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9C_364/2024

Indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Covid-19; presupposto processuale),

Bundesgericht · 2024-07-09 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 9 luglio 2024

In nome della III Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Stadelmann

La Cancelliera: Cometta Rizzi

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_364/2024

Sentenza del 9 luglio 2024

III Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Stadelmann, in qualità di giudice unico,

Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni,

via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Covid-19; presupposto processuale),

ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 23 maggio 2024 (42.2024.11).

Visto:

il ricorso inoltrato da A.________ il 26 giugno 2024 (timbro postale) al Tribunale federale contro la sentenza del 23 maggio 2024 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,

considerando:

che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 148 V 265 consid. 1.1 con riferimenti),

che, giusta l' art. 100 cpv. 1 LTF , il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione,

che i termini stabiliti dalla legge, come i termini di ricorso, non possono essere prorogati ( art. 47 cpv. 1 LTF ),

che il termine la cui decorrenza dipende da una notificazione, come nel caso in rassegna, inizia a decorrere dal giorno successivo ( art. 44 cpv. 1 LTF ) ed è reputato osservato se l'atto scritto è consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine ( art. 48 cpv. 1 LTF ),

che la sentenza cantonale, stando all'attestazione postale, è pervenuta al ricorrente venerdì 24 maggio 2024, e pertanto, il termine di ricorso di 30 giorni al Tribunale federale ha iniziato a decorrere sabato 25 maggio 2024 ( art. 44 cpv. 1 LTF ) ed è giunto a scadenza, in considerazione altresì dell' art. 45 cpv. 1 LTF , lunedì 24 giugno 2024,

che il gravame, consegnato alla Posta svizzera - Ufficio postale di Locarno 1 - il 26 giugno 2024 è di conseguenza tardivo e sfugge a ogni altro esame,

che, statuendo secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF , il ricorso tardivo deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,

che il Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice ( art. 108 cpv. 2 LTF ),

che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 9 luglio 2024

In nome della III Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Stadelmann

La Cancelliera: Cometta Rizzi