Indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Covid-19; ritiro del ricorso) | Indennità per perdita di guadagno
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.
E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 11 agosto 2021 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Parrino La Cancelliera: Cometta Rizzi
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Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung (II. Sozialrechtliche Abteilung) 11.08.2021 9C 342/2021 (9C_342/2021) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 11.08.2021 9C 342/2021 (9C_342/2021) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 11.08.2021 9C 342/2021 (9C_342/2021)
Indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Covid-19; ritiro del ricorso) | Indennità per perdita di guadagno
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_342/2021 Decreto dell'11 agosto 2021 II Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale Parrino, Presidente, Cancelliera Cometta Rizzi. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Cassa di compensazione GastroSocial, Bahnhofstrasse 86, 5000 Aarau, opponente. Oggetto Indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Covid-19; ritiro del ricorso), ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 10 maggio 2021 (42.2021.18-19). Visto: lo scritto del 5 agosto 2021 con il quale la A.________ ha dichiarato di ritirare il ricorso dell'8 giugno 2021 (timbro postale) contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 10 maggio 2021, considerando: che la causa dev'essere stralciata dai ruoli in applicazione degli art. 32 cpv. 2 e 71 LTF, in relazione con l'art. 73 cpv. 1 PC, che in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie, per questi motivi, il Presidente decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 11 agosto 2021 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Parrino La Cancelliera: Cometta Rizzi