevano presentato la dichiarazione fiscale, senza giustificazione, tre mesi dopo il passaggio in giudicato della tassazione, mentre la richiesta di rimborso risaliva al 28 ottobre 2022. Interpellati al riguardo, avevano anche comunicato di rinunciare a contestare la decisione di tassazione d'ufficio, che era cresciuta in giudicato.
C.
Esprimendosi sul ricorso dei coniugi A.A.________ e B.A.________ contro la decisione su reclamo, con sentenza del 29 aprile 2026 la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il gravame, condividendo l'agire dell'autorità fiscale.
D.
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 3 giugno 2026, A.A.________ e B.A.________ si sono rivolti al Tribunale federale, chiedendo che la decisione su reclamo e la sentenza cantonale siano annullate e sia loro riconosciuto il diritto al rimborso dell'imposta preventiva di fr. 140'000.-, relativo al dividendo di fr. 400'000.- percepito dalla C.________ SA nel periodo fiscale 2019.
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 L'impugnativa è diretta contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e 2 LTF). Essa è stata presentata nei termini dai destinatari del giudizio contestato (art. 100 cpv. 1 LTF), con interesse al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF), e va esaminata come ricorso in materia di diritto pubblico (art. 56 in relazione con l'art. 58 cpv. 2 LIP [RS 642.21]).
E. 1.2 In ragione dell'effetto devolutivo dei ricorsi esperiti, la richiesta di annullamento della decisione su reclamo è però inammissibile (DTF 146 II 335 consid. 1.1.2).
E. 2.1 Il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, salvo in caso di violazioni evidenti, si confronta solo con gli argomenti proposti (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 138 I 274 consid. 1.6). La lesione di diritti fondamentali dev'essere indicata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).
E. 2.2 Sul piano dei fatti, il Tribunale federale si fonda sugli accertamenti dell'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può rettificarli o completarli se sono manifestamente inesatti, cioè arbitrari, o risultano da una lesione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 115 consid. 2). L'eliminazione del vizio deve poter influire in modo determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Nuovi fatti e prove sono ammessi se ne dà motivo la decisione impugnata, ma la presentazione di fatti e prove relativi al merito avveratisi dopo la sua pronuncia è esclusa (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 149 III 465 consid. 5.5.1).
E. 2.3 Dato che gli insorgenti non li mettono validamente in discussione - con un'argomentazione che ne attesti un accertamento arbitrario - i fatti che emergono dalla sentenza impugnata vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; DTF 143 IV 500 consid. 1.1). In parallelo, non è dimostrata l'esistenza delle condizioni indicate dall'art. 99 LTF, di modo che i documenti allegati al ricorso possono essere considerati solo se si trovano già nell'incarto cantonale.
E. 3 È controverso il diritto al rimborso dell'imposta preventiva, trattenuta sul dividendo di fr. 400'000.- versato per il 2019 ad A.A.________.
E. 3.1 L'art. 22 cpv. 1 LIP prevede che le persone fisiche abbiano diritto al rimborso dell'imposta preventiva, se alla scadenza della prestazione imponibile avevano il domicilio in Svizzera.
Tale diritto dev'essere fatto valere con istanza scritta nei tre anni successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile (art. 29 cpv. 1 in relazione con l'art. 32 cpv. 1 LIP).
E. 3.2 Per l'art. 23 cpv. 1 LIP chiunque, contrariamente alle prescrizioni di legge, non dichiara alle autorità fiscali competenti un reddito colpito dall'imposta preventiva o la sostanza da cui esso proviene perde il diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta.
L'obbligo di fornire informazioni in tal senso, va posto in relazione con il dovere di collaborazione in materia di imposte dirette rispettivamente con l'obbligo di presentare annualmente una dichiarazione dei redditi entro il termine previsto (art. 124 segg. LIFD [RS 642.11], art. 42 cpv. 1 LAID [RS 642.14] e art. 198 segg. della legge tributaria ticinese del 21 giugno 1994 [LT/TI; RL/TI 640.100]).
Per l'art. 23 cpv. 2 LIP
- entrato in vigore il 1° gennaio 2019 - il diritto al rimborso dell'imposta preventiva non decade se il reddito o la sostanza non sono stati indicati nella dichiarazione d'imposta per negligenza e se, nell'ambito di una procedura di tassazione, di revisione o di ricupero d'imposta non ancora chiusa con una decisione passata in giudicato, essi: (a) sono indicati in una dichiarazione successiva o; (b) sono computati nel reddito o nella sostanza dall'autorità fiscale in base a propri accertamenti.
E. 3.3 In presenza di un reddito colpito dall'imposta preventiva bisogna di conseguenza verificare se il reddito sia stato o meno dichiarato in conformità alle prescrizioni di legge.
Quando non è stato dichiarato, bisogna verificare se la mancata dichiarazione è dovuta a negligenza oppure no. Se non vi è negligenza, bensì dolo, il diritto al rimborso non è dato, mentre se vi è negligenza, il riconoscimento del diritto al rimborso dipende dall'esistenza di condizioni ulteriori, ovvero: una dichiarazione successiva del reddito da parte del contribuente (lett. a) o il computo del reddito in base ad accertamenti svolti dall'autorità fiscale medesima (lett. b), nell'ambito di una procedura di tassazione, di revisione o di ricupero d'imposta non ancora chiusa con una decisione passata in giudicato.
E. 4.1 Preso atto dell'assenza di una dichiarazione spontanea ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 LIP, la Camera di diritto tributario ha a ragione constatato che l'art. 23 cpv. 2 LIP si applica anche alla fattispecie, relativa all'imposta preventiva per un dividendo scaduto il 17 dicembre 2019; sempre a ragione, non ha sollevato obiezioni in merito alla tempestività della richiesta di rimborso avanzata il 17 agosto 2022 e ribadita il 28 ottobre successivo, nei tre anni previsti dalla legge (art. 29 cpv. 1 in relazione con l'art. 32 cpv. 1 LIP). Ha però concluso che le condizioni per ammettere il rimborso dell'imposta preventiva in base all'art. 23 cpv. 2 LIP non sono date, indicando che:
(a) il dividendo percepito dalla C.________ SA non è stato notificato all'autorità competente, non avendo i contribuenti presentato nessuna dichiarazione d'imposta 2019 ed essendo stati anche tassati d'ufficio;
(b) la mancata dichiarazione del reddito relativo al dividendo non è avvenuta per negligenza bensì intenzionalmente, nella forma del dolo eventuale.
E. 4.2 Negata l'esistenza degli estremi per un valido richiamo all'art. 23 cpv. 2 LIP, la Corte cantonale ha aggiunto che non sono riunite nemmeno le condizioni per una rettifica o per la revisione della decisione di tassazione d'ufficio, passata in giudicato, indicando che:
(a) la tassazione d'ufficio, che è dipesa unicamente dall'inosservanza degli obblighi di collaborazione dei contribuenti, non è viziata né da errori di calcolo né da errori di scrittura;
(b) non è dato uno dei motivi di revisione previsti dall'art. 147 cpv. 1 LIFD e dall'art. 232 LT/TI.
E. 5.1 L'assenza delle condizioni per una rettifica o per una revisione della decisione di tassazione d'ufficio non è contestata, di modo che su questi aspetti non è necessario tornare (art. 42 cpv. 2 LTF; sentenza 9C_432/2024 del 28 febbraio 2025 consid. 2.1). Con riferimento all'art. 23 cpv. 1 LIP, i ricorrenti non sostengono neppure di avere notificato spontaneamente il dividendo di fr. 400'000.- all'autorità fiscale competente, ciò che è corretto perché, per il periodo fiscale 2019, non hanno inoltrato dichiarazioni d'imposta e sono stati tassati d'ufficio.
Essi ritengono però che le condizioni previste dall'art. 23 cpv. 2 LIP per un rimborso dell'imposta preventiva sul dividendo della C.________ SA siano date, perché il reddito colpito dall'imposta preventiva è stato preso in considerazione dall'autorità fiscale prima che la procedura di tassazione fosse chiusa con una decisione passata in giudicato. A differenza di quanto ritenuto dall'istanza inferiore, il loro comportamento non sarebbe inoltre doloso, bensì negligente.
E. 5.2 Per esaminare se un'omissione sia intenzionale o derivi da negligenza, bisogna riferirsi ai criteri applicati anche in materia di sottrazione d'imposta (sentenza 2C_792/2021 del 14 marzo 2022 consid. 6.4.1; cfr. inoltre sentenza 9C_326/2025 del 28 maggio 2026 consid. 4.2).
E. 5.2.1 L'ammissione di un atto doloso presuppone che una persona abbia agito con consapevolezza e volontà (art. 12 cpv. 2 in relazione con gli art. 104 e 333 cpv. 1 CP). È sufficiente il dolo eventuale, che si verifica quando chi compie un'azione non ha l'intenzione di provocare un determinato evento, ma è consapevole del fatto che tale evento potrebbe verificarsi quale conseguenza della sua azione e lo accetta come possibile esito della stessa (DTF 147 IV 439 consid. 7.3.1; sentenza 2C_107/2020 del 17 giugno 2020 consid. 2.2.1). In relazione all'art. 23 cpv. 2 LIP, il Tribunale federale ritiene comprovato un comportamento intenzionale quando appare sufficientemente certo che il contribuente era cosciente dell'erroneità o dell'incompletezza delle sue indicazioni. Se tale coscienza è stabilita, bisogna anche presumere che l'interessato abbia tentato volontariamente di indurre in errore le autorità fiscali - almeno con dolo eventuale - per ottenere una tassazione più favorevole (sentenze 2C_107/2020, citata, consid. 2.2.3; 2C_1052/2019 del 18 maggio 2020 consid. 3.7.1; 2C_184/2019 del 25 settembre 2019 consid. 3.2). Tale presunzione è difficilmente contestabile, perché è difficile prospettare altri motivi che potrebbero portare un contribuente a fornire indicazioni inesatte o incomplete (sentenza 2C_1066/2018 del 21 giugno 2019 consid. 4.1).
E. 5.2.2 Si comporta per contro con negligenza chi, per un'imprevidenza colpevole, non scorge le conseguenze del suo agire o non ne tiene conto. L'imprevidenza è colpevole quando chi compie un'azione non usa le precauzioni alle quali è tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (formazione, capacità intellettuali, conoscenze professionali; art. 12 cpv. 3 CP; DTF 148 IV 39 consid. 2.3.3; sentenza 2C_129/2018 del 24 settembre 2018 consid. 9.1).
E. 5.2.3 Ciò che una persona sa, vuole e prende in considerazione è una questione di fatto, che il Tribunale federale rivede nell'ottica del divieto di arbitrio (precedente consid. 2.2; DTF 149 IV 57 consid. 2.2). La conclusione secondo cui, alla luce dei fatti accertati, un comportamento dev'essere qualificato come doloso o come negligente è di carattere giuridico e in merito a questa conclusione il Tribunale federale dispone di pieno potere d'esame (DTF 147 IV 439 consid. 7.3.1; sentenza 2C_1052/2019, citata, consid. 3.7.2).
E. 5.3 Ora, dai fatti accertati dall'istanza inferiore, che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 2.3) risulta che i ricorrenti non hanno presentato nessuna dichiarazione d'imposta 2019, nemmeno dopo essere stati diffidati e multati per non avere adempiuto ai propri obblighi procedurali.
Tassati d'ufficio (22 aprile 2022), essi hanno lasciato passare mesi prima di presentare una dichiarazione d'imposta corredata da documenti (17 agosto 2022), per poi indicare, qualche settimana più tardi (19 settembre 2022), di non volere contestare la decisione di tassazione d'ufficio emessa nei loro confronti.
E. 5.4 Alla luce delle circostanze descritte nel giudizio cantonale, l'ammissione di un comportamento intenzionale degli insorgenti da parte della Camera di diritto tributario non è criticabile.
E. 5.4.1 In effetti, nonostante fossero a conoscenza delle conseguenze del comportamento adottato - in merito alle quali sono stati resi espressamente attenti, attraverso la pronuncia di una diffida e di una multa - essi hanno deciso di non presentare la dichiarazione relativa al 2019, non lasciando all'autorità fiscale ticinese nessun'altra scelta se non quella di procedere ad una stima dei loro redditi e della loro sostanza, nell'ambito di una tassazione d'ufficio.
E. 5.4.2 La consapevole decisione di non presentare all'autorità fiscale ticinese una dichiarazione d'imposta - sulla quale i contribuenti non sono tornati nemmeno dopo il recapito di una diffida e di una multa - porta in parallelo ad ammettere che gli stessi abbiano ritenuto possibile una tassazione incompleta dei loro redditi (tra cui rientrano i dividendi) e della loro sostanza. In effetti, i ricorrenti non avevano forse questo obiettivo, ma la possibilità di una tassazione incompleta - dovuta al fatto che l'autorità doveva procedere a delle stime e in base a verifiche che non possono sostituire una dichiarazione presentata dal contribuente (DTF 151 II 120 consid. 6.1; sentenza 2C_679/2016 dell'11 luglio 2017 consid. 4.2) - era nota agli stessi ed è stata come tale anche accettata, ciò che basta per ammettere un comportamento caratterizzato da dolo eventuale (sentenze 9C_281/2026 del 13 luglio 2026 consid. 4.2.1; 2C_107/2020, citata, consid. 2.2.1, cui si riferisce anche il giudizio cantonale).
E. 5.5 Le ulteriori argomentazioni formulate dagli insorgenti - che ammettono per altro espressamente di essere stati "consapevoli del fatto che, in assenza della presentazione della dichiarazione fiscale, non avrebbero potuto fare valere il diritto al rimborso dell'imposta preventiva" - non permettono di giungere a una conclusione che sia più favorevole agli stessi.
E. 5.5.1 Essi indicano che, nonostante il mancato inoltro della loro dichiarazione d'imposta per il periodo fiscale 2019, "l'autorità di tassazione era in possesso di tutte le informazioni necessarie per considerare il dividendo ai fini dell'imposizione" e che ciò "depone contro l'ipotesi di un'omessa dichiarazione del dividendo finalizzata a una sottrazione d'imposta intenzionale".
Così argomentando, riferendosi al fatto che la C.________ SA aveva notificato all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) il dividendo distribuito, non considerano tuttavia che: (a) la dichiarazione dei redditi e della sostanza dei ricorrenti spettava a loro stessi; (b) la C.________ SA si è indirizzata all'AFC, non all'autorità fiscale cantonale, che era la sola autorità competente per l'imposizione dei ricorrenti e che può di regola attendersi la presentazione di una dichiarazione fiscale esatta e completa, senza dovere svolgere verifiche incrociate con informazioni contenute in dossier di terzi, qui per altro anche gestiti da un'altra autorità (sentenze 2C_901/2018 del 17 giugno 2019 consid. 4; 2C_610/2018 del 30 luglio 2018 consid. 4.1; 2C_580/2018 del 10 luglio 2018 consid. 4.3). Va inoltre ribadito che la procedura riguardava una tassazione d'ufficio, che richiede una valutazione "coscienziosa" (art. 130 cpv. 2 LIFD; art. 204 cpv. 2 LT/TI), ma nell'ambito della quale la portata del principio inquisitorio è limitata (DTF 151 II 120 consid. 6.1; sentenza 2C_679/2016 dell'11 luglio 2017 consid. 4.2).
E. 5.5.2 Con una critica che appare nuova, gli insorgenti sostengono anche di non avere "consapevolmente accettato" una riduzione dell'imposta, perché l'importo che sarebbero stati chiamati complessivamente a pagare se avessero dichiarato dall'inizio sia la partecipazione nella C.________ SA che il reddito ad essa relativo - notificati per la prima volta all'autorità fiscale ticinese il 17 agosto 2022, con uno scritto considerato dall'autorità fiscale come un reclamo tardivo - sarebbe stato minore di quello dedotto a titolo di imposta preventiva.
Già perché il giudizio impugnato non contiene gli elementi necessari per esaminare questa nuova censura - con riferimento alla percezione sia dell'imposta federale diretta che delle imposte cantonali - questa indicazione non va approfondita. La formulazione di nuove argomentazioni giuridiche davanti al Tribunale federale è di principio ammissibile. Tale modo di agire presuppone però che la Corte cantonale abbia già accertato la realizzazione dei presupposti fattuali delle nuove ipotesi e che essa emerga dalla decisione impugnata, ciò che non è qui il caso (sentenza 2C_916/2022 del 30 novembre 2022 consid. 3.2).
In parallelo, va rilevato che quando, nonostante diffida, un contribuente non presenta nessuna dichiarazione fiscale ed omette di impugnare tempestivamente la tassazione d'ufficio, ciò che egli poi dichiara nel reclamo (tardivo) non è idoneo a cambiare la valutazione in merito al mancato adempimento delle condizioni previste dall'art. 23 cpv. 2 LIP (sentenza 9C_281/2026, citata, consid. 4.2.2).
E. 6 Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli insorgenti, in solido (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Dispositiv
- Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
- Le spese giudiziarie di fr. 6'000.- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.
- Comunicazione alle parti, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Amministrazione federale delle contribuzioni. Lucerna, 31 agosto 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_365/2026
Sentenza del 31 agosto 2026
III Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Parrino, giudice presidente,
Beusch, Bollinger,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.A.________ e B.A.________,
rappresentati da MPP Fiduciaria SA,
ricorrenti,
contro
Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino,
viale Stefano Franscini 8, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Rimborso dell'imposta preventiva, periodo fiscale 2019,
ricorso contro la sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 29 aprile 2026 (80.2025.195).
Fatti:
A.
A.a. Nel 2019, i coniugi A.A.________ e B.A.________, lavoravano per la C.________ SA, attiva nel campo... e di cui il marito era amministratore unico.
A.b. In assenza di una dichiarazione d'imposta per il 2019, i coniugi A.A.________ e B.A.________ sono stati multati e diffidati, poi tassati d'ufficio. Con decisione del 22 aprile 2022, l'Ufficio di tassazione di U.________ ha quindi stimato sia i loro redditi che la loro sostanza. Tra i redditi quantificati figuravano dividendi per fr. 280'000.-.
A.c. Il 17 agosto 2022, i contribuenti hanno presentato all'Ufficio di tassazione di U.________ una dichiarazione d'imposta per il 2019. Tra le indicazioni fornite, vi era la detenzione del 100 % delle quote di partecipazione della C.________ SA e la percezione dalla stessa di dividendi per fr. 400'000.-, in relazione ai quali domandavano il rimborso dell'imposta preventiva di fr. 140'000.-.
A.d. Il 16 settembre 2022, l'Ufficio di tassazione di U.________ ha assegnato ai coniugi A.A.________ e B.A.________ un termine per esprimersi sui motivi del ritardo della dichiarazione, che veniva considerata un reclamo tardivo contro la tassazione d'ufficio del 22 aprile 2022, e sull'effettiva volontà di reclamare, invitandoli a comprovare la manifesta inesattezza della tassazione. Qualche giorno dopo, i contribuenti hanno comunicato di non volere contestare la tassazione d'ufficio.
B.
B.a. II 30 settembre 2022, l'Ufficio esazione e condoni del Cantone Ticino ha inviato ai coniugi A.A.________ e B.A.________ una diffida di pagamento del conguaglio dell'imposta cantonale 2019 per fr. 85'533.75. Il 28 ottobre 2022, i contribuenti hanno indicato all'Ufficio citato che si sarebbero attesi una comunicazione relativa al rimborso dell'imposta preventiva, in merito al quale la decisione di tassazione d'ufficio non conteneva riferimenti né vi era stata una comunicazione scritta. Chiedevano il rimborso dell'imposta preventiva del 35 % sul dividendo di fr. 400'000.- o la revisione della tassazione cresciuta in giudicato.
B.b. Con decisione del 12 giugno 2024, confermata su reclamo dei contribuenti il 20 giugno 2025, l'Ufficio di tassazione di U.________ ha respinto la richiesta di rimborso dell'imposta preventiva, rilevando che il reddito imponibile, tra cui rientravano i dividendi, era stato accertato d'ufficio e non dichiarato spontaneamente dai contribuenti, di modo che le condizioni per un rimborso dell'imposta preventiva non erano date. Essi erano stati tassati d'ufficio e avevano presentato la dichiarazione fiscale, senza giustificazione, tre mesi dopo il passaggio in giudicato della tassazione, mentre la richiesta di rimborso risaliva al 28 ottobre 2022. Interpellati al riguardo, avevano anche comunicato di rinunciare a contestare la decisione di tassazione d'ufficio, che era cresciuta in giudicato.
C.
Esprimendosi sul ricorso dei coniugi A.A.________ e B.A.________ contro la decisione su reclamo, con sentenza del 29 aprile 2026 la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il gravame, condividendo l'agire dell'autorità fiscale.
D.
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 3 giugno 2026, A.A.________ e B.A.________ si sono rivolti al Tribunale federale, chiedendo che la decisione su reclamo e la sentenza cantonale siano annullate e sia loro riconosciuto il diritto al rimborso dell'imposta preventiva di fr. 140'000.-, relativo al dividendo di fr. 400'000.- percepito dalla C.________ SA nel periodo fiscale 2019.
Diritto:
1.
1.1. L'impugnativa è diretta contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e 2 LTF). Essa è stata presentata nei termini dai destinatari del giudizio contestato (art. 100 cpv. 1 LTF), con interesse al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF), e va esaminata come ricorso in materia di diritto pubblico (art. 56 in relazione con l'art. 58 cpv. 2 LIP [RS 642.21]).
1.2. In ragione dell'effetto devolutivo dei ricorsi esperiti, la richiesta di annullamento della decisione su reclamo è però inammissibile (DTF 146 II 335 consid. 1.1.2).
2.
2.1. Il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, salvo in caso di violazioni evidenti, si confronta solo con gli argomenti proposti (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 138 I 274 consid. 1.6). La lesione di diritti fondamentali dev'essere indicata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).
2.2. Sul piano dei fatti, il Tribunale federale si fonda sugli accertamenti dell'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può rettificarli o completarli se sono manifestamente inesatti, cioè arbitrari, o risultano da una lesione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 115 consid. 2). L'eliminazione del vizio deve poter influire in modo determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Nuovi fatti e prove sono ammessi se ne dà motivo la decisione impugnata, ma la presentazione di fatti e prove relativi al merito avveratisi dopo la sua pronuncia è esclusa (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 149 III 465 consid. 5.5.1).
2.3. Dato che gli insorgenti non li mettono validamente in discussione - con un'argomentazione che ne attesti un accertamento arbitrario - i fatti che emergono dalla sentenza impugnata vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; DTF 143 IV 500 consid. 1.1). In parallelo, non è dimostrata l'esistenza delle condizioni indicate dall'art. 99 LTF, di modo che i documenti allegati al ricorso possono essere considerati solo se si trovano già nell'incarto cantonale.
3.
È controverso il diritto al rimborso dell'imposta preventiva, trattenuta sul dividendo di fr. 400'000.- versato per il 2019 ad A.A.________.
3.1. L'art. 22 cpv. 1 LIP prevede che le persone fisiche abbiano diritto al rimborso dell'imposta preventiva, se alla scadenza della prestazione imponibile avevano il domicilio in Svizzera.
Tale diritto dev'essere fatto valere con istanza scritta nei tre anni successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile (art. 29 cpv. 1 in relazione con l'art. 32 cpv. 1 LIP).
3.2. Per l'art. 23 cpv. 1 LIP chiunque, contrariamente alle prescrizioni di legge, non dichiara alle autorità fiscali competenti un reddito colpito dall'imposta preventiva o la sostanza da cui esso proviene perde il diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta.
L'obbligo di fornire informazioni in tal senso, va posto in relazione con il dovere di collaborazione in materia di imposte dirette rispettivamente con l'obbligo di presentare annualmente una dichiarazione dei redditi entro il termine previsto (art. 124 segg. LIFD [RS 642.11], art. 42 cpv. 1 LAID [RS 642.14] e art. 198 segg. della legge tributaria ticinese del 21 giugno 1994 [LT/TI; RL/TI 640.100]).
Per l'art. 23 cpv. 2 LIP
- entrato in vigore il 1° gennaio 2019 - il diritto al rimborso dell'imposta preventiva non decade se il reddito o la sostanza non sono stati indicati nella dichiarazione d'imposta per negligenza e se, nell'ambito di una procedura di tassazione, di revisione o di ricupero d'imposta non ancora chiusa con una decisione passata in giudicato, essi: (a) sono indicati in una dichiarazione successiva o; (b) sono computati nel reddito o nella sostanza dall'autorità fiscale in base a propri accertamenti.
3.3. In presenza di un reddito colpito dall'imposta preventiva bisogna di conseguenza verificare se il reddito sia stato o meno dichiarato in conformità alle prescrizioni di legge.
Quando non è stato dichiarato, bisogna verificare se la mancata dichiarazione è dovuta a negligenza oppure no. Se non vi è negligenza, bensì dolo, il diritto al rimborso non è dato, mentre se vi è negligenza, il riconoscimento del diritto al rimborso dipende dall'esistenza di condizioni ulteriori, ovvero: una dichiarazione successiva del reddito da parte del contribuente (lett. a) o il computo del reddito in base ad accertamenti svolti dall'autorità fiscale medesima (lett. b), nell'ambito di una procedura di tassazione, di revisione o di ricupero d'imposta non ancora chiusa con una decisione passata in giudicato.
4.
4.1. Preso atto dell'assenza di una dichiarazione spontanea ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 LIP, la Camera di diritto tributario ha a ragione constatato che l'art. 23 cpv. 2 LIP si applica anche alla fattispecie, relativa all'imposta preventiva per un dividendo scaduto il 17 dicembre 2019; sempre a ragione, non ha sollevato obiezioni in merito alla tempestività della richiesta di rimborso avanzata il 17 agosto 2022 e ribadita il 28 ottobre successivo, nei tre anni previsti dalla legge (art. 29 cpv. 1 in relazione con l'art. 32 cpv. 1 LIP). Ha però concluso che le condizioni per ammettere il rimborso dell'imposta preventiva in base all'art. 23 cpv. 2 LIP non sono date, indicando che:
(a) il dividendo percepito dalla C.________ SA non è stato notificato all'autorità competente, non avendo i contribuenti presentato nessuna dichiarazione d'imposta 2019 ed essendo stati anche tassati d'ufficio;
(b) la mancata dichiarazione del reddito relativo al dividendo non è avvenuta per negligenza bensì intenzionalmente, nella forma del dolo eventuale.
4.2. Negata l'esistenza degli estremi per un valido richiamo all'art. 23 cpv. 2 LIP, la Corte cantonale ha aggiunto che non sono riunite nemmeno le condizioni per una rettifica o per la revisione della decisione di tassazione d'ufficio, passata in giudicato, indicando che:
(a) la tassazione d'ufficio, che è dipesa unicamente dall'inosservanza degli obblighi di collaborazione dei contribuenti, non è viziata né da errori di calcolo né da errori di scrittura;
(b) non è dato uno dei motivi di revisione previsti dall'art. 147 cpv. 1 LIFD e dall'art. 232 LT/TI.
5.
5.1. L'assenza delle condizioni per una rettifica o per una revisione della decisione di tassazione d'ufficio non è contestata, di modo che su questi aspetti non è necessario tornare (art. 42 cpv. 2 LTF; sentenza 9C_432/2024 del 28 febbraio 2025 consid. 2.1). Con riferimento all'art. 23 cpv. 1 LIP, i ricorrenti non sostengono neppure di avere notificato spontaneamente il dividendo di fr. 400'000.- all'autorità fiscale competente, ciò che è corretto perché, per il periodo fiscale 2019, non hanno inoltrato dichiarazioni d'imposta e sono stati tassati d'ufficio.
Essi ritengono però che le condizioni previste dall'art. 23 cpv. 2 LIP per un rimborso dell'imposta preventiva sul dividendo della C.________ SA siano date, perché il reddito colpito dall'imposta preventiva è stato preso in considerazione dall'autorità fiscale prima che la procedura di tassazione fosse chiusa con una decisione passata in giudicato. A differenza di quanto ritenuto dall'istanza inferiore, il loro comportamento non sarebbe inoltre doloso, bensì negligente.
5.2. Per esaminare se un'omissione sia intenzionale o derivi da negligenza, bisogna riferirsi ai criteri applicati anche in materia di sottrazione d'imposta (sentenza 2C_792/2021 del 14 marzo 2022 consid. 6.4.1; cfr. inoltre sentenza 9C_326/2025 del 28 maggio 2026 consid. 4.2).
5.2.1. L'ammissione di un atto doloso presuppone che una persona abbia agito con consapevolezza e volontà (art. 12 cpv. 2 in relazione con gli art. 104 e 333 cpv. 1 CP). È sufficiente il dolo eventuale, che si verifica quando chi compie un'azione non ha l'intenzione di provocare un determinato evento, ma è consapevole del fatto che tale evento potrebbe verificarsi quale conseguenza della sua azione e lo accetta come possibile esito della stessa (DTF 147 IV 439 consid. 7.3.1; sentenza 2C_107/2020 del 17 giugno 2020 consid. 2.2.1). In relazione all'art. 23 cpv. 2 LIP, il Tribunale federale ritiene comprovato un comportamento intenzionale quando appare sufficientemente certo che il contribuente era cosciente dell'erroneità o dell'incompletezza delle sue indicazioni. Se tale coscienza è stabilita, bisogna anche presumere che l'interessato abbia tentato volontariamente di indurre in errore le autorità fiscali - almeno con dolo eventuale - per ottenere una tassazione più favorevole (sentenze 2C_107/2020, citata, consid. 2.2.3; 2C_1052/2019 del 18 maggio 2020 consid. 3.7.1; 2C_184/2019 del 25 settembre 2019 consid. 3.2). Tale presunzione è difficilmente contestabile, perché è difficile prospettare altri motivi che potrebbero portare un contribuente a fornire indicazioni inesatte o incomplete (sentenza 2C_1066/2018 del 21 giugno 2019 consid. 4.1).
5.2.2. Si comporta per contro con negligenza chi, per un'imprevidenza colpevole, non scorge le conseguenze del suo agire o non ne tiene conto. L'imprevidenza è colpevole quando chi compie un'azione non usa le precauzioni alle quali è tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (formazione, capacità intellettuali, conoscenze professionali; art. 12 cpv. 3 CP; DTF 148 IV 39 consid. 2.3.3; sentenza 2C_129/2018 del 24 settembre 2018 consid. 9.1).
5.2.3. Ciò che una persona sa, vuole e prende in considerazione è una questione di fatto, che il Tribunale federale rivede nell'ottica del divieto di arbitrio (precedente consid. 2.2; DTF 149 IV 57 consid. 2.2). La conclusione secondo cui, alla luce dei fatti accertati, un comportamento dev'essere qualificato come doloso o come negligente è di carattere giuridico e in merito a questa conclusione il Tribunale federale dispone di pieno potere d'esame (DTF 147 IV 439 consid. 7.3.1; sentenza 2C_1052/2019, citata, consid. 3.7.2).
5.3. Ora, dai fatti accertati dall'istanza inferiore, che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 2.3) risulta che i ricorrenti non hanno presentato nessuna dichiarazione d'imposta 2019, nemmeno dopo essere stati diffidati e multati per non avere adempiuto ai propri obblighi procedurali.
Tassati d'ufficio (22 aprile 2022), essi hanno lasciato passare mesi prima di presentare una dichiarazione d'imposta corredata da documenti (17 agosto 2022), per poi indicare, qualche settimana più tardi (19 settembre 2022), di non volere contestare la decisione di tassazione d'ufficio emessa nei loro confronti.
5.4. Alla luce delle circostanze descritte nel giudizio cantonale, l'ammissione di un comportamento intenzionale degli insorgenti da parte della Camera di diritto tributario non è criticabile.
5.4.1. In effetti, nonostante fossero a conoscenza delle conseguenze del comportamento adottato - in merito alle quali sono stati resi espressamente attenti, attraverso la pronuncia di una diffida e di una multa - essi hanno deciso di non presentare la dichiarazione relativa al 2019, non lasciando all'autorità fiscale ticinese nessun'altra scelta se non quella di procedere ad una stima dei loro redditi e della loro sostanza, nell'ambito di una tassazione d'ufficio.
5.4.2. La consapevole decisione di non presentare all'autorità fiscale ticinese una dichiarazione d'imposta - sulla quale i contribuenti non sono tornati nemmeno dopo il recapito di una diffida e di una multa - porta in parallelo ad ammettere che gli stessi abbiano ritenuto possibile una tassazione incompleta dei loro redditi (tra cui rientrano i dividendi) e della loro sostanza. In effetti, i ricorrenti non avevano forse questo obiettivo, ma la possibilità di una tassazione incompleta - dovuta al fatto che l'autorità doveva procedere a delle stime e in base a verifiche che non possono sostituire una dichiarazione presentata dal contribuente (DTF 151 II 120 consid. 6.1; sentenza 2C_679/2016 dell'11 luglio 2017 consid. 4.2) - era nota agli stessi ed è stata come tale anche accettata, ciò che basta per ammettere un comportamento caratterizzato da dolo eventuale (sentenze 9C_281/2026 del 13 luglio 2026 consid. 4.2.1; 2C_107/2020, citata, consid. 2.2.1, cui si riferisce anche il giudizio cantonale).
5.5. Le ulteriori argomentazioni formulate dagli insorgenti - che ammettono per altro espressamente di essere stati "consapevoli del fatto che, in assenza della presentazione della dichiarazione fiscale, non avrebbero potuto fare valere il diritto al rimborso dell'imposta preventiva" - non permettono di giungere a una conclusione che sia più favorevole agli stessi.
5.5.1. Essi indicano che, nonostante il mancato inoltro della loro dichiarazione d'imposta per il periodo fiscale 2019, "l'autorità di tassazione era in possesso di tutte le informazioni necessarie per considerare il dividendo ai fini dell'imposizione" e che ciò "depone contro l'ipotesi di un'omessa dichiarazione del dividendo finalizzata a una sottrazione d'imposta intenzionale".
Così argomentando, riferendosi al fatto che la C.________ SA aveva notificato all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) il dividendo distribuito, non considerano tuttavia che: (a) la dichiarazione dei redditi e della sostanza dei ricorrenti spettava a loro stessi; (b) la C.________ SA si è indirizzata all'AFC, non all'autorità fiscale cantonale, che era la sola autorità competente per l'imposizione dei ricorrenti e che può di regola attendersi la presentazione di una dichiarazione fiscale esatta e completa, senza dovere svolgere verifiche incrociate con informazioni contenute in dossier di terzi, qui per altro anche gestiti da un'altra autorità (sentenze 2C_901/2018 del 17 giugno 2019 consid. 4; 2C_610/2018 del 30 luglio 2018 consid. 4.1; 2C_580/2018 del 10 luglio 2018 consid. 4.3). Va inoltre ribadito che la procedura riguardava una tassazione d'ufficio, che richiede una valutazione "coscienziosa" (art. 130 cpv. 2 LIFD; art. 204 cpv. 2 LT/TI), ma nell'ambito della quale la portata del principio inquisitorio è limitata (DTF 151 II 120 consid. 6.1; sentenza 2C_679/2016 dell'11 luglio 2017 consid. 4.2).
5.5.2. Con una critica che appare nuova, gli insorgenti sostengono anche di non avere "consapevolmente accettato" una riduzione dell'imposta, perché l'importo che sarebbero stati chiamati complessivamente a pagare se avessero dichiarato dall'inizio sia la partecipazione nella C.________ SA che il reddito ad essa relativo - notificati per la prima volta all'autorità fiscale ticinese il 17 agosto 2022, con uno scritto considerato dall'autorità fiscale come un reclamo tardivo - sarebbe stato minore di quello dedotto a titolo di imposta preventiva.
Già perché il giudizio impugnato non contiene gli elementi necessari per esaminare questa nuova censura - con riferimento alla percezione sia dell'imposta federale diretta che delle imposte cantonali - questa indicazione non va approfondita. La formulazione di nuove argomentazioni giuridiche davanti al Tribunale federale è di principio ammissibile. Tale modo di agire presuppone però che la Corte cantonale abbia già accertato la realizzazione dei presupposti fattuali delle nuove ipotesi e che essa emerga dalla decisione impugnata, ciò che non è qui il caso (sentenza 2C_916/2022 del 30 novembre 2022 consid. 3.2).
In parallelo, va rilevato che quando, nonostante diffida, un contribuente non presenta nessuna dichiarazione fiscale ed omette di impugnare tempestivamente la tassazione d'ufficio, ciò che egli poi dichiara nel reclamo (tardivo) non è idoneo a cambiare la valutazione in merito al mancato adempimento delle condizioni previste dall'art. 23 cpv. 2 LIP (sentenza 9C_281/2026, citata, consid. 4.2.2).
6.
Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli insorgenti, in solido (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 6'000.- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.
3.
Comunicazione alle parti, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Amministrazione federale delle contribuzioni.
Lucerna, 31 agosto 2026
In nome della III Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Parrino
Il Cancelliere: Savoldelli